Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3074 del 11/02/2014


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 3074 Anno 2014
Presidente: CICALA MARIO
Relatore: CARACCIOLO GIUSEPPE

ORDINANZA
sul ricorso 27225-2012 proposto da:
SINISI MARINA SNSMRN49L44G795U, elettivamente domiciliata
in ROMA, VIA A. BAIAMONTI 4, presso lo studio dell’avvocato
AMATO RENATO, rappresentata e difesa dall’avvocato SARNO
SABINO ANTONINO, giusta delega a margine del ricorso;;

– ricorrente contro
AGENZIA DEL TERRITORIO 80416110585 in persona del legale
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA
DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE
DELLO STATO, che la rappresenta e difende, ope legis;

– resistente contro
AGENZIA DEL TERRITORIO – UFFICIO DI NAPOLI,

Data pubblicazione: 11/02/2014

PINTOZZI CLARICE;
– intimate avverso la sentenza n. 273/08/2011 della Commissione Tributaria
Regionale di NAPOLI del 18.5.2011, depositata il 12/10/2011;

22/01/2014 dal Consigliere Relatore Dott. GIUSEPPE
CARACCIOLO.

Ric. 2012 n. 27225 sez. MT – ud. 22-01-2014
-2-

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

La Corte,
ritenuto che, ai sensi dell’art. 380 bis cod. proc. civ., è stata depositata in
cancelleria la seguente relazione:
Il relatore cons. Giuseppe Caracciolo,

Osserva:
La CTR di Napoli ha accolto l’appello dell’Agenzia del territorio -appello proposto
contro la sentenza n.264/24/2009 della CTP di Napoli che aveva accolto il ricorso del
contribuente Pintozzi Clarice- ed ha così confermato l’avviso di classamento di unità
immobiliare urbana, recante aumento della rendita catastale.
La predetta CTR ha motivato la decisione nel senso di ritenere esente da vizi l’atto di
classamento, sia per ciò che concerne la censurata carenza di motivazione, sia per ciò
che concerne il rispetto della procedura prevista dalla legge. In specie, per ciò che
concerne la lamentata carenza di motivazione doveva farsi applicazione del
consolidato orientamento giurisprudenziale secondo cui l’obbligo di motivazione
dell’avviso è rispettato quanto l’atto vale a delimitare l’ambito delle ragioni
adducibili dall’Ufficio nell’eventuale successiva fase contenziosa ed a consentire al
contribuente l’esercizio del diritto di difesa, sicché è necessario e sufficiente che
l’avviso indichi il maggior valore accertato, con riserva alla fase contenziosa
dell’onere dell’Ufficio di provare gli elementi di fatto giustificativi della propria
pretesa. D’altronde, l’Agenzia aveva ampiamente documentato e provato quali sono i
dati tipici del fabbricato in oggetto e quali sono quelli degli immobili presenti nella
medesima zona e valorizzati per comparazione, così come appariva anche pregevole
la zona urbana in cui l’immobile è ubicato, con migliorie ed incrementi delle
infrastrutture.
La parte contribuente ha interposto ricorso per cassazione affidato a due motivi.

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letti gli atti depositati

L’Agenzia si è costituita con atto finalizzato alla sola partecipazione all’udienza di
discussione.
Il ricorso — ai sensi dell’art.380 bis cpc assegnato allo scrivente relatore- può essere
definito ai sensi dell’art.375 cpc.
Con il primo motivo di impugnazione (centrato sulla violazione dell’art.3 della legge

ricorrente —dopo avere premesso che l’amministrazione aveva operato in applicazione
dell’art.58 della legge n.66211996 che prevede, in particolare, che il processo di
riclassamento prende avvio su richiesta del comune, per le microzone individuate con
apposito procedimento, previa verifica dell’esistenza dei presupposti da parte
dell’Agenzia- censura la decisione per avere erroneamente omesso di considerare che
l’atto di accertamento non era validamente motivato, non essendosi dato conto delle
ragioni giuridiche e dei presupposti di fatto sulle cui basi la rendita catastale
dell’immobile è stata variata.
Il ricorso merita di essere accolto.
Risulta dalla decisione qui impugnata che l’avviso dell’Agenzia del Territorio appare

conseguente alla iichitt del Comune di Napoli di provvedere alla vciii -ka degli
attuali classamenti ed all’eventuale assegnazione di nuovi classamenti, per una serie
di fabbricati con classamento non aggiornato ovvero palesemente non congruo
rispetto a fabbricati similari e aventi medesime caratteristiche; se ne può arguire che
l’attribuzione di rendita è stata eseguita sulla base delle disposizioni, fondate
sull’estimo comparativo, dettate dai R. D. 13 aprile 1939, n. 652 … e dal DPR I
dicembre 1949, n. 1142, nonché ai sensi di quanto previsto dall’ari. 11, comma 1, del
D.L. 14 marzo 1988, n. 70, convertito con modificazioni dalla legge 11 maggio
1988, n. 154. L’Agenzia aggiunge di avere effettuato il nuovo classamento tenendo
conto dei caratteri tipologici e costruttivi specifici dell’immobile, delle sue
caratteristiche edilizie e del fabbricato che lo comprende, anche attraverso un
dettagliato esame delle mutate capacità reddituali degli immobili ricadenti nella
stessa zona aventi analoghe caratteristiche tipologiche, costruttive e funzionali,

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n.241/1990 e dell’art.7 della legge n.212/2000, ed altre disposizioni di legge) la

nonché della qualità urbana ed ambientale del contesto insediativo, che ha subito
significativi miglioramenti a seguito dell’incremento delle infrastrutture urbane,
riconoscendo però che la motivazione specifica del provvedimento era limitata
all’enunciazione dei meri dati catastali.
Siffatta motivazione —diversamente da come è stato ritenuto dal giudice di merito-

classamento,
Ed infatti non si può tralasciare di considerare che —recentemente: Sent. n.9629 del
13 giugno 2012, ma ricollegandosi ad un più antico orientamento che sembrava
essere stato superato dall’indirizzo interpretativo valorizzato in questa sede dalla
parte ricorrente: si veda, per tutte, Cass. Sez. V civ., n. 25.2.2009, n.4507- la sezione
quinta di questa Corte (provvedendo su casi del tutto analoghi a quello qui in esame)
ha modificato il proprio orientamento sulla questione generale che costituisce nucleo
logico essenziale anche della presente procedura, finendo con il ritenere che:”Quando
procede all’attribuzione d’ufficio di un nuovo classamento ad un’unità immobiliare
a destinazione ordinaria, l’Agenzia del Territorio deve specificare se tale mutato
classamento è dovuto a trasformazioni specifiche subite dalla unità immobiliare in
questione; oppure ad una risistemazione dei parametri relativi alla nnicrozona, in cui
si colloca l’unità immobiliare. Nel primo caso, l’Agenzia deve indicare le
trasformazioni edilizie intervenute. Nel secondo caso, deve indicare l’atto con cui si è
provveduto alla revisione dei parametri relativi alla microzona, a seguito di
significativi e concreti miglioramenti del contesto urbano; rendendo così possibile la
conoscenza dei presupposti del riclassamento da parte del contribuente”.
Alla luce di tale indirizzo interpretativo, specificamente riferito alla questione del
necessario contenuto motivazionale dei provvedimenti del genere qui considerato,
appare conseguente ritenere che —sul punto- il motivo di ricorso sia manifestamente
fondato e la sentenza impugnata sia meritevole di cassazione. Consegue da ciò che la
Corte potrà provvedere anche nel merito -accogliendo l’impugnazione del
contribuente ed annullando l’avviso di classamento in questione- apparendo già dagli

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appare insufficiente a sorreggere adeguatamente il provvedimento di modifica del

atti di causa che il predetto avviso non è rispettoso del principio di diritto dianzi
trascritto e non essendoci esigenza di nuovi accertamenti di fatto.
Roma, 5 luglio 2013

ritenuto inoltre:

delle parti;
che non sono state depositate conclusioni scritte, né memorie;
che il Collegio (dando atto che ricorrente nel presente grado di giudizio risulta
essere Sinisi Maria, siccome divenuta nelle more del giudizio successore a titolo
particolare di Pintozzi Clarice), a seguito della discussione in camera di consiglio,
condivide i motivi in fatto e in diritto esposti nella relazione e, pertanto, il ricorso va
accolto;
secondo il criterio della

che le spese di lite possono essere regolate

compensazione, atteso che soluzione della controversia è determinata da indirizzo
giurisprudenziale conformatosi medio tempore.

P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso. Cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito,
annulla il provvedimento impositivo qui impugnato. Compensa tra le parti le spese di
tutti i gradi.
Così deciso in Roma il 22 gennaio 2014

Il

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che la relazione è stata comunicata al pubblico ministero e notificata agli avvocati

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