Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 30739 del 21/12/2017


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 30739 Anno 2017
Presidente: SCALDAFERRI ANDREA
Relatore: LAMORGESE ANTONIO PIETRO

ORDINANZA
sul ricorso 20767-2016 proposto da:
BIRIKORANG DAVID KING KOJO, elettivamente domiciliato in
ROMA, VIA SARDEGNA 29, presso lo studio dell’avvocato
ALESSANDRO FERRARA, che lo rappresenta e difende;
– ricorrente contro

COMMISSIONE TERRITORIALE PER IL RICONOSCIMENTO
DELLA PROTEZIONE INTERNAZIONALE DI ROMA;
– intimata –

avverso la sentenza n. 3027/2016 della CORTE D’APPELLO di
ROMA, depositata il 13/05/2016;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio
non partecipata del 28/11/2017 dal Consigliere Dott. ANTONIO
PIETRO LAMORGESE.
FATTI DI CAUSA
La Corte di cassazione, con ordinanza n. 506 del 2015, ha
cassato il decreto della Corte d’appello di Roma n. 1373 del
2013 che aveva rigettato la domanda di protezione
internazionale proposta da Birikorang David King Kojo,
cittadino ganese, per non avere verificato la credibilità del suo

Data pubblicazione: 21/12/2017

racconto, né valutato la ricorrenza delle condizioni per la
concessione delle forme di protezione minori (quella sussidiaria
e quella umanitaria).
La Corte romana, con decreto 13 maggio 2016, ha rigettato
il ricorso, avendo ritenuto, sulla base di informazioni

non credibile il racconto del ricorrente in ordine al pericolo di
subire imprecisate punizioni in caso di rimpatrio, a causa del
suo rifiuto di accettare la carica di re nella sua tribù. A tale
conclusione essa è- pervenuta sulla base di informazioni
assunte tramite l’ausilio della Commissione per il diritto di asilo
presso il Ministero dell’interno, dalle quali è emersa
l’inesistenza in Ghana di un sistema punitivo per coloro che si
rifiutino di assumere la carica di re.
Avverso questa sentenza è stato proposto ricorso per
cassazione; il Ministero dell’interno non ha svolto difese.
RAGIONI DELLA DECISIONE

I tre motivi di ricorso, che denunciano violazione di legge e
“(il terzo) anche omesso esame di fatti che si assume decisivi
per il giudizio, sono manifestamente infondati.
La Corte di merito ha adeguatamente argomentato in ordine
sia alla non credibilità del racconto dell’interessato sia, seppure
implicitamente ma non per questo non chiaramente, in ordine
all’insussistenza in via consequenziale dei presupposti per il
riconoscimento della protezione sussidiaria e di quella
umanitaria; i motivi contengono una mera reiterazione della
pretesa di riconoscimento delle menzionate forme minori di
protezione, senza una specifica illustrazione di ragioni di
contrasto dell’impugnata decisione con le norme regolatrici
della fattispecie, in tal modo risolvendosi nella richiesta di
un’autonoma valutazione delle risultanze degli atti di causa,
Ric. 2016 n. 20767 sez. M1 – ud. 28-11-2017
-2-

provenienti dalla Commissione nazionale per il diritto di asilo,

mentre il controllo di legittimità non equivale alla revisione del
ragionamento decisorio né costituisce occasione per accedere
ad un terzo grado ove fare valere la ritenuta ingiustizia della
decisione impugnata (Cass., sez. un., n. 8053/2014, n.
7931/2013).

P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso.
Doppio contributo a carico del ricorrente come per legge.
Roma, 28
28 novembre 2017.

fA’sidente

Il ricorso è rigettato.

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