Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 30740 del 29/10/2021

Cassazione civile sez. lav., 29/10/2021, (ud. 28/01/2021, dep. 29/10/2021), n.30740

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BERRINO Umberto – Presidente –

Dott. NEGRI DELLA TORRE Paolo – Consigliere –

Dott. PATTI Adriano Piergiovanni – Consigliere –

Dott. CINQUE Guglielmo – Consigliere –

Dott. AMENDOLA Fabrizio – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 18496-2015 proposto da:

T.S., in proprio e nella qualità di legale rappresentante di

SPORT MANAGEMENT S.P.A. S.s.d., domiciliato in ROMA PIAZZA CAVOUR

presso LA CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE,

rappresentato e difeso dall’avvocato DAVIDE DE VIVO;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DEL LAVORO DELLE POLITICHE SOCIALI, – DIREZIONE PROVINCIALE

DEL LAVORO DI VERONA, in persona del legale rappresentante pro

tempore, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso

ex lege dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO presso i cui Uffici

domicilia in ROMA, alla VIA DEI PORTOGHESI n. 12;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 954/2015 della CORTE D’APPELLO di VENEZIA,

depositata il 13/04/2015 R.G.N. 1245/2010;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

28/01/2021 dal Consigliere Dott. FABRIZIO AMENDOLA.

 

Fatto

RILEVATO

CHE:

1. la Corte di Appello di Venezia, con sentenza del 13 aprile 2015, ha confermato la pronuncia di primo grado con cui erano state respinte le opposizioni proposte da T.S., in proprio e nella qualità di legale rappresentante della Sport Management Srl, alle ordinanze ingiunzioni ex lege n. 689 del 1981 emesse dalla Direzione Provinciale del Lavoro di Verona;

2. la Corte territoriale – in estrema sintesi e per quanto qui ancora rileva – ha premesso che la circostanza che non fosse stato rinvenuto il fascicolo di primo grado non precludesse la decisione della causa, “posto che dell’attività istruttoria espletata innanzi al Tribunale di Verona il difensore della parte appellante fornisce ampio resoconto nei propri atti difensivi, riportando brani delle deposizioni testimoniali”; quindi ha escluso che fosse stato violato la L. n. 689 del 1981, art. 14 il quale prevede che è necessario procedere alla notifica degli illeciti amministrativi rilevati entro il termine di decadenza di 90 giorni dall’accertamento; ha rammentato l’interpretazione giurisprudenziale secondo cui detto termine decorre dal “momento in cui l’Amministrazione è in grado di valutare compiutamente la sussistenza dell’illecito” ed ha ritenuto nella specie che, “data l’oggettiva complessità del caso in questione”, gli opportuni riscontri rispetto alle informazioni fornite da 151 lavoratori avessero “del tutto verosimilmente richiesto 10 mesi”;

3. per la cassazione di tale sentenza ha proposto ricorso T.S., in proprio ed in qualità di legale rappresentante di Sport Management Spa s.s.d., con 1 motivo, cui ha resistito il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali – Direzione Provinciale del Lavoro di Verona con controricorso.

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

1. con l’unico motivo parte ricorrente denuncia violazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, per omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio, lamentando che la Corte territoriale, nonostante avesse ammesso che non era stato rinvenuto agli atti il fascicolo di primo grado, aveva comunque deciso la causa omettendo di “valutare la documentazione”, in particolare rappresentata dai processi verbali di illecito ritenuti – a dire del ricorrente – determinanti per valutare la “violazione del termine di durata del procedimento”;

2. il motivo, per come formulato, presenta plurimi profili di inammissibilità;

esso denuncia omesso esame di fatto decisivo, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, secondo la formulazione novellata nel 2012, rigorosamente interpretata dalle Sezioni unite di questa Corte (Cass. SS.UU. nn. 8053 e 8054 del 2014, con principi costantemente ribaditi dalle stesse Sezioni unite v. n. 19881 del 2014, n. 25008 del 2014, n. 417 del 2015, oltre che dalle Sezioni semplici) alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall’art. 12 preleggi, come riduzione al minimo costituzionale del sindacato sulla motivazione in sede di giudizio di legittimità; viene introdotto nell’ordinamento un vizio specifico che concerne “l’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo (vale a dire che se esaminato avrebbe determinato un esito diverso della controversia)”, considerato altresì che “l’omesso esame di elementi istruttori non integra di per sé vizio di omesso esame di un fatto decisivo, se il fatto storico rilevante in causa sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, benché la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze istruttorie”;

pertanto chi ricorre in cassazione non può limitarsi a dedurre – come nella specie – che non sarebbero stati valutati dei “documenti”, senza enucleare quale sia stato il fatto storico trascurato, provandone la decisività, e, nella sostanza, la censura si traduce nella inammissibile critica ad un accertamento di fatto, qual è indubitabilmente la valutazione del momento storico da cui decorre il termine previsto dalla L. n. 689 del 1981, art. 14 che non può essere oggetto di rivisitazione in sede di legittimità;

per altro profilo parte ricorrente neanche riporta il contenuto specifico dei documenti su cui fonda il motivo, in violazione del disposto di cui all’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6;

3. conclusivamente il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con spese che seguono la soccombenza liquidate come da dispositivo;

occorre dare atto della sussistenza dei presupposti processuali di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, come modificato dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17 (Cass. SS.UU. n. 4315 del 2020).

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese liquidate in Euro 4.200,00, oltre spese prenotate a debito.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis se dovuto.

Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale, il 28 gennaio 2021.

Depositato in Cancelleria il 29 ottobre 2021

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA