Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 30736 del 27/11/2018

Cassazione civile sez. VI, 27/11/2018, (ud. 07/11/2018, dep. 27/11/2018), n.30736

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. IACOBELLIS Marcello – Presidente –

Dott. MOCCI Mauro – Consigliere –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – rel. Consigliere –

Dott. LA TORRE Maria Enza – Consigliere –

Dott. DELLI PRISCOLI Lorenzo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 13084-2017 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– ricorrente –

contro

M.G.L., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA

FEDERICO CESI 21, presso lo studio dell’avvocato SALVATORE TORRISI,

rappresentato e difeso dall’avvocato FRANCESCO CAPOLUPO;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 3332/1/2016 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE di CATANZARO, depositata il 29 novembre 2016;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 07 novembre 2018 dal Consigliere Dott. ROBERTO

GIOVANNI CONTI.

Fatto

FATTI E RAGIONI DELLA DECISIONE

L’Agenzia delle entrate propone ricorso per cassazione, affidato ad un motivo, la sentenza resa dalla CTR Calabria indicata in epigrafe che ha dichiarato inammissibile l’appello proposto dall’ufficio avverso la sentenza di primo grado con la quale era stata annullato l’avviso di accertamento notificato a M.G.L. relativo a IVA per l’anno 2006.

Le parte intimata si è costituita.

Il motivo di ricorso, incentrato sulla violazione degli artt. 22 e 53 D.Lgs. n. 546 del 1992, è fondato.

Questa Corte a Sezioni Unite, nelle recenti sentenze nn. 13452 e 13453 del 2017, ha affermato, con riguardo alla notificazione dell’appello, nel processo tributario, a mezzo del servizio postale, che: 1) “il termine di trenta giorni per la costituzione in giudizio del ricorrente e dell’appellante, che si avvalga per la notificazione del servizio postale universale, decorre non dalla data della spedizione diretta del ricorso a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, ma dal giorno della ricezione del plico da parte del destinatario (o dall’evento che la legge considera equipollente alla ricezione)”; 2) “non costituisce motivo d’inammissibilità del ricorso o dell’appello, che sia stato notificato direttamente a mezzo del servizio postale universale, il fatto che il ricorrente o l’appellante, al momento della costituzione entro il termine di trenta giorni dalla ricezione della raccomandata da parte del destinatario, depositi l’avviso di ricevimento del plico e non la ricevuta di spedizione, purchè nell’avviso di ricevimento medesimo la data di spedizione sia asseverata dall’ufficio postale con stampigliatura meccanografica ovvero con proprio timbro datario, solo in tal caso, essendo l’avviso di ricevimento idoneo ad assolvere la medesima funzione probatoria che la legge assegna alla ricevuta di spedizione, laddove, in mancanza, la non idoneità della mera scritturazione manuale o comunemente dattilografica della data di spedizione sull’avviso di ricevimento può essere superata, ai fini della tempestività della notifica del ricorso o dell’appello, unicamente se la ricezione del plico sia certificata dall’agente postale come avvenuta entro il termine di decadenza per l’impugnazione dell’atto o della sentenza”.

La decisione della C.T.R., non risulta pertanto conforme ai suddetti principi di diritto, avendo considerato che ai fini dell’ammissibilità dell’impugnazione non potesse essere considerato l’avviso di ricevimento, in luogo della ricevuta di spedizione dell’atto. Inoltre, la CTR, escludendo tout court la valenza dell’elenco attestante l’invio delle raccomandate che l’Agenzia aveva indicato come dimostrative dell’invio dell’impugnazione, non risulta abbia minimamente valutato la giurisprudenza di questa Corte, richiamata dalle sentenze delle S.U. sopra ricordate, secondo la quale, ai fini del processo tributario, la data di presentazione delle raccomandate, consegnate all’ufficio postale, risultante dalla copia dell’elenco delle raccomandate consegnate per la spedizione alle poste italiane, che annovera il codice a barre identificativo e che reca il timbro postale, è certa e validamente attestata, risultando da atto equipollente a quelli pure contenenti lo stesso timbro, sia che questo sia stato apposto sul piego postale, sia che lo sia stato sulla busta della raccomandata, secondo una prassi adottata dagli uffici postali, di notoria conoscenza, e riconducibile ad una nozione costituzionalmente adeguata delle dette disposizioni, anche in rispondenza della nozione ristretta delle inammissibilità processuali, posta a cardine interpretativo del contenzioso fiscale dalla Corte costituzionale (Cass. n. 24568 del 2014; conf. n. 7312 del 2006).

Per tutto quanto sopra esposto la sentenza impugnata, in accoglimento di entrambi i motivi di ricorso, va cassata con rinvio alla C.T.R. della Calabria, in diversa composizione.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso. Cassa la sentenza impugnata e rinvia alla C.T.R. della Calabria, in diversa composizione che pure provvederà sulle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 7 novembre 2018.

Depositato in Cancelleria il 27 novembre 2018

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