Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 30733 del 27/11/2018

Cassazione civile sez. VI, 27/11/2018, (ud. 04/10/2018, dep. 27/11/2018), n.30733

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Presidente –

Dott. ORICCHIO Antonio – Consigliere –

Dott. CARRATO Aldo – Consigliere –

Dott. PICARONI Elisa – Consigliere –

Dott. GRASSO Giuseppe – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 27662-2017 proposto da:

C.C., elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR

presso la CANCELLERIA DELLA CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e

difesa dall’avvocato GUIDO BELMONTE;

– ricorrente –

contro

ABC – ACQUA BENE COMUNE NAPOLI, in persona del procuratore,

elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la

CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difesa

dall’avvocato RAIMONDO NOCERINO;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 3632/2016 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI,

depositata il 13 ottobre 2016;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non

partecipata del 04 ottobre 2018 dal Consigliere Relatore dott.

GIUSEPPE GRASSO.

Fatto

RITENUTO

che con la sentenza di cui in epigrafe la Corte d’appello di Napoli, confermò quella di primo grado, che aveva rigettato la domanda di C.C., la quale aveva chiesto che l’Azienda Risorse Idriche di Napoli fosse condannata a risarcirle il danno causato dalla rottura di una tubatura;

ritenuto che il Giudice d’appello, aveva disatteso la prospettazione attorea, per difetto di legittimatio ad causam e, comunque, di titolarità, pur esaminati i documenti tardivamente prodotti dall’appellante;

ritenuto che la C. propone ricorso per cassazione, sorretto da unitaria censura e che la controparte resiste con controricorso, ulteriormente illustrato da memoria.

Diritto

CONSIDERATO

che il motivo, con il quale viene dedotta violazione e falsa applicazione dell’art. 345 c.p.c., comma 1, anche in relazione all’art. 360, n. 5, assumendosi che dai documenti prodotti (dichiarazione di cessione immobiliare di cui al D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 7; intimazione per finita locazione), aventi il carattere dell’indispensabilità, si sarebbe dovuto trarre che la esponente era legittimata a chiedere il risarcimento del danno, è inammissibile a cagione della sua irriducibile aspecificità (art. 366 c.p.c., n. 6, concretizzatasi nella assenza di autosufficienza (la Corte non è stata posta in condizione di conoscere i documenti evocati; e di carenza di pertinente attitudine censuratoria della ratio decidendi (la sentenza spiega le ragioni per le quali da quei documenti non era possibile dedurre la titolarità dell’immobile in capo alla ricorrente al tempo del lamentato pregiudizio, ma un tale asserto none sottoposto a pertinente critica avversativa), restando, infine, inconcludente il riferimento all’art. 345 c.p.c., comma 1, il quale regola la disciplina delle domande ed eccezioni nuove in appello), nonchè all’art. 360 c.p.c., n. 5, non essendo stata mossa denunzia d’omesso esame di un fatto controverso e decisivo;

considerato che spese legali debbono seguire la soccombenza e possono liquidarsi, in favore della controricorrente siccome in dispositivo, tenuto conto del valore e della qualità della causa, nonchè delle attività espletate;

considerato che, di conseguenza, siccome affermato dalle S.U”. (sent. n. 7155, 21/3/2017, Rv. 643549), lo scrutinio ex art. 360-bis c.p.c., n. l, da svolgersi relativamente ad ogni singolo motivo e con riferimento al momento della decisione, impone, come si desume m modo univoco dalla lettera della legge, una declaratoria d’inammissibilità, che può rilevare ai fini dell’art. 334 c.p.c., comma 2, sebbene sia fondata, alla stregua dell’art. 348-bis c.p.c. e dell’art. 606 c.p.p., su ragioni di merito, atteso che la funzione di filtro della disposizione consiste nell’esonerare la Suprema Corte dall’esprimere compiutamente la sua adesione al persistente orientamento di legittimità, così consentendo una più rapida delibazione dei ricorsi “inconsistenti”;

considerato che ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater (inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1,comma 17) applicabile ratione temporis (essendo stato il ricorso proposto successivamente al 30 gennaio 2013), ricorrono i presupposti per il raddoppio del versamento del contributo unificato da parte della ricorrente., a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

PQM

dichiara il ricorso inammissibile e condanna la ricorrente al pagamento, in favore della resistente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 3.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00, e agli accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, il 4 ottobre 2018.

Depositato in Cancelleria il 27 novembre 2018

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