Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 30737 del 27/11/2018

Cassazione civile sez. VI, 27/11/2018, (ud. 07/11/2018, dep. 27/11/2018), n.30737

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. IACOBELLIS Marcello – Presidente –

Dott. MOCCI Mauro – Consigliere –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – rel. Consigliere –

Dott. LA TORRE Maria Enza – Consigliere –

Dott. DELLI PRISCOLI Lorenzo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 13089-2017 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– ricorrente –

contro

R.G.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 4013/17/2016 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE di PALERMO SEZIONE DISTACCATA di CATANIA, depositata il 18

novembre 2016;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 07 novembre 2018 dal Consigliere Dott. ROBERTO

GIOVANNI CONTI.

Fatto

FATTI E RAGIONI DELLA DECISIONE

L’Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione, affidato a tre motivi, contro R.G., che non si è costituito, avverso la sentenza della CTR della Sicilia con la quale, confermando la sentenza di primo grado, è stato accolto il ricorso proposto dalla contribuente avverso il provvedimento di silenzio rifiuto opposto dall’Amministrazione sull’istanza di rimborso del 90% dell’IRPEF, corrisposta per gli anni 1990, 1991, 1992 mediante istanza presentata in adesione alla disposizione sul condono previste dalla L. n. 289 del 2002, art. 9, comma 17.

La causa può essere decisa con motivazione semplificata.

La ricorrente prospetta, con il primo motivo, il vizio di omessa pronunzia, poichè la CTR avrebbe omesso di esaminare la questione relativa alla legittimazione attiva del sostituito a pretendere il rimborso di quanto versato.

Il motivo è infondato, avendo la CTR espressamente riconosciuto tale legittimazione attiva.

Il secondo ed il terzo motivo di ricorso, con i quali si prospetta, rispettivamente, la violazione della L. n. 289 del 2002, art. 9, comma 17 e L. n. 190 del 2014, art. 1, comma 665, meritano un esame congiunto e sono, entrambi infondati.

La censura, ammissibile in rito – cfr. Cass. S.U. n. 22726 del 03 novembre 2011 – è infondata.

Ed invero, questa Corte, esaminando specificamente la tematica prospettata dall’Agenzia volta a sostenere che il sostituto d’imposta non sarebbe legittimato e richiedere il rimborso delle imposte versate per il triennio 1990/1992 alla stregua della L. cit., art. 9, comma 17 e della L. n. 190 del 2014, art. 1, comma 665, ha di recente ribadito che “in tema di agevolazioni tributarie, il rimborso d’imposta di cui alla L. n. 190 del 2014, art. 1, comma 665, a favore dei soggetti colpiti dal sisma siciliano del 13 e 16 dicembre 1990, può essere richiesto sia dal soggetto che ha effettuato il versamento (cd. sostituto d’imposta) sia dal percipiente delle somme assoggettate a ritenuta (cd. “sostituito”) nella sua qualità di lavoratore dipendente.” (Cass. nn. 14406/2016, 18905/2016, Cass. n. 15027/2017, Cass. n. 17472/2017).

Va poi aggiunto che la legittimazione del sostituito d’imposta ha trovato conferma nel D.L. n. 91 del 2017, art. 16-octies, conv. in L. n. 123 del 2017, che ha testualmente incluso nel perimetro di godimento del beneficio L. n. 190 del 2014, ex art. 1, comma 665, “i titolari di redditi di lavoro dipendente nonchè i titolari di redditi equiparati e assimilati a quelli di lavoro dipendente in relazione alle ritenute subite”; il limite introdotto dalla norma sopravvenuta laddove autorizza il rimborso fino a concorrenza dell’apposito stanziamento con riduzione del 50% in ipotesi di eccedenza delle richieste non incide sul titolo della ripetizione, ma unicamente sull’esecuzione dello stesso, delineandosi come un posterius rispetto all’odierno giudizio.

La censura è pertanto priva di fondamento, avendo la CTR legittimamente riconosciuto alla parte contribuente – (sostituito lavoratore dipendente) il diritto a pretendere il rimborso delle somme corrisposte dal sostituto.

Il ricorso va quindi rigettato.

Nulla sulle spese.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso.

Nulla sulle spese.

Così deciso in Roma, il 7 novembre 2018.

Depositato in Cancelleria il 27 novembre 2018

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