Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 30731 del 29/10/2021

Cassazione civile sez. VI, 29/10/2021, (ud. 16/09/2021, dep. 29/10/2021), n.30731

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MOCCI Mauro – Presidente –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere –

Dott. CAPRIOLI Maura – Consigliere –

Dott. LA TORRE Maria Enza – Consigliere –

Dott. CAPOZZI Raffaele – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 8724-2020 proposto da:

ALBERGO EL FARO SRL, in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA PAOLO EMILIO, 34,

presso lo studio dell’avvocato MARIA LUISA CAPPONI, rappresentata e

difesa dall’avvocato DANIELE ANDREA PORRU;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, (OMISSIS), in persona del Direttore Generale

pro tempore elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI

12, presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende, ope legis;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 717/8/2019 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE DELLA SARDEGNA, depositata il 28/11/2019;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non

partecipata del 16/09/2021 dal Consigliere Relatore Dott. RAFFAELE

CAPOZZI.

 

Fatto

RILEVATO

che la s.r.l. “ALBERGO EL FARO” propone ricorso per cassazione nei confronti di una sentenza CTR Sardegna, sezione staccata di Sassari, di rigetto dell’appello proposto avverso una sentenza CTP Sassari, che aveva respinto il ricorso da essa proposto avverso un avviso di accertamento, con il quale l’Agenzia delle entrate territorio, a seguito di attivazione da parte sua della procedura DOCFA, riferita ad un albergo sito in (OMISSIS) (SS), ne aveva elevato la rendita catastale da Euro 90.406 ad Euro 144.000,00; secondo la CTR, la rendita catastale assegnata all’immobile era da ritenere adeguata, alla luce degli accertamenti effettuati direttamente dall’ufficio e delle numerose comparazioni effettuate con altre analoghe strutture.

Diritto

CONSIDERATO

che il ricorso è affidato a sei motivi;

che con il primo motivo, la ricorrente lamenta omessa valutazione di documenti decisivi per il giudizio, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, in quanto la sentenza impugnata aveva fatto riferimento ad un precedente avviso di accertamento catastale (n. (OMISSIS) notificato il (OMISSIS)), erroneamente indicato come definitivo, mentre al contrario aveva formato oggetto di impugnazione, con giudizio pendente innanzi alla CTR Sassari;

che con il secondo motivo, la ricorrente lamenta error in procedendo ex art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4, e del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 36, comma 2, n. 4, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, per avere la CTR fondato il proprio convincimento su di un inesistente giudicato, dovendosi in tal modo ritenere che la motivazione della sentenza fosse meramente apparente;

che con il terzo motivo, la ricorrente lamenta violazione e falsa applicazione della L. n. 212 del 2000, art. 7, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, in quanto l’accertamento fatto dall’ufficio non era adeguatamente motivato, non avendole esso fornito gli elementi indispensabili per comprendere le ragioni poste a fondamento della rideterminazione della rendita catastale, non essendo stato fatto alcun riferimento agli immobili ubicati nella medesima zona, presi come parametro comparativo per determinare la rendita catastale; e la motivazione fornita dall’Agenzia delle entrate nel corso del giudizio di primo grado era da ritenere tardiva e comunque tale da confermare la carenza di motivazione dell’impugnato accertamento;

che con il quarto motivo, la ricorrente lamenta violazione e falsa applicazione della L. n. 212 del 2000, art. 7, e della L. n. 1249 del 1939, art. 10, così come modificata con D.Lgs. n. 514 del 1948, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, in quanto l’ufficio non aveva svolto alcun sopralluogo e non aveva svolto alcuna valutazione circa le caratteristiche oggettive estrinseche ed intrinseche dell’immobile; l’avviso di accertamento era stato pertanto emesso in assenza di elementi di stima diretti e mirati; che con il quinto motivo, la ricorrente lamenta omessa motivazione ex art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4, del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 36, comma 2, n. 4, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, in quanto l’Agenzia delle entrate non aveva allegato all’atto impugnato gli atti-parametro di riferimento, utilizzati per elevare la rendita catastale dell’immobile di sua proprietà;

che con il sesto motivo, la ricorrente lamenta violazione della L. n. 212 del 2000, art. 7, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, in quanto la sentenza impugnata, erroneamente avendo ritenuto definitivo il precedente accertamento catastale n. (OMISSIS) per mancata impugnazione, aveva omesso di valutare nel merito le eccezioni da essa dedotte; l’ufficio neppure con la relazione di stima sommaria, allegata alle controdeduzioni di primo grado, aveva assolto l’onere probatorio su di esso incombente, non essendo la documentazione prodotta idonea a giustificare l’accertamento impugnato; erano state invero allegate le valutazioni di due complessi alberghieri, i cui parametri non erano stati riportati in modo tale da consentirne la corretta comparazione; era stata poi adottata una comparazione fondata sulla classificazione “a stelle”, che non poteva avere alcun rilievo sull’attribuzione della rendita catastale;

che l’Agenzia delle entrate si è costituita con controricorso;

che la società ricorrente ha altresì presentato memoria;

che i primi due motivi di ricorso, da trattare congiuntamente siccome strettamente correlati fra di loro, sono infondati; invero la sentenza impugnata non ha fondato la propria decisione sulla definitività del precedente avviso di accertamento catastale n. (OMISSIS); e pur se fosse risultata erronea la convinzione espressa, circa l’intervenuta definitività di quest’ultimo, trattasi di errore che ha avuto un rilievo decisamente secondario in ordine alle valutazioni espresse sul successivo ed autonomo avviso di accertamento catastale, impugnato nella presente sede;

che anche i restanti quattro motivi di ricorso, da trattare congiuntamente, siccome strettamente correlati fra di loro, sono infondati;

che, invero, con essi, la società ricorrente lamenta in sostanza che l’aumento della rendita catastale dell’immobile di sua proprietà, rispetto a quella da essa proposta in sede di procedura DOCFA, fosse privo di adeguata motivazione; si osserva al riguardo che, secondo la giurisprudenza di legittimità, in caso di riqualificazione catastale di un immobile, avvenuta, come nella specie in esame, a seguito di procedura DOCFA, l’obbligo di motivazione del relativo avviso emesso dall’ufficio è da ritenere soddisfatto con la mera indicazione dei dati oggettivi e della classe attribuita se gli elementi di fatto indicati dal contribuente non siano disattesi dall’ufficio e l’eventuale differenza fra la rendita proposta e quella attribuita derivi da una diversa valutazione tecnica circa il valore economico del bene (cfr. Cass. n. 31809 del 2018; Cass. n. 12005 del 2020);

che, nella specie, non sussisteva a carico dell’ufficio alcun obbligo di specifica motivazione, non essendo ravvisabile alcuna sostanziale divergenza fra gli elementi di fatto indicati dalla società contribuente nella procedura DOCFA attivata e quelli fatti propri dall’ufficio, in termini di connotati intrinseci ed estrinseci dell’unità immobiliare oggetto della revisione catastale; invero, secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte (cfr. Cass. n. 12777 del 2018; Cass. n. 12497 del 2016; Cass. n. 8344 del 2015), qualora l’attribuzione di una classe catastale ad un immobile sia avvenuta a seguito della c.d. procedura “DOCFA”, disciplinata dal D.L. n. 16 del 1993, art. 2, convertito con modificazioni con la L. n. 75 del 1993, e dal D.M. n. 701 del 1994, l’atto con il quale l’amministrazione disattende le indicazioni di fatto fornite dal contribuente deve contenere un’adeguata e specifica motivazione solo se il contrasto fra l’ufficio ed il contribuente ha ad oggetto le caratteristiche intrinseche e salienti dell’immobile censito; il che, come sopra detto, non è ravvisabile nella specie, nella quale l’ufficio ha in sostanza confermato quanto rappresentato dalla contribuente in sede di DOCFA circa la consistenza dell’immobile valutato; la sentenza impugnata ha inoltre indicato in modo sintetico, ma pur esaustivo, le ragioni, per le quale ha ritenuto di elevare da Euro 90.406 ad Euro 144.000,00 la rendita catastale proposta dalla società ricorrente in sede di DOCFA, avendo fatto riferimento alla relazione di stima allegata all’avviso di accertamento impugnato ed alle comparazioni effettuate con altre strutture della medesima specie; non sussisteva infine l’obbligo dell’ufficio di espletare una visita sopralluogo, tenuto conto della natura fortemente partecipativa della procedura DOCFA, attivata dalla ricorrente (cfr. Cass. n. 31421 del 2019);

che, da quanto sopra, consegue il rigetto del ricorso in esame, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali, quantificate come in dispositivo;

che, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

PQM

La Corte respinge il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese di giudizio, quantificate in Euro 2.500,00, oltre alle spese generali nella misura forfettaria del 15% ed agli accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, il 16 settembre 2021.

Depositato in Cancelleria il 29 ottobre 2021

 

 

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