Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 30734 del 29/10/2021

Cassazione civile sez. trib., 29/10/2021, (ud. 15/06/2021, dep. 29/10/2021), n.30734

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DE MASI Oronzo – Presidente –

Dott. STALLA Giacomo Maria – Consigliere –

Dott. PAOLITTO Liberato – Consigliere –

Dott. MONDINI Antonio – rel. Consigliere –

Dott. REGGIANI Eleonora – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 17003-2018 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE – RISCOSSIONE, elettivamente domiciliata in

Roma, Piazza Cavour, presso la cancelleria della Corte di

Cassazione, rappresentata e difesa dall’avvocato Tiziana Pane;

– ricorrente –

contro

F.G., AGENZIA DELLE ENTRATE, DIREZIONE GENERALE, AGENZIA

DELLE ENTRATE, DIREZIONE PROVINCIALE DI (OMISSIS), CAMERA DI

COMMERCIO I A A DI (OMISSIS);

– intimati –

avverso la sentenza n. 1705/2017 della COMM. TRIB. REG. CAMPANIA

SEZ.DIST. di SALERNO, depositata il 23/02/2018;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

15/06/2021 dal Consigliere Dott. ANTONIO MONDINI.

 

Fatto

PREMESSO

che:

1. l’Agenzia delle Entrate Riscossione ricorre, con tre motivi, rubricati variamente (“omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio. Violazione dell’art. 111 Cost., del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 36, comma 2, n. 4, dell’art. 116 c.p.c., dell’art. 2946 c.c.”; “error in procedendo omessa pronunzia”; “error in procedendo omessa pronuncia. Violazione dell’art. 115 c.p.c., e dell’art. 116 c.p.c., comma 1”) ma centrati tutti sull’omesso esame delle risultanze di documento asseritamente attestante l’avvenuta notifica, in data 1 aprile 2010, di un preavviso di fermo amministrativo, per la cassazione della sentenza in epigrafe con cui la CTR della Campania ha ritenuto prescritto il credito portato nelle due cartelle sottese all’impugnato avviso di iscrizione ipotecaria considerando il lasso ultra-decennale di tempo decorso tra la data di notifica delle cartelle ((OMISSIS) e (OMISSIS)) e la data di notifica dell’avviso di iscrizione ipotecaria ((OMISSIS)) senza considerare, agli effetti dell’interruzione del termine di cui all’art. 2946 c.c., le risultanze del menzionato documento;

2. il contribuente F.G. è rimasto intimato.

Diritto

CONSIDERATO

che:

1. il ricorso è fondato.

Va premesso che ai sensi dell’art. 2943 c.c., la prescrizione è inoltre interrotta da ogni atto che valga a costituire in mora il debitore.

La Corte ha poi precisato che “Per produrre l’effetto interruttivo della prescrizione, un atto deve contenere, oltre alla chiara indicazione del soggetto obbligato, l’esplicitazione di una pretesa e l’intimazione o la richiesta scritta di adempimento, che -sebbene non richieda l’uso di formule solenni né l’osservanza di particolari adempimenti- sia idonea a manifestare l’inequivocabile volontà del titolare del credito di far valere il proprio diritto, nei confronti del soggetto indicato, con l’effetto sostanziale di costituirlo in mora. Ne consegue che non è ravvisabile tale requisito in semplici sollecitazioni prive del carattere di intimazione e dell’espressa richiesta di adempimento al debitore” (Cass. ordinanza n. 15714 del 14/06/2018).

Il preavviso di fermo amministrativo, emesso D.P.R. n. 602 del 1973, ex art. 86, per crediti tributari, è atto funzionale a portare a conoscenza del contribuente una determinata pretesa tributaria.

Questa Corte, con ordinanza n. 5469/2019, facendo riferimento a tale funzione ed ulteriormente precisando che il preavviso stesso “vale come richiesta di pagamento a garanzia della quale si avvisa il contribuente che sarà iscritto il fermo in caso di inadempimento”, ha statuito che il preavviso “e’ idoneo ad interrompere la prescrizione”.

Questo Collegio intende ribadire la statuizione.

Ciò posto, la CTR non ha (dato conto di avere) valutato il documento prodotto dall’Agenzia delle entrate a dimostrazione dell’avvenuta notifica, in data 1 aprile 2010, del preavviso di fermo relativo ai crediti di cui alle cartelle a garanzia del cui pagamento è stato poi emesso l’impugnato provvedimento di iscrizione ipotecaria in danno dell’odierno intimato;

2. il ricorso deve essere pertanto accolto. La sentenza deve essere cassata. La causa deve essere rimessa alla CTR della Campania per nuovo esame, nonché per la trattazione delle questioni rimaste assorbite;

3. la CTR dovrà decidere anche delle spese dell’intero giudizio.

P.Q.M.

la Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, alla CTR della Campania in diversa composizione.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, svolta con modalità da remoto, il 15 giugno 2021.

Depositato in Cancelleria il 29 ottobre 2021

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