Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 30735 del 29/10/2021

Cassazione civile sez. trib., 29/10/2021, (ud. 15/06/2021, dep. 29/10/2021), n.30735

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DE MASI Oronzo – Presidente –

Dott. STALLA Giacomo Maria – Consigliere –

Dott. PAOLITTO Liberato – Consigliere –

Dott. MONDINI Antonio – rel. Consigliere –

Dott. REGGIANI Eleonora – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 29785-2018 proposto da:

T.G., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CAPOSILE 10,

presso lo studio dell’avvocato LINDA AUCIELLO, rappresentato e

difeso dall’avvocato ALFREDO AUCIELLO;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende;

– controricorrente –

e contro

EQUITALIA NORD SPA;

– intimata –

avverso la sentenza n. 545/2018 della COMM. TRIB. REG. VENETO,

depositata il 15/05/2018;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

15/06/2021 dal Consigliere Dott. ANTONIO MONDINI.

 

Fatto

PREMESSO

che:

1. T.G., denunciando “violazione delle norme di diritto sul litisconsorzio necessario di cui agli artt. 101 e 102 c.p.c., e all’art. 111 Cost., comma 2”, ricorre per la cassazione della sentenza in epigrafe con cui la CTR del Veneto, in causa sulla legittimità della comunicazione preventiva d’iscrizione ipotecaria notificata ad esso ricorrente dall’Agenzia delle entrate sulla base di prodromica pronuncia della medesima CTR passata in giudicato, ha accolto l’appello dell’ufficio e dichiarato il ricorso originario inammissibile per non avere il T. impugnato la suddetta pronuncia prodromica.

Il ricorrente espone che tale pronuncia doveva essere ritenuta priva di effetto in quanto resa dalla medesima CTR in riforma della decisione di accoglimento dell’impugnazione di avvisi di accertamento di imposte erariali proposta da esso ricorrente sia in proprio sia nella qualità di legale rappresentante della associazione sportiva New Body Gym Club malgrado che egli non avesse avuto conoscenza del giudizio di appello per essere stato l’atto di appello dell’Agenzia notificato “allo studio dell’avvocato Auciello Alfredo difensore e domiciliatario di T.G., rappresentante della New Body Gym Club” e dunque – a detta di esso ricorrente – solo alla associazione e non a lui di persona;

2. l’Agenzia delle entrate resiste con controricorso.

Diritto

CONSIDERATO

che:

1. il ricorso è inammissibile. Il ricorrente espone quanto sopra ricordato, avanza una domanda – “Il T. non ha partecipato al giudizio di appello?”- e fa un’affermazione – “Certo perché l’appello non gli era stato notificato”.

In ciò esaurisce il ricorso.

Dacché l’inammissibilità: la denuncia di “violazione delle norme di diritto sul litisconsorzio necessario” è riferita non al giudizio in esito al quale è stata resa la sentenza impugnata e quindi a questa sentenza ma al giudizio in esito al quale fu resa la decisione posta a base della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria sulla quale ultima la sentenza impugnata si è espressa;

2. le spese seguono la soccombenza.

PQM

la Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente a rifondere alla Agenzia delle entrate le spese del giudizio, liquidate in Euro 5600,00. Oltre spese prenotate a debito;

ai sensi del testo unico, art. 13, comma 1-quater, approvato con il D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti per il pagamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio svolta con modalità da remoto, il 15 giugno 2021.

Depositato in Cancelleria il 29 ottobre 2021

 

 

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