Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 30732 del 21/12/2017
Civile Ord. Sez. 2 Num. 30732 Anno 2017
Presidente: MATERA LINA
Relatore: CAVALLARI DARIO
ORDINANZA
sul ricorso 6578-2014 proposto da:
GIUSEPPE RIGOLI, elettivamente domiciliato in ROMA, V.
FORTIFIOCCA 9, presso lo studio dell’avvocato ELENA IEMBO,
rappresentato e difeso dall’avvocato TOMMASO RICCI;
– ricorrente nonché contro
IMPRESA GEOM. PORTA ANTONIO;
CONDO’ REGINALDO;
COMUNE DI SAN GIORGIO MORGETO;
– intimati avverso il provvedimento del TRIBUNALE di PALMI, depositato
1’8/01/2014;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio
del 21/09/2017 dal Dott. DARIO CAVALLARI;
Data pubblicazione: 21/12/2017
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso del 20 maggio 2013 Reginaldo Condò ha proposto
opposizione contro il provvedimento di liquidazione del compenso
spettante al Ctu Ing. Giuseppe Rigoli emesso dal Tribunale di
procedimento per Accertamento tecnico preventivo del quale egli
era parte assieme all’Impresa Geom. Porta ed al Comune di San
Giorgio Morgeto.
Egli ha chiesto in via preliminare di annullare, revocare o
modificare il provvedimento, in via principale di porre le
competenze del Ctu a carico dell’Impresa Geom. Porta, in via
subordinata di ridurre l’ammontare del compenso.
Si è costituito il Comune di San Giorgio Morgeto, aderendo ai
motivi di opposizione.
Si è costituito
Giuseppe
Rigoli, chiedendo il
rigetto
dell’opposizione.
Il Tribunale di Palmi, con provvedimento depositato 1’8 gennaio
2014, ha ridotto il compenso del Ctu da complessivi C 9.526,59 ad
C 4.129,50, oltre accessori di legge, ponendo l’onere della spesa a
carico dell’Impresa Geom. Porta, con condanna di Giuseppe Rigoli
a rifondere le spese di lite.
Giuseppe Rigoli ha proposto ricorso per cassazione sulla base di
due motivi, domandando la cassazione della decisione impugnata.
Gli intimati non hanno svolto difese.
Ric. 2014 n. 06344 sez. 52 – ud. 21-09-2017
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Palmi, sez. dist. di Cinquefrondi, il 14 marzo 2013 nell’ambito del
1. Con il primo motivo Giuseppe Rigoli lamenta la violazione degli
articoli 1, 11, 12 e 52 del Dpr 115/02 per nullità e mancanza di
motivazione su un punto decisivo del provvedimento impugnato.
Egli si duole sostanzialmente del fatto che il Tribunale di Palmi
abbia ritenuto la controversia di valore indeterminabile, con la
criterio delle vacazioni e non quello dell’applicazione di una
percentuale sul valore della controversia.
La doglianza è fondata.
Ai sensi dell’articolo 1 dell’Allegato al DM 30 maggio 2002, “Per
la determinazione degli onorari a percentuale si ha riguardo, per la
perizia, al valore del bene o di altra utilità oggetto
dell’accertamento, determinato sulla base di elementi obiettivi
risultanti dagli atti del processo e, per la consulenza tecnica, al
valore della controversia; se non è possibile applicare í criteri
predetti gli onorari sono commisurati al tempo ritenuto necessario
allo svolgimento dell’incarico e sono determinati in base alle
vacazioni”.
Secondo la giurisprudenza di legittimità, l’indeterminabilità del
valore della causa, ai fini della quantificazione del compenso di un
Ctu, si deve intendere in senso obiettivo, vale a dire quale
conseguenza di una intrinseca inidoneità della pretesa ad essere
tradotta in termini pecuniari al tempo della proposizione della
domanda perché avente ad oggetto beni non suscettibili di
determinazione economica (Cass., Sez. 2, n. 3024 del 7 febbraio
2011). Essa deve essere accertata in base agli elementi
precostituiti e disponibili fin dall’introduzione del giudizio, per cui
sono irrilevanti quelli acquisiti nel corso dell’istruttoria (Cass., Sez.
2, n. 6414 del 19 marzo 2007).
Peraltro, tale indeterminabilità deve sussistere in re ipsa e,
quindi, rimane distinta dalla semplice difficoltà, in concreto, di
Ric. 2014 n. 06344 sez. 52 – ud. 21-09-2017
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conseguenza di utilizzare, per la liquidazione del suo compenso, il
attribuzione di un valore alla controversia a causa del contrasto
esistente, sul punto, fra le parti e che le ha condotte davanti al
giudice. In questa ultima eventualità, in cui la res litigiosa è, per
sua natura, idonea
ab initio
ad essere tradotta in termini
economici, il suddetto valore, anche se non indicato nella citazione
stessa consulenza d’ufficio, per mezzo della quale la pretesa
originaria è successivamente divenuta calcolabile.
Nella specie, dal contenuto del ricorso si evince che l’oggetto del
contendere è rappresentato dalla determinazione dell’importo
dovuto ad un appaltatore per dei lavori la cui corretta esecuzione è
censurata.
Il Tribunale di Palmi non ha tenuto conto, nella sua motivazione,
di questa circostanza e, quindi, del fatto che, in linea di principio,
l’ammontare del compenso dovuto in base ad un contratto è
determinabile economicamente. La mera sussistenza di una lite fra
le parti sulla misura del corrispettivo non consente, pertanto, di
calcolare le spettanze del Ctu con il criterio delle vacazioni, che ha
carattere meramente residuale, ben potendo il giudice, in simili
casi, utilizzare le risultanze processuali, fra cui la medesima
consulenza tecnica, per scegliere il valore cui fare riferimento per
liquidare quanto dovuto al suo ausiliario.
Nell’individuazione di tale valore il magistrato dovrà tenere conto
del contenuto della domanda introduttiva del giudizio, potendolo
ricavare, ad esempio, nella fattispecie, facendo riferimento
all’importo richiesto dall’appaltatore, ai vizi accertati o ad altri
elementi che, a suo avviso, costituiscano l’effettivo oggetto del
contendere.
2. Il secondo motivo, con cui il ricorrente lamenta la violazione
degli articoli 91 e 92 c.p.c., poiché il Tribunale di Palmi non
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o nel ricorso, ben può essere desunto da atti successivi e dalla
avrebbe chiarito le ragioni per cui sarebbe stato condannato a
rifondere le spese di lite in favore di Reginaldo Condò, non deve
essere esaminato, alla luce dell’accoglimento del primo.
3. Alla stregua delle considerazioni che precedono, l’ordinanza
di Palmi, in diversa composizione, perché decida nuovamente nel
merito la controversia, pronunciandosi, altresì, sulle spese del
presente grado di giudizio.
P.Q.M.
La Corte,
accoglie il primo motivo di ricorso, e cassa l’ordinanza impugnata
con rinvio al Tribunale di Palmi, in diversa composizione, perché
decida la causa nel merito e statuisca sulle spese anche del
presente giudizio.
Cosi deciso in Roma, nella camera di consiglio della II Sezione
civile della Corte suprema di Cassazione, il 21 settembre 2017.
nella presente sede impugnata va cassata, con rinvio al Tribunale