Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 30734 del 27/11/2018

Cassazione civile sez. VI, 27/11/2018, (ud. 04/10/2018, dep. 27/11/2018), n.30734

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Presidente –

Dott. ORICCHIO Antonio – Consigliere –

Dott. CARRATO Aldo – Consigliere –

Dott. PICARONI Elisa – Consigliere –

Dott. GRASSO Giuseppe – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 28191-2017 proposto da:

R.E., in qualità di titolare dell’omonima ditta,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA MALCESINE 30, presso lo

studio dell’avvocato GIOVANNI PORCELLI, che lo rappresenta e difende

unitamente all’avvocato EMANUELE GENTILE;

– ricorrente –

Contro

F.G., Amministratore Unico di MORENO MOTOR COMPANY SRL,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CELIMONTANA 38, presso lo

studio dell’avvocato PAOLO PANARITI, che lo rappresenta e difende

unitamente all’avvocato STEFANO DONATI;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 420/2017 del TRIBUNALE Di Ravenna, depositata

il 26 aprile 2017;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non

partecipata del 04 ottobre 2018 dal Consigliere Relatore dott.

GIUSEPPE GRASSO.

Fatto

RITENUTO

che con la sentenza di cui in epigrafe il Tribunale di Ravenna, accolta l’impugnazione della s.r.l. Morello Motor, in riforma della sentenza di primo grado, risolto il contratto di compravendita di un’autovettura per colpa dell’acquirente, condannò R.E. al risarcimento del danno;

ritenuto che il Giudice d’appello, andando di diverso avviso rispetto a quello di primo grado, accertato che, sulla base della clausola contrattuale, accettata per espresso, era onere dell’acquirente procurare che il residuo corrispettivo da corrispondere (una parte del prezzo era costituito dal controvalore di un veicolo usato dato in permuta) fosse regolato attraverso un finanziamento, previa individuazione di una finanziaria, scelta dall’acquirente, che se ne fosse fatta carico, e che, ottenuto diniego da una prima impresa finanziaria, il R. non aveva inteso ricercarne altre, dichiarandosi non più interessato all’esecuzione del contratto, aveva addebitato a costui la risoluzione del contratto;

ritenuto che il R. propone ricorso per cassazione, sorretto da unitaria censura e che la controparte resiste con controricorso.

Diritto

CONSIDERATO

che il motivo, con il quale viene dedotta violazione e falsa applicazione degli artt. 1341,1375 e 1175 c.c., per non essere stato adeguatamente comunicato e, comunque, sottoposto a trattativa, la circostanza che fosse onere dell’acquirente reperire l’impresa finanziaria al fine di regolare il pagamento della parte del prezzo residua, per essere stato violato il canone della buona fede negoziale e per non essersi tenuto conto che la circostanza che il saldo dovesse essere corrisposto tramite la necessaria intermediazione di una finanziaria, costituiva presupposizione del negozio, è destituito di giuridico fondamento per quanto appresso:

– la violazione dell’art. 1341, c.c., non sussiste, stante che, siccome accertato dalla sentenza di merito, la clausola, a volerla considerare vessatoria, risultava essere stata espressamente approvata, con precipita indicazione del suo contenuto (Sez. 3, n. 22984/2015);

– il richiamo al canone della buona fede negoziale, che si sostanzia in un generale obbligo di solidarietà che impone a ciascuna delle parti di agire in modo da preservare gli interessi dell’altra, a prescindere tanto da specifici obblighi contrattuali, quanto dal dovere extracontrattuale del “neminem Ledere”, trovando tale impegno solidaristico il suo limite precipuo unicamente nell’interesse proprio del soggetto, tenuto, pertanto, al compimento di tutti gli atti giuridici e/o materiali che si rendano necessari alla salvaguardia dell’interesse della controparte, nella misura in cui essi non comportino un apprezzabile sacrificio a suo carico (ex multis, Sez. 3, n. 10182, 4/5/2009, Rv. 608010), non è calzante: il ricorrente, peraltro imprenditore (circostanza affermata in sentenza e non controversa), era consapevole, per avere accettato espressamente la clausola, che era suo onere dotarsi finanziariamente al fine di pagare il prezzo convenuto e, peraltro, la venditrice, da quel che risulta, attivatasi lealmente a ricercare una finanziaria, acquisitone rifiuto, informò l’acquirente, il quale, piuttosto che far luogo all’impegno assunto, individuando altra fonte di finanziamento o, comunque, onorando l’impegno in contanti, preferì non dar seguito al contratto;

– del pari impertinente, a non voler considerare che la questione appare comunque inammissibile, poichè neppure si afferma essere stata posta, in via d’eccezione, al Giudice dell’appello, risulta l’evocazione dell’istituto della presupposizione, in quanto, per un verso, affinchè sia configurabile la fattispecie della c.d. “presupposizione” (o condizione inespressa), è necessario che dal contenuto del contratto si evinca l’esistenza di una situazione di fatto, considerata, ma non espressamente enunciata dalle parti in sede di stipulazione del medesimo, quale presupposto imprescindibile della volontà negoziale, il cui successivo verificarsi o venire meno dipenda da circostanze non imputabili alle parti stesse (cfr., ex multis, Sez. 2, n. 90945, 18/9/2009, Rv. 609632, Sez. 1, n. 14629, 21/11/2001, 11v. 550423; Sez. 2, n. 19144, 23/9/2004, Rv. 577320; Sez. 1, n. 5390, 11/3/2006, Rv. 587448), per altro verso il relativo accertamento, esaurendosi sul piano propriamente interpretativo del contratto, costituisce una valutazione di fatto, riservata, come tale, al giudice del merito ed incensurabile in sede di legittimità se immune da vizi logici o giuridici (cfr., le sent. n. 20245/2009 e n. n. 14629/2001, cit.); trattandosi di una situazione di fatto o di diritto – comune ad entrambi i contraenti ed avente carattere obiettivo – essendo il suo verificarsi indipendente dalla loro volontà e attività – e certo -, elevata dai contraenti stessi a presupposto condizionante il negozio, in modo da assurgere a fondamento – pur in mancanza di un espresso riferimento – dell’esistenza ed efficacia del contratto (S.U. n. 9909, 20/4/2018, Rv. 648129), è del tutto evidente che qui non ne ricorre il caso, avendo, esattamente al contrario, le parti regolato precipuamente le modalità di pagamento con l’art. 3 delle condizioni generali di contratto: “Ove il pagamento di tutto o di parte del prezzo del veicolo avvenga tramite finanziamento, o locazione finanziaria da parte di società finanziaria, il reperimento di quest’ultimo si intende a cura e carico del cliente, e il mancato reperimento del finanziamento o della locazione finanziaria costituisce inadempimento del cliente”;

considerato che, di conseguenza, siccome affermato dalle S.U. (sent. n. 7155, 21/3/2017, Rv. 643549), lo scrutinio ex art. 360-bis c.p.c., n. 1, da svolgersi relativamente ad ogni singolo motivo e con riferimento al momento della decisione, impone, come si desume in modo univoco dalla lettera della legge, una declaratoria d’inammissibilità, che può rilevare ai fini dell’art. 334 c.p.c., comma 2, sebbene sia fondata, alla stregua dell’art. 348-bis c.p.c. e dell’art. 606 c.p.p., su ragioni di merito, atteso che la funzione di filtro della disposizione consiste nell’esonerare la Suprema Corte dall’esprimere compiutamente la sua adesione al persistente orientamento di legittimità, così consentendo una più rapida delibazione dei ricorsi “inconsistenti”;

considerato che spese legali debbono seguire la soccombenza e possono liquidarsi, in favore della controricorrente siccome in dispositivo, tenuto conto del valore e della qualità della causa, monche delle attività espletate;

considerato che, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater (inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1,comma 17) applicabile ratione temporis (essendo stato il ricorso proposto successivamente al 30 gennaio 2013), ricorrono i presupposti per il raddoppio del versamento del contributo unificato da parte del ricorrente, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

P.Q.M.

dichiara il ricorso inammissibile e condanna il ricorrente al pagamento, in favore della resistente, delle spese del giudizio di legittimità, chè liquida in Euro 2.500,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00, e agli accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, il 4 ottobre 2018.

Depositato in Cancelleria il 27 novembre 2018

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