Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 30733 del 26/11/2019

Cassazione civile sez. III, 26/11/2019, (ud. 03/10/2019, dep. 26/11/2019), n.30733

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Presidente –

Dott. SESTINI Danilo – Consigliere –

Dott. SCARANO Luigi Alessandro – Consigliere –

Dott. CRICENTI Giuseppe – rel. Consigliere –

Dott. PORRECA Paolo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 8561-2018 proposto da:

M.R., domiciliato ex lege in ROMA, presso la CANCELLERIA

DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato

MARIO MANGIAPANE;

– ricorrente –

contro

AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE ENNA, in persona del Commissario,

domiciliata ex lege in ROMA, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE DI

CASSAZIONE, rappresentata e difesa dagli avvocati MARIA ELENA

ARGENTO, LUCA DEL QUATTRO;

UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA, in persona del suo procuratore ad

negotia, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA FABIO MASSIMO, 60,

presso lo studio dell’avvocato LETIZIA CAROLI, che la rappresenta e

difende;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 523/2017 del TRIBUNALE di ENNA, depositata il

07/09/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

03/10/2019 dal Consigliere Dott. GIUSEPPE CRICENTI.

Fatto

FATTI DI CAUSA

Il ricorrente assume di aver subito danneggiamento della propria vettura, al momento in cui era parcheggiata, ad opera del veicolo commerciale della ASP di Enna, guidato da un dipendente, che, nel fare retromarcia, avrebbe urtato l’auto del ricorrente all’altezza del paraurti.

Per avere ristoro dei danni il ricorrente ha citato in giudizio la ASP e la Unipol As.ni quale società garante della azienda sanitaria proprietaria del veicolo. Il Giudice di Pace, in primo grado, ha accolto la domanda, basando il suo convincimento su una CTU espletata in giudizio, che riteneva plausibile la ricostruzione dei fatti ad opera del ricorrente.

Ma il Tribunale in appello ha smentito questa versione, ritenendo contraddittoria ed insufficiente la CTU, quale unica prova della dinamica dell’incidente, riformando cosi la sentenza e condannando il ricorrente alla restituzione di quanto nel frattempo percepito in base alla decisione di primo grado.

Ricorre il danneggiato con tre motivi. V’è controricorso della ASP. Entrambe le parti depositano memorie.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1.- La ratio della decisione impugnata è nella ritenuta inattendibilità della CTU, la quale aveva assunto conclusioni probabilistiche, tratte dalla tipologia di urto riportato dai veicoli, ed incompatibili, secondo il giudice di secondo grado, con la differente altezza dei rispettivi punti di urto.

2.- Il primo motivo lamenta violazione dell’art. 116 c.p.c.

Secondo il ricorrente, il giudice di merito avrebbe violato le regole sulla valutazione della prova, in un preciso senso, ossia in quanto, pur potendosi discostare dalle conclusioni del CTU, avrebbe dovuto motivare adeguatamente il perchè di tale dissenso, ed invece non lo avrebbe adeguatamente fatto.

Giova ribadire che “le valutazioni espresse dal consulente tecnico d’ufficio non hanno efficacia vincolante per il giudice e, tuttavia, egli può legittimamente disattenderle soltanto attraverso una valutazione critica, che sia ancorata alle risultanze processuali e risulti congruamente e logicamente motivata, dovendo il giudice indicare gli elementi di cui si è avvalso per ritenere erronei gli argomenti sui quali il consulente si è basato, ovvero gli elementi probatori, i criteri di valutazione e gli argomenti logico-giuridici per addivenire alla decisione contrastante con il parere del c.t.u.”” (Cass. 5148/ 20119).

Tuttavia, il giudice di primo grado ha reso ampia motivazione delle ragioni per cui ha ritenuto di disattendere la ctu, peraltro dopo aver convocato il consulente ed averlo sottoposto alle richieste di chiarimenti della ASP.

Le ragioni del giudice di merito (esposte da pagina 7 a pagina 12) risiedono nel fatto che le, sia pur probabilistiche conclusioni del CTU, urtano contro il dato oggettivo della diversa altezza dei veicolo nel punto indicato dell’urto.

Ovviamente qui non si può sindacare una tale valutazione, che è in fatto, e dunque rimessa alla discrezionalità del giudice di merito, ma va dato atto della diffusa motivazione di dissenso che rende per l’appunto infondato il motivo di censura.

2.- Con il secondo motivo il ricorrente lamenta omesso esame di fatti rilevanti, ed in particolare della circostanza secondo cui il sinistro non sarebbe stato contestato dalla ASP, nonchè della circostanza che era agli atti sia la constatazione amichevole che una dichiarazione scritta di un testimone.

In realtà il Tribunale tiene conto di entrambe le circostanze di fatto.

Premesso che, invero, come risulta anche dal controricorso, non v’è stata acquiescenza o mancata contestazione da parte della ASP, che invece ha sempre ritenuto dubbio l’incidente, almeno nella sua dinamica, come emerge dai passi degli atti difensivi riportati in controricorso, e di cui la sentenza impugnata dà atto.

Premesso ciò, risulta evidente che il giudice di merito ha ritenuto (e dunque non omesso) che la constatazione amichevole non valesse come prova (p. 12) in quanto smentita dalla ricostruzione più plausibile dei fatti (qui ovviamente non interessa e non può interessare se fondata o meno); e dà altresì atto della irrilevanza della dichiarazione scritta del teste, in quanto, pur affermandosi come presente ai fatti, non viene indicato come tale nella constatazione amichevole. Dunque, i fatti controversi sono oggetto di valutazione.

Va pure fatto presente che in realtà non di fatti si tratta, bensì di prove, e che dunque il motivo si traduce in una censura alla valutazione del materiale probatorio, come tale inammissibile nei termini in cui è posta.

3.- Il terzo motivo ritiene contraddittoria, nonchè pronunciata ultrapetita, la sentenza nella parte in cui, pur avendo dichiarato inammissibile l’appello dell’Unipol, condanna il ricorrente a restituire a quest’ultima le somme percepite in esecuzione della decisione di primo grado.

In realtà non v’è alcuna contraddizione in quanto la restituzione delle somme segue, quale effetto naturale, all’annullamento del titolo che le riconosce, e con la comparsa la Unipol aveva chiesto di giovarsi di tale effetto, con richiesta dunque autonoma e non intaccata dalla pur dichiarata inammissibilità dell’appello.

Il ricorso va pertanto rigettato.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite, nella misura di 2200,00 Euro, oltre 200,00 Euro di spese generali, dando atto della sussistenza dei presupposti per il versamento del doppio del contributo unificato.

Così deciso in Roma, il 3 ottobre 2019.

Depositato in Cancelleria il 26 novembre 2019

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