Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 30733 del 30/12/2011

Cassazione civile sez. trib., 30/12/2011, (ud. 08/11/2011, dep. 30/12/2011), n.30733

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ADAMO Mario – Presidente –

Dott. D’ALONZO Michele – rel. Consigliere –

Dott. DI IASI Camilla – Consigliere –

Dott. BOTTA Raffaele – Consigliere –

Dott. OLIVIERI Stefano – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

Comune di Milano, in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente

domiciliato in Roma alla Via Lungotevere Marzio n. 3 presso lo studio

dell’avv. IZZO Raffaele che lo rappresenta e difende, insieme con gli

avv. SURANO Maria Rita, FRASCHINI Antonella, MERONI Ruggero ed

FERRADINI Elena (dell’Avvocatura Comunale), in forza della procura

speciale rilasciata in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

il Comune di Brugherio (MI), in persona del Sindaco pro tempore,

elettivamente domiciliato (giusta variazione depositata il 26 marzo

2009) in Roma al Viale Mazzini n. 73 presso lo studio dell’avv.

Quojani Fabio insieme con l’avv. Francesco TESAURO che lo rappresenta

e difende in forza della procura speciale rilasciata a margine del

controricorso;

– controricorrente –

avverso

la sentenza n. 86/19/06 depositata il primo agosto 2006 dalla

Commissione Tributaria Regionale della Lombardia (notificata il 12

ottobre 2006).

Udita la relazione svolta nella pubblica udienza del giorno 8

novembre 2011 dal Cons. dr. Michele D’ALONZO;

sentite le difese delle parti, perorate dall’avv. Irma MARINELLI

(delegata), per il ricorrente, e dall’avv. Rita GRADARA, per il

controricorrente;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale dr.ssa

ZENO Immacolata, la quale ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso notificato lunedì 11 dicembre 2006 al Comune di Brugherio (“ente impositore”) e depositato il 28 dicembre 2006), il Comune di Milano (“contribuente”) – premesso che con due avvisi di accertamento il Comune di Brugherio aveva richiesto il pagamento dell’imposta comunale sugli immobili (ICI) per gli anni 2001 e 2002 relativamente agli “alloggi facenti parte del patrimonio di edilizia popolare” di esso Comune di Milano (“acquistati” in Brugherio “per esclusiva destinazione alle esigenze abitative primarie di soggetti non abbienti”, “regolarmente assegnati a tali soggetti”) ed irrogato le sanzioni “per omessa dichiarazione ed omesso versamento dell’imposta” -, in forza di cinque motivi, chiedeva di cassare la sentenza n. 86/19/06 della Commissione Tributaria Regionale della Lombardia (depositata il primo agosto 2006 e notificata il 12 ottobre 2006) che, previa riunione, aveva recepito gli appelli proposti dal Comune impositore avverso le decisioni (13/18/05 e 16/18/05) della Commissione Tributaria Provinciale di Milano la quale aveva accolto i ricorsi con i quali esso ricorrente aveva invocato l'”applicazione delle esenzioni di cui al D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 1, comma 1, lett. a) (attività istituzionale comunale) e lett. i) (attività assistenziale e ricettiva senza fine di lucro)”.

Nel controricorso notificato il 19 gennaio 2007 (depositato il 5 febbraio 2007) il Comune di Brugherio instava per il rigetto dell’avversa impugnazione.

Il 24 aprile 2010 ed il 2 novembre 2011 il Comune di Milano depositava memorie ex art. 378 c.p.c..

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con la sentenza gravata la Commissione Tributaria Regionale – esposto essere “chiamata, a verificare se gli alloggi di edilizia residenziale pubblica, concessi in godimento a privati cittadini, siano da considerarsi o meno esenti dal tributo in questione” (ICI) – ha accolto gli appelli (riuniti) del Comune di Brugherio osservando:

– “le esenzioni tributarie, assumendo carattere derogatorio, vanno ritenute di carattere eccezionale e, come tali, di stretta interpretazione, in virtù dell’art. 14 preleggi”;

– la Corte di Cassazione (“sez. trib., 23 maggio 2005 n. 10827”), “esaminando la questione”, affermato che “l’esenzione di cui si discute “esige la duplice condizione dell’utilizzazione diretta degli immobili da parte dell’ente possessore e dell’esclusiva loro destinazione ad attività peculiari che non siano produttive di reddito””, ha “inferito che “tale esenzione non spetta nel caso di semplice utilizzazione indiretta, come nel caso di alloggi di edilizia residenziale pubblica, concessi in locazione a privati cittadini (non assumendo, peraltro, alcun rilievo, ai fini dell’esenzione in esame, il fatto che l’attività di locazione di detti alloggi, avente connotati d’economicità, sia assistita da finalità di pubblico interesse)””;

– l'”eccezione di nullità degli accertamenti … deve disattendersi .,, per le ragioni espresse nelle due pronunzie impugnate, posto che gli atti impositivi enunciano, con sufficiente chiarezza, le ragioni di fatto e di diritto sui quali i medesimi si fondano”; “non è l’ente impositore a dovere darsi carico, sul piano dell’onus probandi (art. 2697 c.c.), vuoi delle ragioni che hanno indotto lo stesso ad escludere l’esenzione, vuoi della sussistenza, in linea di fatto, dei relativi presupposti, non diversamente da quanto avviene in materia di agevolazioni (…, Cass., 16 settembre 2005 n. 18424 …)”; “va, di conseguenza, esclusa la dedotta violazione della L. n. 212 del 2000, art. 7”;

– la “disposizione” della “L. n. 242 del 1990, art. 3 e succ. modifiche, … non è applicabile ai procedimenti tributar, alla stregua di quanto dispone l’art. 13, 2^ alinea, della predetta normativa”;

– la “questione” relativa all'”applicazione delle sanzioni” (“le quali lederebbero i principi (generali) di affidamento e di buonafede, ai sensi del combinato disposto del D.Lgs. n. 472 del 1997, art. 6, comma 2, e della … L. n. 212 del 2000, art. 10, comma 3”) è “nuova” (in quanto “non rinvenibile nei ricorsi introduttivi”); la stessa “questione”, “ove ritenuta ammissibile” (“in quanto compatibile con il divieto comminato dal D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 57”), “si appalesa comunque non fondata, non potendosi invocare i suddetti principi, in presenza di indirizzi giurisprudenziali di segno contrastante; e, ciò, tanto meno nel caso di specie, ove si consideri che l’orientamento dei giudici, sul punto, di via Cavour appare immune da oscillazioni”.

2. Il Comune di Milano impugna la decisione con cinque motivi.

A. Con il primo il ricorrente denunzia “violazione e falsa applicazione degli artt. 12 e 14 preleggi”, concluse con il “quesito” (ex art. 366 bis c.p.c.) “se, ai sensi dell’art. 12 disp. gen., comma 1 e art. 14 disp. gen., il giudice tributario possa disapplicare una norma esonerativa seppur riconoscendo nella fattispecie la sussistenza del requisito soggettivo e di quello oggettivo, in erronea applicazione dell’art. 14 preleggi, che vieta l’applicazione analogica delle norme derogatorie ma non consente un’arbitraria restrizione o disapplicazione della norma stessa alle ipotesi ivi contemplate”.

B. Nel secondo motivo il contribuente denunzia “ancora … violazione e falsa applicazione dell’art. 12 preleggi” nonchè “del D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 7, comma 1, lett. a) e lett. i)”, sintetizzate nel “quesito” “se sia applicabile l’esenzione prevista dal D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 7, comma 1, lett. a) ed i), agli immobili acquisiti o costruiti per attività di Edilizia Residenziale Pubblica, di proprietà comunale e siti nel territorio di altro Comune, esclusivamente destinati a tale attività, ai sensi del D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 7, comma 1, lett. a) ed i), dovendosi ritenere soddisfatti sia il requisito soggettivo che quello aggettivo dell’esenzione, per aver il Comune, Ente pubblico Territoriale – che ha tra i propri scopi quello di fornire case alle persone bisognose – destinato l’immobile esclusivamente a tali scopi e a tali soggetti”.

C. In terzo luogo il ricorrente denunzia “ancora … violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 7, comma 1, lett. a) e lett. i) del”, specificamente in “relazione all’asserita economicità e redditività dell’attività di E.R.P.”, formulando il “quesito” “se debba essere ritenuta non lucrativa l’attività di Edilizia Residenziale Pubblica, esercitata in regime inderogabile e vincolato, ai fini fiscali e con particolare riguardo alla normativa sull’ICI”.

D. Nel quarto motivo il contribuente – assunto che “nella fattispecie”, essendo “noti al Comune impositore sia la sussistenza del presupposto soggettivo, che la destinazione pubblicistica dell’immobile, che la destinazione esclusiva degli immobili per finalità non lucrative e assistenziali”, “spettava … al Comune impositore dimostrare se eventualmente l’immobile fosse stato utilizzato per finalità diverse da quelle stabilite dalla legge, adeguatamente esplicitando la propria decisione tramite l’accertamento”: “diversamente da quanto ritenuto dal giudice d’appello, infatti, nel processo, tributario è a carico dell’Amministrazione Finanziaria anche l’onere di comprovare la legittimità della propria pretesa …in quanto l’Ufficio fiscale è “attore”, in senso sostanziale” – denunzia “violazione e falsa applicazione dei principi in ordine al requisito della motivazione degli accertamenti (L. n. 212 del 2000, art. 7; D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 11, comma 2 bis)” nonchè “violazione e falsa applicazione dell’art. 2697 c.c. e dei principi in materia di onere della prova nel processo tributario”, chiedendo (“quesiti di diritto”):

– “se si debba ritenere che l’onere di provare il fondamento della pretesa tributaria incombe sull’ufficio che l’ha fatta valere mediante l’adozione del provvedimento impositivo impugnato dal contribuente”;

– “se si debba ritenere che, qualora il contribuente abbia dimostrato la sussistenza dell’elemento soggettivo e di quello oggettivo per l’applicazione di un’esenzione di legge, consistente nello svolgimento di attività istituzionale, assistenziale e non lucrativa, sia a carico dell’Ente impositore l’onere di fornire prova contraria a sostegno della propria pretesa, relativa all’eventuale utilizzo dell’immobile ad altre attività, adeguatamente motivando l’accertamento”.

E. Nella quinta (ed ultima) censura il Comune di Milano – affermata l'”illegittimità della pronuncia impugnata anche nella parte in cui non ha annullato le irrogate sanzioni alla luce del generale principio di affidamento e buona fede del contribuente posto dal D.Lgs. n. 472 del 1997, art. 6, comma 2 e L. n. 212 del 2000, art. 10, comma 3″ – denunzia “violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 8, D.Lgs. n. 472 del 1997, art. 6, comma 2 e L. n. 212 del 2000, art. 10, comma 3”, riassunte nei “quesiti”:

– “se debba essere ritenuta ammissibile la domanda di annullamento delle sanzioni in applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 8, seppur non formalmente avanzata nel primo grado di giudizio, atteso che la richiesta di escludere l’applicabilità delle sanzioni non penali previste dalle leggi tributarie è proponibile in tutte le fasi del procedimento, e anche in sede di rinvio, in quanto diretta a sollecitare un potere di cui le Commissioni Tributarie possono avvalersi anche d’ufficio, e non può ritenersi domanda nuova in senso stretto”;

– “se debba essere ritenuta fondata la domanda di annullamento delle sanzioni irrogate per mancata dichiarazione ICI, in applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 8, per l’affidamento del contribuente ingenerato dal fatto che il Comune impositore, pur da tempo a conoscenza della proprietà pubblica e della destinazione pubblicistica dell’immobile, non aveva notificato in precedenza alcun accertamento implicitamente riconoscendo l’applicazione dell’esenzione di legge; dal fatto che una giurisprudenza contraria di legittimità si è formata solo in tempo successivo alla scadenza del termine per la presentazione della dichiarazione; dal fatto che sussistevano ed erano stati giudizialmente prodotti diversi precedenti giurisprudenziali favorevoli, resi in precedenza alla suddetta giurisprudenza di legittimità”.

3. Il ricorso – nel quale sono enucleabili tre questioni: l’una, concernente la motivazione degli atti impositivi; l’altra, relativa al fondamento della pretesa tributaria; l’ultima, inerente all'”applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 8″ sia quanto alla rilevabilità ex officio dell’incertezza normativa considerata nella norma sia quanto alla effettiva sussistenza, nel caso, dell’incertezza detta – deve essere respinto perchè infondato.

A. La tesi del Comune di Milano secondo cui “qualora sussista, come nel caso …, un’espressa norma che dispone l’esenzione totale dall’imposta …, l’Ufficio finanziario deve esporre nello stesso provvedimento i motivi per i quali ritiene di non poter applicare l’esenzione” è priva di pregio, soprattutto nell’ipotesi (che caratterizza la fattispecie) di omessa denunzia del presupposto impositivo (possesso di un immobile astrattamente soggetto all’imposta in questione): ai fini di adempiere all’obbligo normativo di motivazione dell’atto di imposizione fiscale, infatti, l’ente impositore è tenuto esclusivamente a rendere note al contribuente le ragioni di fatto e giuridiche, espressamente indicate o finalisticamente desumibili dalle norme regolatrici ciascuna imposta, che sorreggono (nell'”an” e nel “quantum debeatur”) la specifica pretesa fiscale, non anche a motivare il disconoscimento di tutte le possibili ipotesi di esenzione e/o di riduzione dell’imposta, specie se dovute a fatti del tutto ignoti e/o, comunque, non giuridicamente conosciuti perchè non risultanti da conferenti atti pubblici costituenti necessario presupposto per l’applicazione dell’imposta (per l’ICI, dai registri catastali).

In proposito è sufficiente aggiungere che (Cass., trib., 26 ottobre 2010 n. 21875, la quale richiama “Cass. … n. 28005 del … 2008”) “l’onere di provare la sussistenza dei presupposti di fatto che giustificano l’esenzione è a carico del soggetto che la invoca, secondo gli ordinari criteri stabiliti dall’art. 2697 c.c.” (cfr.

altresì, Cass., trib., 14 gennaio 2011 n. 775: “se è vero che l’onere della prova dei fatti costituenti fonte dell’obbligazione tributaria grava sull’amministrazione, il diritto all’esenzione va provato dal contribuente, costituendo le esenzioni, anche parziali, eccezione alla regola generale di pagamento del tributo … (tra le altre, Cass. n. 4766 del 2004)”): non si ravvisa, quindi, ragione logica (nell’inesistenza di una giuridica) per imporre all’ente l’obbligo di motivare, di sua iniziativa, il disconoscimento di un fatto che deve essere provato, perciò anche (in primis) allegato, solo dal contribuente.

B. Sulla seconda questione indicata nell’incipit di questo paragrafo, tenuto conto della declaratoria, da parte della corte delle leggi (ordinanza 19 maggio 2011 n. 172), di inammissibilità e di rigetto delle questioni di legittimità costituzionale (sollevate, in diverso processo, da questa sezione anche su sollecitazione del Comune ricorrente in presenza di un antitetico “diritto vivente”), in carenza di qualsivoglia argomentazione contraria (non rinvenibile nelle complessive osservazioni del contribuente), non resta che applicare il principio – affermato da Cass., trib., 9 gennaio 2004 n. 142 (la quale, peraltro, “tenuto conto dell’identità della ratio ispiratrice e dell’analogo tenore letterale di entrambe le disposizioni”, ha richiamato a conforto anche “la giurisprudenza di questa Corte” (“Cass. 12 ottobre 2001, n. 12463; Cass. 27 ottobre 2000, n. 14198; Cass. 10 dicembre 1994, n. 10564; Cass. 20settembre 1991, n. 9842″) a proposito dell'”INVIM dovuta per decorso del decennio dalla data di acquisto”, per la quale “l’esenzione dall’imposta prevista dal D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 643, art. 25, comma 2, lett. c) come modificato dalla L. 22 dicembre 1975, n. 694, art. 3, per gli immobili, appartenenti ad enti non esercenti in via esclusiva o principale imprese commerciali, destinati allo svolgimento di attività istituzionali, presuppone la destinazione immediata e diretta di detti immobili alla realizzazione dei fini istituzionali e non la semplice utilizzazione indiretta, ad esempio mediante la locazione a terzi”) e ribadito nelle successive sentenze 15 novembre 2004 n. 21571, 24 ottobre 2005 n. 20577, 11 giugno 2010 n. 14094 – secondo cui “l’esenzione dall’ICI prevista dalla norma richiamata” (anche ivi, come qui, il D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 7, lett. a)) “opera solo se l’immobile è direttamente e immediatamente destinato allo svolgimento dei compiti istituzionali dell’ente locale” (“ricorre tale condizione qualora nell’immobile, per il quale si chiede l’esenzione dall’imposta, si svolga direttamente l’attività istituzionale dell’ente (ad esempio, quando nell’immobile siano ubicati la sede o gli uffici dell’ente)”): la “condizione” della immediata e diretta destinazione voluta dalla norma, come è stato osservato anche in tutte le richiamate decisioni, infatti, non è ravvisabile nel caso (che caratterizza anche la fattispecie) di immobili di edilizia residenziale pubblica perchè “il bene” è “utilizzato” (dal conduttore e/o concessionario del godimento) “per attività” (abitazione) “di carattere” indiscutibilmente “privata, …da soggetti estranei all’ente”, “costituenti un mero effetto o una mera conseguenza dell’attività svolta dall’ente medesimo”.

Siffatti principi non risultano incrinati dalle complessive osservazioni svolte dal Comune di Milano, in particolare nella memoria depositata in vista dell’odierna udienza (dopo il responso del giudice delle leggi).

In primo luogo – ricordato che, come specificato dalla Corte Costituzionale (sentenza n. 119 del 1999, che richiama la precedente “n. 404 del 1988”), “il diritto a una abitazione dignitosa rientra, innegabilmente, fra i diritti fondamentali della persona” – va evidenziato che nelle menzionate decisioni questa Corte non ha mai affermato che l’acquisizione e la concessione ai beneficiari degli edifici in contestazione non siano “attività istituzionali” di esso Comune, sì che l’esegesi accolta non si fonda affatto su di una “limitazione” (per così dire, “a monte”) della nozione di detta attività (asseritamente) non rinvenibile nella norma.

L'”esame del dato testuale” del D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 7, lett. a) (“immobili … destinati esclusivamente ai compiti istituzionali”), poi, diversamente da quanto sostenuto dal contribuente, impone di “escludere” dall’esenzione “le attività istituzionali che non presuppongono un “diretto utilizzo” dell’immobile da parte dell’ente possessore” perchè tale dato – al pari di quello della lett. i) (“destinati esclusivamente allo svolgimento di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, nonchè …”) e a differenza dell’altro, contenuto nella lett. g) (“fabbricati… recuperati al fine di essere destinati alle attività assistenziali di cui alla L. 5 febbraio 1992, n. 104” (“legge-quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate”) “adibiti direttamente allo svolgimento delle attività predette” di cui “alla L. 5 febbraio 1992, n 104”) – richiede sempre che gli “immobili” (nell’altro caso, solo i “fabbricati”) siano “destinati esclusivamente” o “ai compiti istituzionali” o “allo svolgimento” di una delle attività indicate dalla norma.

L’identico inciso (“destinati esclusivamente”) della fattispecie regolata dalla lett. i), peraltro e comunque, è stata coerentemente interpretata da questo giudice di legittimità in modo aderente avendo statuito (Cass., trib.: 17 settembre 2010 nn. 19731-19732, da cui gli experta, nonchè 16 luglio 2010 n. 16728 (a proposito di “attività istituzionali degli enti ecclesiastici”, 16 giugno 2010 n. 14530)) che pure “l’esenzione” prevista dalla lett. i) “spetta” soltanto “in relazione agli immobili” (sempre che, anche “di fatto”, “destinati esclusivamente allo svolgimento” di una delle “attività” previste) “utilizzati direttamente dai soggetti indicati dalla norma” stessa.

L’avverbio “esclusivamente” specifica univocamente il modo della destinazione dell’immobile che il legislatore ha ritenuto rilevante ai fini di esentarlo dall’imposta; il “”diretto utilizzo” dell’immobile da parte dell’ente possessore”, pertanto, non introduce affatto “un requisito che la norma … non prevede”: di conseguenza è del tutto irrilevante che “il godimento degli alloggi di edilizia popolare da parte degli aventi diritto realizza la destinazione impressa dalla legge” essendo ovvio che tale godimento, proprio perchè di terzi, non integra l’utilizzo esclusivo e, soprattutto, diretto da parte del(lo stesso ente) contribuente.

L’esenzione dall’imposta comunale per gli immobili comunali destinati ad edilizia residenziale pubblica, peraltro, in difetto di espressa previsione normativa, non è tradibile neppure dalla lett. i) dell’art. 7, D.Lgs. perchè, come già convincentemente precisato (Cas-s., trib., 16 giugno 2010 n. 14 530), le “finalità assistenziali” perseguite dall’ente territoriale con detta destinazione non esclude (come nel caso degli IACP, finchè non sono stati destinatari di specifica previsione) che nell'”attività dell’ente” (pure comunale) sia “insita anche una caratteristica commerciale, in quanto percepisce dagli assegnatari canoni che vanno a remunerare, almeno in parte, il capitale investito”, per cui manca il “rigoroso requisito della assenza di profitto richiesta dalla norma in questione secondo la inter-prelazione confermata dal giudice delle leggi”; “la caratteristica commerciale della attività espletata”, peraltro, come opportunamente aggiunto, “non viene meno in forza della destinazione data al successivo utilizzo dell’eventuale profitto conseguito”.

La “disapplicazione della norma a favore dei Comuni che per …

motivi logistici mantengono i propri uffici nell’ambito del proprio territorio naturale”, ancora, non discende dall'”interpretazione fornita” da questa Corte ma dal tenore letterale del D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 4 che, come visto, esclude dall’imposta “gli immobili di cui il comune è proprietario ovvero titolare dei diritti indicati nell’articolo precedente quando la loro superficie insiste interamente o prevalentemente sul suo territorio”.

L’evoluzione normativa sull’imponibilità – prima totale; poi ridotta alla metà dal quarto comma dell’art. 8 (“riduzioni e detrazioni dall’imposta”) D.Lgs. n. 504 del 1992, come sostituito dalla L. 23 dicembre 1996, n. 662, art. 3, comma 55, con decorrenza dal “1^ gennaio 1997” (“le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche … agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari” (quindi pure quella del comma 1 secondo cui “l’imposta è ridotta del 50 per cento”); indi “esclusa” (a decorrere dal primo gennaio 2008) dal D.L. 27 maggio 2008, n. 93, art. 1, comma 3, (convertito dalla L. 24 luglio 2008, n. 126): “l’esenzione si applica altresì nei casi previsti… dal D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 8, comma 4”) – degli immobili degli istituti detti (olim) IACP (ora ATER: “Azienda Territoriale per l’Edilizia Residenziale”), infine, non apporta nessun argomento a favore della tesi propugnata dal Comune di Milano avendo la Corte Costituzionale ribadito (sentenze 12 aprile 1996 n. 113 e 2 aprile 1999 n. 119, entrambe in relazione all’assoggettamento all’imposta de qua degli immobili degli IACP) che (si legge nella seconda) – godendo lo stesso, “nel disciplinare la materia delle esenzioni e delle riduzioni d’imposta”, di “ampia discrezionalità” (“il cui esercizio” è “sindacabile” dalla corte delle leggi solo “per manifesta irragionevolezza o arbitrarietà”) – “il legislatore”, “non inserendo” (scilicet, nel testo della norma ivi rilevante, ratione temporis) “gli IACP nell’elenco di cui al D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 7”, ha “fatto uso non irrazionale della propria discrezionalità”.

Nella decisione del 1999 si è, in particolare, precisato che l'”ampia discrezionalità” detta sottrae la norma (nel testo sostituito nel 1996) del D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 8, comma 4 (“riduzione del 50%” dell’ICI anche per gli “alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari”) al denunziato contrasto con l’art. 3 Cost. perchè “attraverso di essa il legislatore ha … conferito uno status privilegiato, per quanto attiene all’ICI, agli IACP”: tale “status privilegiato” – che, naturalmente, risulta rafforzato dalla successiva previsione di esenzione totale -, manifestamente, non determina nessuna disparità di trattamento con il diverso trattamento degli immobili di edilizia residenziale pubblica di proprietà di altri soggetti avendo (ancora) la Corte Costituzionale (pur affermando di poter prescindere “da ogni valutazione” in proposito) comunque espresso perplessità sulla “omogeneità delle situazioni” tra immobili degli IACP e immobili comunali di edilizia detta, specificamente “poste a raffronto” da questa Corte nelle ordinanze (nn. 9477/10 e 9477/10 del 21 aprile 2010) di remissione della questione ad esso giudice delle leggi.

C. L’infondatezza del motivo relativo alla rilevabilità ex officio dell’incertezza normativa considerata nel “D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 8”, poi ed infine, discende dal principio (Cass., trib., 25 ottobre 2006 n. 22890, resa in controversia nella quale il Comune di Milano, ivi nella qualità di ente impositore, era interessato all’affermazione dello stesso nel senso qui condiviso) che, in carenza di convincenti e condivisibili argomentazioni contrarie, va ribadito (come già fatto da Cass., trib., 27 marzo 2009 n. 7502), dovendosi comunque ritenere superate opinioni precedenti non conformi – secondo cui “l’onere di allegare la ricorrenza” delle “obbiettive condizioni d’incertezzà” – sussistenti “quando la disciplina normativa si articoli in una pluralità di prescrizioni, il cui coordinamento appaia concettualmente difficoltoso per l’equivocità del loro contenuto derivante da elementi positivi di confusione (Cass. 11233/2001)”) ed in presenza delle quali il giudice tributario può esercitare il “potere … di disapplicare” delle “sanzioni amministrative per la violazione delle norme tributarie” (“potere conferito dal D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 8, ribadito, con più generale portata, dal D.Lgs. n. 472 del 1997, art. 6, comma 3, e poi dalla L. n. 212 del 2000, art. 10, comma 3”) – “grava sul contribuente (Cass. nn. 14476/2003, 6251/2003)” per cui “non può ritenersi che il giudice tributario di merito debba decidere d’ufficio l’applicabilità dell’esimente (contra, Cass. n. 4053/2001) nè, per conseguenza, che sia ammissibile la censura avente ad oggetto la mancata pronunzia d’ufficio sul punto”.

La correttezza del giudizio della Commissione Tributaria Regionale sulla inammissibilità (per tardività) del motivo, intuitivamente, rende del tutto superfluo l’esame della effettiva sussistenza, nel caso, dell’incertezza normativa addotta dal comune contribuente.

4. Le spese del giudizio di legittimità vanno compensate integralmente tra le parti ai sensi dell’art. 92 c.p.c., comma 2.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e compensa integralmente tra le parti le spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 8 novembre 2011.

Depositato in Cancelleria il 30 dicembre 2011

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