Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 30736 del 30/12/2011

Cassazione civile sez. trib., 30/12/2011, (ud. 09/11/2011, dep. 30/12/2011), n.30736

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PIVETTI Marco – rel. Presidente –

Dott. PARMEGGIANI Carlo – Consigliere –

Dott. DI IASI Camilla – Consigliere –

Dott. GRECO Antonio – Consigliere –

Dott. SAMBITO Maria Giovanna C. – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 8587/2007 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope

legis;

– ricorrente –

contro

P.E., elettivamente domiciliato in ROMA VIA PO 9, presso lo

studio dell’avvocato NAPOLITANO Francesco, che lo rappresenta e

difende, giusta delega a margine;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 67/2005 della COMM. TRIB. REG. di VENEZIA,

depositata il 26/01/2006;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

09/11/2011 dal Presidente e Relatore Dott. MARCO PIVETTI;

udito per il ricorrente l’Avvocato ZERMAN, che ha chiesto

l’accoglimento;

udito per il resistente l’Avvocato NAPOLITANO, che ha chiesto il

rigetto;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

FIMIANI Pasquale, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

Fatto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il ricorso in esame, l’Agenzia delle entrate ha impugnato la sentenza della Commissione tributaria regionale di Venezia depositata il 26 gennaio 2006, che, confermando le sentenze di primo grado, aveva accolto l’impugnazione proposta da P.E. agli avvisi di accertamento nn. (OMISSIS) relativi all’Irpef per gli anni 1994-1997 con i quali al medesimo erano stati contestati maggiori redditi di partecipazione alla Società Agricola Montecavallo s.s. di cui il P. era socio al 33 per cento. A fondamento delle pronunzie di accoglimento, le commissioni di merito hanno rilevato che l’accertamento nei confronti della società partecipata era stato annullato da altre pronunzie per mancanza di prova in ordine al maggior reddito accertato e che anche nei confronti del P. tale prova non sussisteva.

L’Agenzia delle entrate ha proposto ricorso, cui ha resistito il contribuente con controricorso e memoria.

Nel frattempo la vicenda ha formato oggetto di varie pronunzie della Corte di cassazione nei confronti della società partecipata (Società Agricola Montecavallo s.s.), della società coopperativa a r.l. Treve Allevatori Trentini e di Lino Maule, altro socio al 33% della Società Agricola Montecavallo s.s… Tali pronunzie hanno respinto analoghi ricorsi dell’Agenzia delle entrate, analoghi a quello qui in esame (sentt. nn. 3854 del 2009, 18550 del 2010, 26482 e 26537 del 2008 – queste ultime emesse nei confronti della Tre Allevatori Trentini scarl presunta partecipe della frode ipotizzata dalla Guardia di finanza.

Il ricorso in esame deve parimenti essere respinto.

Con il primo motivo di ricorso si deduce violazione dell’art. 112 cod. proc. civ.. La censura è manifestamente infondata. Il fatto che la decisione si basi su una pronunzia che riguardava non tutte ma due soltanto delle le annualità in contestazione potrebbe eventualmente incidere sulla motivazione ma non sulla identificazione del decisum.

Con il secondo motivo di ricorso si denunzia carenza e della motivazione perchè quest’ultima sarebbe consistita soltanto nel richiamo della sentenza emessa dalla Commissione tributaria regionale nei confronti della Società Agricola Montecavallo s.s., mentre tale pronunzia riguardava solo due delle quattro annualità in discussione. La censura è erronea in fatto in quanto la sentenza impugnata, oltre a richiamare detta pronunzia della Commissione tributaria regionale, ha anche rilevato che il maggiore accertamento impugnato si basava soltanto su ipotesi non suffragate da prove concrete neppure di carattere presuntivo. Tale valutazione non ha formato oggetto di censura.

Il terzo e il quarto motivo sono assorbiti da quanto si è detto a proposito del secondo mentre per il resto è inconferente. Per quanto riguarda il profilo di cui al n. 3.2. la violazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39, si limita in realtà a sostenere la sufficienza degli indizi forniti dalla narrazione riportata nella premessa del ricorso. Si tratta di una invocazione di un nuovo esame del merito fattuale ed è come tale inammissibile. Comunque la narrazione suddetta appare effettivamente una narrazione priva di indicazione dei necessari riscontri probatori riferibili alle acquisizioni processuali e collegabili in modo specifico e dimostrato ai fatti di causa.

Il ricorso deve quindi essere respinto e le spese seguono la soccombenza.

PQM

– rigetta il ricorso;

– condanna l’Agenzia delle entrate alle spese del giudizio di legittimità liquidate in Euro 4.000,00, oltre a Euro 200,00 per esborsi e prenotazioni.

Così deciso in Roma, il 9 novembre 2011.

Depositato in Cancelleria il 30 dicembre 2011

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