Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 30740 del 26/11/2019

Cassazione civile sez. III, 26/11/2019, (ud. 23/10/2019, dep. 26/11/2019), n.30740

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Presidente –

Dott. CIGNA Mario – rel. Consigliere –

Dott. SCARANO Luigi A. – Consigliere –

Dott. POSITANO Gabriele – Consigliere –

Dott. D’ARRIGO Cosimo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 43-2018 proposto da:

V.V., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA SISTINA,

121, presso lo studio dell’avvocato GIACOMO MAURIELLO, che la

rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

CURATELA DELLA EREDITA’ GIACENTE DI C.F. in persona del

Curatore B.M., domiciliata ex lege presso la CANCELLERIA

DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocata

ALESSANDRO ROLANDI;

– controricorrente –

e contro

M.F., C.F.M.T.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 2206/2017 della CORTE D’APPELLO di FIRENZE,

depositata il 10/10/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

23/10/2019 dal Consigliere Dott. MARIO CIGNA.

Fatto

FATTI DI CAUSA

Con citazione 1-7-2004 V.V. convenne in giudizio dinanzi al Tribunale di Siena, sez. distaccata di Poggibonzi, C.F. e M.F. per sentir dichiarare nullo il contratto 11-2-2004, con il quale il C. aveva venduto al M. un terreno ed un fabbricato al prezzo di Euro 66.000,00; in subordine, con lo stesso atto di citazione, esercitò il diritto di riscatto agrario ex L. n. 590 del 1965 e L. n. 817 del 1971 e propose quindi la relativa domanda di prelazione.

L’adito Tribunale, con sentenza non definitiva 16/08 rigettò la domanda di nullità, e, con sentenza definitiva 44/2010, rigettò anche la domanda di prelazione.

Avverso entrambe le sentenze la V. ha proposto appello.

A seguito del decesso di C.F., si è costituita dapprima C.F.M.T., dichiarando di avere rinunziato all’eredità e chiedendo l’estromissione dal giudizio, e, successivamente, la Curatela dell’eredità giacente di C.F..

Con sentenza 2206/2017 del 10-10-2017 la Corte d’Appello di Firenze ha estromesso dal giudizio C.F.M.T., condannando la V. al pagamento delle spese processuali sostenute dalla C., ed ha rigettato il gravame, condannando la V. al pagamento delle spese sostenute dal M. e compensando le spese processuali tra la V. e la Curatela; in particolare, per quanto ancora rileva, la Corte territoriale ha evidenziato che il diritto di prelazione e riscatto del coltivatore diretto, proprietario del terreno confinante, previsto dalla L. n. 817 del 1971, art. 7 spetta solo nel caso di fondi confinanti in senso giuridicamente proprio, caratterizzati cioè da contiguità fisica e materiale per contatto reciproco lungo la comune linea di demarcazione, e non già da contiguità meramente funzionale; nel caso di specie mancava detta contiguità, atteso che, come risultava dallo stesso atto di acquisto 9-2-1989 della V. e dall’espletata istruttoria (CTU e testi escussi), tra i due fondi in questione preesisteva una strada poderale, che eri stata completamente dismessa da oltre trenta anni, ed al suo posto esisteva una scarpata, con un dislivello che in alcuni punti era di due metri; in ogni modo, secondo la Corte, la domanda di prelazione non poteva essere accolta anche perchè il versamento del prezzo di acquisto non era stato effettuato nel termine di tre mesi dall’esercizio del diritto di prelazione, come invece previsto dalla L. n. 590 del 1965, art. 8.

Avverso detta sentenza V.V. propone ricorso per cassazione, affidato a tre motivi.

Resistono con controricorso C.F.M.T., M.F. e la Curatela dell’eredità giacente di C.F.; quest’ultima, tuttavia, non ha preso posizione nè in favore di una parte nè dell’altra.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo la ricorrente, denunziando – ex art. 360 c.p.c., nn. 3 e 4 – violazione e falsa applicazione della L. 14 agosto 1971, n. 817, art. 7 (integrativa e modificativa della L. n. 590 del 1965, art. 8) nonchè degli artt. 115 e 116 c.p.c., sostiene che tra i due fondi in questione sussisteva contiguità fisica, atteso che, al momento dell’esercizio del diritto di riscatto, la linea di demarcazione tra gli stessi non era rappresentata da una strada ma solo da una “leggera depressione”, e cioè da un “leggero dislivello”, con la presenza, dove in passato esisteva un tracciato stradale, di una “rete metallica a maglia sciolta con vegetazione spontanea e piante arboree di medio fusto”; erroneamente interpretando le risultanze istruttorie, e in particolare disattendo le conclusioni della CTU, la Corte aveva quindi escluso la contiguità fisica tra i fondi in questione.

Con il secondo motivo la ricorrente, denunziando – ex art. 360 c.p.c., nn. 3 e 4 – violazione e falsa applicazione della L. 8 gennaio 1979, n. 2 nonchè “interpretazione autentica della L. n. 590 del 1965, art. 8”, come modificata ed integrata dalla L. n. 817 del 1971, si duole del rigetto della domanda di prelazione anche per il mancato versamento del prezzo nei tre mesi dalla comunicazione.

Con il terzo motivo la ricorrente, denunziando – ex art. 360 c.p.c., n. 4 – violazione e falsa applicazione dell’art. 92 c.p.c., si duole che la Corte territoriale l’abbia condannata al pagamento delle spese processuali in favore di C.F.M.T., senza considerare che quest’ultima aveva rinunziato all’eredità con atto 4-5-2016, successivo all’atto di riassunzione del 23-2-2016, sicchè nessuna responsabilità poteva essere ascritta alla V. per l’evocazione in giudizio della C..

Il primo motivo è inammissibile.

Va, in primo luogo, ribadito che, come più volte precisato da questa S.C., il diritto di prelazione e riscatto del coltivatore diretto proprietario del terreno confinante, previsto dalla L. n. 817 del 1971, art. 7 integra una limitazione della circolazione della proprietà agricola e dell’autonomia negoziale, pur giustificata dall’esigenza di facilitare la formazione della piccola proprietà contadina mediante l’accorpamento di fondi finitimi per la migliore redditività dei medesimi; siffatta norma, pertanto, è di stretta interpretazione, sicchè deve ritenersi che il diritto in questione spetta solo nel caso di fondi confinanti in senso giuridicamente proprio, ovvero caratterizzati da contiguità fisica e materiale, per contatto reciproco lungo la comune linea di demarcazione, non potendo invece essere esteso alla diversa ipotesi della cd. contiguità funzionale, e cioè quella tra fondi separati ma idonei ad essere accorpati in un’unica azienda agraria (conf., tra le tante, Cass. 3409/2018; Cass. 24622/2007; Cass. 1191/2007; Cass.10377/02; Cass. S.U. 2582/1988).

Nella specie la Corte territoriale, sulla base di un accertamento in fatto (di per sè non sindacabile in sede di legittimità) ed in esito a valutazione degli acquisiti elementi probatori, ha rilevato che tra i due fondi in questione vi era in precedenza una strada poderale (e precisamente “una vecchia strada vicinale), dismessa da oltre trenta anni, e che, al momento dell’esercizio del diritto di riscatto, al posto del vecchio tracciato vi era una scarpata, e cioè un dislivello in alcuni punti di alcuni metri; di conseguenza, in applicazione del su riportato principio di questa S.C., la Corte di merito ha correttamente escluso la sussistenza di contiguità fisica e materiale tra i due fondi, presupposto l’esercizio del diritto di prelazione, ed ha quindi confermato il rigetto della relativa domanda,

Il motivo è, quindi, inammissibile, in quanto, pur denunziando violazione di legge, si risolve in una richiesta di diversa valutazione del materiale probatorio, non consentita in sede di legittimità, a maggior ragione dopo la novella dell’art. 360, n. 5 che ha ridotto al minimo costituzionale il controllo in sede di legittimità sulla motivazione (v. Cass. sez. unite 8053, 8054 e 19881 del 2014; (conf. Cass. 11892/2016, secondo cui “il cattivo esercizio del potere di apprezzamento delle prove non legali da parte del giudice di merito non dà luogo ad alcun vizio denunciabile con il ricorso per cassazione, non essendo inquadrabile nel paradigma dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 (che attribuisce rilievo all’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e presenti carattere decisivo per il giudizio), nè in quello del precedente n. 4, disposizione che – per il tramite dell’art. 132 c.p.c., n. 4, – dà rilievo unicamente all’anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante”, anomalia non sussistente nel caso di specie.

In ogni modo, in particolare, non sussiste la violazione dell’art. 116 c.p.c. (norma che sancisce il principio della libera valutazione delle prove, salva diversa previsione legale), che, come precisato da Cass. 11892 del 2016 e ribadito (in motivazione) da Cass. S.U. 16598/2016, è idonea ad integrare il vizio di cui all’art. 360 c.p.c., n. 4, solo quando (e non è il caso di specie) il giudice di merito disattenda tale principio in assenza di una deroga normativamente prevista, ovvero, all’opposto, valuti secondo prudente apprezzamento una prova o risultanza probatoria soggetta ad un diverso regime.

Nè sussiste la violazione dell’art. 115 c.p.c., che, come precisato dalla cit. Cass. 11892/2016, può essere dedotta come vizio di legittimità solo denunciando che il giudice ha dichiarato espressamente di non dover osservare la regola contenuta nella norma, ovvero ha giudicato sulla base di prove introdotte dalle parti, ma disposte di sua iniziativa fuori dei poteri officìosi riconosciutigli, e non anche quando (come nella specie) il medesimo, nel valutare le prove proposte dalle parti, ha attribuito maggior forza di convincimento ad alcune piuttosto che ad altre.

L’inammissibilità del detto motivo, con la conseguente conferma del rigetto della domanda di riscatto per mancanza di contiguità dei fondi in questione, comporta l’inammissibilità anche del secondo motivo (diretto a contestare anche l’altra ragione del rigetto della domanda di riscatto contenuta nella sentenza impugnata) per intervenuto difetto di interesse del ricorrente.

Il terzo motivo è fondato.

E’ vero, infatti, che, come già precisato da questa S.C. “la sentenza definitiva di estromissione dal giudizio di un soggetto privo di legittimazione passiva ha il valore di una pronuncia di rigetto della domanda proposta contro tale soggetto, e, quindi, esaurendo nei confronti di questo la materia del contendere, deve provvedere al regolamento delle spese del relativo rapporto processuale” (Cass. 7625/2013; conf. Cass. 8693/2015).

Nella specie, tuttavia, come correttamente evidenziato in ricorso, la V. è stata condannata al pagamento delle spese processuali in favore di C.F.M.T., parte estromessa dal giudizio, senza considerare che quest’ultima aveva rinunziato all’eredità solo con atto 4-5-2016, e quindi successivamente all’atto di riassunzione nei suoi confronti del 23-2-2016, sicchè nessuna responsabilità poteva essere ascritta alla V. medesima per l’evocazione in giudizio della C..

In conclusione, pertanto, vanno dichiarati inammissibili i primi due motivi del ricorso e va, invece, accolto il terzo; per l’effetto, va cassata l’impugnata sentenza in relazione al motivo accolto e, decidendo nel merito ex art. 384 c.p.c., comma 2, non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto, vanno dichiarate compensate tra V.V. e C.F.M.T. le spese di lite relative al grado di appello, sussistendo giusti motivi rappresentati dalla detta mancanza di responsabilità nell’evocazione in giudizio.

Le spese processuali di lite tra la ricorrente V. e M.F., liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.

In considerazione rispettivamente della mancata “presa di posizione” della Curatela dell’eredità giacente di C.F. e del breve intervallo di tempo tra la rinunzia all’eredità e la riassunzione, si ritiene sussistano giusti motivi per compensare tra la V. e la Curatela nonchè tra la V. e la C. le spese del presente giudizio di legittimità.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, poichè il ricorso è stato presentato successivamente al 30-1-2013 ed è stato dichiarato inammissibile, si dà atto della non sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del cit. art. 13, comma 1 bis.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il primo e secondo motivo di ricorso; accoglie il terzo e, per l’effetto, cassa l’impugnata sentenza in relazione al motivo accolto e, decidendo nel merito, dichiara compensate tra V.V. e C.F.M.T. le spese di lite relative al grado di appello; condanna la ricorrente V.V. al pagamento, in favore di M.F., delle spese del presente giudizio di legittimità, che si liquidano in Euro 3.200,00, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge; dichiara compensate le spese del presente giudizio di legittimità tra la V. e la C. nonchè tra la V. e la Curatela dell’eredità giacente di C.F.; dà atto della assistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.

Così deciso in Roma, il 23 ottobre 2019.

Depositato in Cancelleria il 26 novembre 2019

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