Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 30741 del 21/12/2017


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 30741 Anno 2017
Presidente: SCALDAFERRI ANDREA
Relatore: LAMORGESE ANTONIO PIETRO

Data pubblicazione: 21/12/2017

ORDINANZA
sul ricorso 21373-2016 proposto da:
SCLAFANI MARIA CONCETTA, elettivamente domiciliata in
ROMA, PIAZZALE DELLE BELLE ARTI 8, presso lo studio
dell’avvocato ANTONINO PELLICANO’, che la rappresenta e
difende;
– ricorrente contro
AGEA AGENZIA PER L’EROGAZIONI IN AGRICOLTURA;
– intimata avverso la sentenza n. 3068/2016 del TRIBUNALE di ROMA,
depositata il 16.02.2016;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio
non partecipata del 28/11/2017 dal Consigliere Relatore Dott.
ANTONIO PIETRO LAMORGESE;

FATTI DI CAUSA
Sclafani Maria Concetta ha convenuto in giudizio l’Agea e ne
ha chiesto la condanna a pagare C 67,17, a titolo di differenza
dovuta per aiuto alla produzione di olio d’olivo nella campagna

e

olearia 2003-2004, oltre interessi anche anatocistici e
rivalutazione monetaria. L’Agea ha chiesto il rigetto della
domanda e, in via riconvenzionale, la condanna dell’attrice al
risarcimento dei danni, indicati in C 1500,00.
L’adito Giudice di Pace di Roma, con sentenza del 22

interessi legali e spese.
Il Tribunale di Roma, con sentenza del 16 febbraio 2016, ha
dichiarato inammissibile l’appello della Sclafani, la quale aveva
insistito nel pagamento degli interessi anatocistici e della
rivalutazione monetaria, avendo il Tribunale ritenuto trattarsi
di causa decisa secondo equità, per essere il valore ricompreso
nel limite dell’art. 113, comma 2, c.p.c., e l’ha condannata alle
spese.
La Sclafani ha proposto ricorso per cassazione, illustrato da
memoria; l’Agea non ha svolto difese.
RAGIONI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo la Sclafani ha denunciato violazione e
falsa applicazione degli artt. 7, 36, 113 e 339 c.p.c. e difetto di
motivazione, per avere il tribunale ritenuto trattarsi di causa
decisa dal giudice di pace secondo equità anziché secondo
diritto ed essendo quindi la sentenza appellabile, poiché l’Agea
aveva proposto domanda riconvenzionale di condanna al
risarcimento dei danni, quantificati in C 1500,00.
Il motivo è fondato.
La sentenza di primo grado è stata pronunciata secondo
diritto e quindi l’appello era ammissibile. Il tribunale ha tenuto
conto solo del valore della domanda della Sclafani, ricompreso
nel limite della competenza del giudice di pace, e non della
domanda riconvenzionale dell’Agea. E tuttavia, nell’ipotesi di
connessione tra una domanda principale da decidere secondo
Ric. 2016 n. 21373 sez. M1 – ud. 28-11-2017
-2-

febbraio 2012, ha condannato l’Agea a pagare C 67,17, oltre

equità ed una riconvenzionale da decidere secondo diritto dallo
stesso giudice di pace, a norma dell’art. 113, comma 2, c.p.c.,
se rientrante nella sua competenza (come nella specie), la
connessione comporta che l’intero giudizio debba essere deciso
secondo diritto e la relativa decisione sia impugnabile con

La sentenza impugnata è cassata con rinvio al Tribunale di
Roma, in diversa composizione, anche per le spese, restando
assorbiti gli altri motivi concernenti l’attinenza dell’appello alla
violazione di norme comunitarie e il governo delle spese.
P.Q.M.

La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, assorbiti gli altri;
cassa la sentenza impugnata e rinvia al Tribunale di Roma, in
diversa composizione, anche per le spese.
Roma, 28 novembre 2017.

Il Presidente

l’appello (Cass. n. 26017/2011, n. 15338/2012).

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