Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3074 del 11/02/2010

Cassazione civile sez. III, 11/02/2010, (ud. 15/12/2009, dep. 11/02/2010), n.3074

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MORELLI Mario Rosario – Presidente –

Dott. FILADORO Camillo – rel. Consigliere –

Dott. FINOCCHIARO Mario – Consigliere –

Dott. SPAGNA MUSSO Bruno – Consigliere –

Dott. LANZILLO Raffaella – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 14693-2005 proposto da:

UNICA SPA IN LCA 00728750720, in persona del Commissario Liquidatore

avvocato PATRIZIA PARENTI elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

POLONIA 7, presso lo studio dell’avvocato PETRUCCI CLAUDIO, che la

rappresenta e difende unitamente all’avvocato ALEMANI GIUSEPPE con

delega in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

CONSAP CONCESSIONARIA SERVIZI ASSICURATIVI PUBBLICI SPA

(OMISSIS), in persona del procuratore Avvocato EMILIO FERRONI

elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA BORGHESE presso lo studio

dell’avvocato CALANDRELLI VALENTINO, che la rappresenta e difende

unitamente all’avvocato MARCINKIEWICZ ANDREA con delega in calce al

controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1064/2004 della CORTE D’APPELLO di MILANO,

Quarta Sezione Civile, emessa il 16/01/2004; depositata il

16/04/2004; R.G.N. 547/2002;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

15/12/2009 dal Consigliere Dott. CAMILLO FILADORO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CENICCOLA Raffaele che ha concluso per l’estinzione per rinuncia.

Fatto

FATTO E DIRITTO

Con ricorso notificato in data 31 maggio 2005, UNICA in l.c.a. ha chiesto la cassazione della sentenza 1064 della Corte di Appello di Milano del 16 gennaio – 16 aprile 2004.

Consap ha resistito con controricorso in data 22 giugno 2005.

Successivamente UNICA spa in l.c.a. ha depositato rinuncia accettata dalla CONSAP. Vista la regolarità della rinuncia e della relativa accettazione, sottoscritta dai difensori di entrambe le parti, deve dichiararsi la estinzione del giudizio con la compensazione delle spese.

P.Q.M.

La Corte dichiara estinto il processo. Compensa le spese.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 15 dicembre 2009.

Depositato in Cancelleria il 11 febbraio 2010

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