Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 30737 del 21/12/2017


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Civile Ord. Sez. 6 Num. 30737 Anno 2017
Presidente: SCALDAFERRI ANDREA
Relatore: LAMORGESE ANTONIO PIETRO

ORDINANZA

CLQ

sul ricorso 20443-2016 proposto da:
COMUNE DI CAMPOSANO, in persona del Sindaco pro tempore,
elettivamente domiciliato in ROMA, V. PROPERZIO 27, presso
lo studio dell’avvocato ANTONIO DE SARNO, rappresentato e
difeso dall’avvocato DONATO DE SARNO;
– ricorrente contro

MAISANO RICCARDO, MAISANO GIULIO;
– intimati –

avverso la sentenza n. 2807/2015 della CORTE D’APPELLO di
NAPOLI, depositata il 18/06/2015;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio
non partecipata del 28/11/2017 dal Consigliere Dott. ANTONIO
PIETRO LAMORGESE.
FATTI DI CAUSA
La Corte d’appello di Napoli, con sentenza del 18 giugno
2016, ha rigettato il gravame del Comune di Camposano
avverso la sentenza impugnata che lo aveva condannato al
risarcimento del danno, pari a complessivi C 159200,00, per
l’occupazione, disposta il 30 gennaio 1992, di un’area facente

Data pubblicazione: 21/12/2017

parte di un fondo di proprietà di Masiano Riccardo e Malsano
Guido, acquisita per la realizzazione di un asilo nido, senza che
fosse emesso il decreto di espropriazione. La Corte ha aderito
alle conclusioni del c.t.u., secondo il quale l’area effettivamente
occupata era più estesa di quella individuata nei piani

ulteriori mq. 102,45 utilizzati per la viabilità di accesso
all’edificio scolastico; ha determinato il valore dei beni
utilizzando il metodo sintetico-comparativo e, per la parte del
suolo edificabile, il metodo analitico-ricostruttivo.
Avverso questa sentenza il Comune di Camposano ha
proposto ricorso per cassazione; i Maisano non hanno svolto
attività difensiva.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con due motivi di ricorso il Comune di Camposano denuncia
la violazione e falsa applicazione degli artt. 2697 c.c., 112 e
191 ss. c.p.c. e, in particolare, la nullità e la mancata
rinnovazione della c.t.u. espletata nel giudizio di primo grado,
ai fini dell’individuazione dell’area oggetto dell’occupazione e
dell’applicazione del metodo sintetico-comparativo per la
determinazione del valore venale dell’area occupata.
Entrambi i motivi, da esaminare congiuntamente, sono
inammissibili.
La sentenza impugnata ha individuato l’area occupata sulla
base delle conclusioni del c.t.u., non specificamente contestate
nell’atto di appello del Comune, il quale nei motivi in esame
non ha indicato le parti di tale atto contenenti una specifica
contestazione a quelle conclusioni, ed ha adeguatamente
applicato il metodo sintetico-comparativo, non specificamente
contestato in appello, utilizzando dati omogenei relativi a
terreni aventi caratteristiche similari situati in altri Comuni, non
Ric. 2016 n. 20443 sez. M1 – ud. 28-11-2017
-2-

particellari allegati ai decreti di occupazione, comprendendo

gr

essendo stati reperiti atti utili alla stima nell’ambito di quel
Comune.
La preliminare censura riguardante la mancata rinnovazione
della c.t.u. non tiene conto che rientra nei poteri discrezionali
del giudice di merito la valutazione dell’opportunità di disporre

espletate, di sentire a chiarimenti il consulente tecnico di ufficio
ovvero di disporre la rinnovazione delle indagini, con la nomina
di altri consulenti, e l’esercizio di un tale potere, così come il
mancato esercizio, non è censurabile in sede di legittimità
(Cass. n. 8355/2007).
Il ricorso è quindi inammissibile, essendo funzionale a una
impropria rivisitazione del giudizio di fatto compiuto dai giudici
di merito.
P.Q.M.
La Corte dichiara il ricorso inammissibile.
Doppio contributo a carico del ricorrente come per legge.
Roma, 28 novembre 2017.

Il Pres’clente

indagini tecniche suppletive o integrative di quelle già

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA