Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 30740 del 21/12/2017


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 30740 Anno 2017
Presidente: SCALDAFERRI ANDREA
Relatore: LAMORGESE ANTONIO PIETRO

ORDINANZA

4-4o

sul ricorso 21120-2016 proposto da:
ENTE NAZIONALE RISI, in persona del Presidente e legale
rappresentante, elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA
CAVOUR presso la CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE,
rappresentato e difeso dall’Avvocato CESARE MARIA DE
CAROLIS;
– ricorrente contro

CONSORZIO AGRARIO PROVINCIALE DI PAVIA, società
cooperativa in liquidazione coatta amministrativa, in persona
del Commissario Liquidatore, elettivamente domiciliato

in

ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CORTE SUPREMA DI
CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’Avvocato SABRINA
FERMI;
– controricorrente –

avverso il decreto n. 959/2016 del TRIBUNALE di PAVIA,
depositata il 12/07/2016;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio
non partecipata del 28/11/2017 dal Consigliere Dott. ANTONIO
PIETRO LAMORGESE.

Data pubblicazione: 21/12/2017

FATTI DI CAUSA
Il Tribunale di Pavia, con decreto del 12 luglio 2016, ha
rigettato l’opposizione dell’Ente Nazionale Risi allo stato
passivo del Consorzio Agrario Provinciale di Pavia, in I.c.a., nel
quale era stato inserito solo in parte un credito per fornitura di

l’opponente di avere diritto al pagamento dell’importo residuo
che risultava da un decreto ingiuntivo non opposto. Ad avviso
del Tribunale, il decreto ingiuntivo non era munito del decreto
di esecutorietà, di cui all’art. 647 c.p.c., e quindi non era
sufficiente a provare la fondatezza della domanda, in quanto
basata sulle sole fatture provenienti dal creditore.
L’Ente Nazionale Risi ha proposto ricorso per cassazione,
affidato a – un motivo; il Consorzio Agrario si è difeso con
controricorso.
RAGIONI DELLA DECISIONE

L’ente ricorrente ha denunciato violazione e falsa
applicazione dell’art. 115 c.p.c., non avendo il Tribunale
considerato che il Consorzio agrario non aveva contestato il
credito né allegato fatti estintivi o modificativi della propria
pretesa creditoria.
Il motivo è inammissibile.
La violazione dell’art. 115 c.p.c. non è ravvisabile nel modo
in cui il giudice di merito ha valutato gli elementi probatori,
attribuendo maggior forza di convincimento ad alcuni piuttosto
che ad altri elementi, ma soltanto quando il giudice abbia
giudicato sulla base di prove non introdotte dalle parti e
disposte di sua iniziativa, al di fuori dei casi in cui gli sia
riconosciuto un potere officioso di disposizione del mezzo
probatorio (Cass., sez. un., n. 16598/2016, n. 11892/2016).

Ric. 2016 n. 21120 sez. M1 – ud. 28-11-2017
-2-

sementi, sulla base delle scritture contabili, assumendo

Inoltre, la doglianza di mancata rilevazione della non
contestazione è inammissibile sia perché diretta a indurre
questa Corte ad un nuovo apprezzamento delle risultanze
istruttorie, sia perché generica, alla luce del principio secondo
cui il motivo di ricorso per cassazione con il quale si intenda

della prova derivante dalla assenza di contestazioni della
controparte su una determinata circostanza, deve indicare
specificamente il contenuto della comparsa di risposta
avversaria e degli ulteriori atti difensivi, evidenziando in modo
puntuale l’eventuale totale assenza di contestazioni sul punto
(Cass. n. 12840/2017).
Il ricorso è inammissibile.

Le spese seguono la

soccombenza e si liquidano in dispositivo.
P.Q.M.

La Corte dichiara il ricorso inammissibile; condanna il
ricorrente alle spese, liquidate in C 3100,00, di cui C 100,00
per esborsi.
Doppio contributo a carico del ricorrente come per legge.
Roma, 28 novembre 2017.

Il Pr sidente

denunciare l’omessa considerazione, nella sentenza impugnata,

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