Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3074 del 08/02/2018


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Cassazione civile, sez. I, 08/02/2018, (ud. 03/10/2017, dep.08/02/2018),  n. 3074

Fatto

FATTI DI CAUSA

Con ricorso del 1.7.2015, G. e R.M. chiesero alla Corte d’Appello di Brescia la determinazione delle giuste indennità per l’occupazione, più volte disposta con distinti decreti, e l’espropriazione di mq. 32.130 della loro proprietà, pronunciata con decreto loro notificato il 21.11.2014.

Nel contraddittorio con la Società di Progetti Brebemi S.p.A., concessionaria per la progettazione costruzione e gestione del collegamento autostradale tra le Città di (OMISSIS) e beneficiaria dell’espropriazione, ed il Consorzio B.B.M., espropriante, la Corte adita dichiarò inammissibile la domanda, ritenendo che, per il combinato disposto di cui al D.P.R. n. 327 del 2001, art. 54 e del D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 29 anche l’azione di determinazione dell’indennità – in assenza, come nella specie, di stima amministrativa – fosse soggetta al termine di decadenza di trenta giorni a decorrere dalla notificazione del decreto di espropriazione.

Per la cassazione della sentenza, hanno proposto ricorso i R., con tre motivi, ai quali la Società Brebemi ed il Consorzio hanno resistito con controricorso. Le parti hanno depositato memorie.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Col primo motivo, i ricorrenti deducono la violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 327 del 2001, art. 54 per avere la Corte d’Appello ritenuto applicabile all’ipotesi dell’azione giudiziale di determinazione dell’indennità, in mancanza di stima definitiva, il termine di decadenza previsto per il giudizio di opposizione alla stima.

2. Il motivo è fondato.

3. La giurisprudenza di questa Corte (Cass. n. 10720 del 2016; n. 22844 del 2016; n. 11261 del 2016; n. 5517 del 2017; n. 10446 del 2017; n. 3606 del 2017) ha, infatti, chiarito che, anche secondo la disciplina del D.P.R. n. 327 del 2001, art. 54, al proprietario espropriato sono concesse due azioni: l’una di determinazione dell’indennità di esproprio e l’altra di opposizione alla stima, a seconda se sia o meno stata calcolata l’indennità definitiva, che è demandata alla Commissione Provinciale ed, in alternativa, al collegio dei tecnici di cui all’art. 21. La previsione dell’art. 54, che costituisce la codificazione del principio, costantemente affermato (Cass. n. 17604/2013; 11406/2012; 20997/2008; 11054/2001), secondo cui, emanato il provvedimento ablativo, sorge contestualmente, ed è per ciò stesso azionabile, il diritto del proprietario a percepire il giusto indennizzo di cui all’art. 42 Cost. – che si sostituisce al diritto reale e non subordinato alla liquidazione in sede amministrativa -, si pone in consonanza con la sequenza procedimentale prevista dall’art. 20, commi 11 e 12; artt. 22 e 23 e art. 26, comma 11 T.U., in base alla quale – come già accadeva nel sistema di cui alla L. n. 865 del 1971 – la pronuncia del decreto di esproprio segue di regola la sola offerta dell’indennità provvisoria, che, a norma dell’art. 23, comma 1, lett. c, deve essere indicata nel provvedimento e precede logicamente la determinazione dell’indennità definitiva. Nell’ipotesi eccezionale in cui il decreto tardi, invece, ad essere emesso e tuttavia nelle more sia egualmente determinata l’indennità definitiva (ad opera della Commissione provinciale ovvero del collegio dei tecnici) insorge la sola necessità che nel decreto di esproprio sia indicata anche la determinazione dell’indennità suddetta (art. 27 e art. 23, lett. d, ove significativamente la nomina dei tecnici è considerata solo “eventuale”). E proprio al lume di dette due fattispecie – quella fisiologica e quella eccezionale in cui il decreto di esproprio segue la stima definitiva – si spiega il disposto del D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 29, comma 3, che prevede che il termine di 30 giorni per proporre opposizione decorre “dalla notifica del decreto di esproprio”; ovvero “dalla notifica della stima peritale, se questultima sia successiva al decreto di esproprio”.

4. L’esegesi fatta propria dalla Corte territoriale non solo non tiene conto della predetta sequenza procedimentale, ma finisce con l’introdurre per l’azione di determinazione dell’indennità un termine di decadenza che è previsto per la diversa azione dell’opposizione alla stima” – e che nella specie, non ha neppure iniziato il suo decorso, non essendo intervenuta alcuna stima definitiva – con conseguente vulnus per il proprietario, che, secondo la Corte territoriale, sarebbe onerato o di proporre l’azione di determinazione dell’indennità nel termine di appena un mese dal sorgere del suo credito (emissione del decreto ablativo), ovvero di opporsi alla futura stima definitiva, in tal caso ipotizzando una condizione pari a quella che ha dato luogo alla declaratoria d’incostituzionalità, di cui alla nota sentenza n. 67 del 1990, della L.n. 865 del 1971, art. 19 nella parte in cui, pur dopo l’avvenuta espropriazione, non consentiva agli aventi diritto di agire in giudizio per la determinazione dell’indennità, prima della redazione della relazione di stima di cui agli artt. 15 e 16 medesima legge.

5. Il richiamo ai rimedi offerti dal processo amministrativo (messa in mora dell’Amministrazione, impugnazione innanzi al GA del silenzio) ed alla logica deflattiva del contenzioso presso le Corti d’Appello, cui alludono i controricorrenti, anche in seno alla memoria, non considera che la nuova disciplina, che conferma la pregressa deroga alle regole ordinarie sulla competenza ed elimina un grado di giudizio, è volta a perseguire una maggiore snellezza e la riduzione dei tempi del giudizio a tutela delle parti del procedimento ed, eminentemente, del proprietario espropriato, onde assicurargli in tempi ragionevoli il ristoro per la perdita del bene a lui dovuto, ai sensi dell’art. 42 Cost., art. 6 della CEDU, ed art. 1 del primo Protocollo della CEDU.

6. Il secondo motivo, con cui si censura la medesima statuizione per l’assenza di motivazione, resta assorbito.

7. Il terzo motivo, con cui si deduce l’omessa pronuncia sulla domanda volta al conseguimento dell’indennità di occupazione temporanea, è fondato, in quanto su tale domanda la Corte territoriale ha del tutto omesso di statuire, avendo valutato la tempestività dell’azione, in esclusivo riferimento al decreto di espropriazione.

8. L’impugnata sentenza, che si è arrestata all’erronea statuizione d’inammissibilità, va, in conclusione, cassata con rinvio alla Corte d’Appello di Brescia, in diversa composizione, innanzi alla quale le controricorrenti potranno formulate le loro difese. Il giudice del rinvio provvederà, anche, a regolare le spese del presente giudizio di legittimità.

PQM

accoglie il primo e terzo motivo, assorbito il secondo, cassa e rinvia alla Corte d’Appello di Brescia, in diversa composizione, anche per la statuizione sulle spese.

Così deciso in Roma, il 3 ottobre 2017.

Depositato in Cancelleria il 8 febbraio 2018

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