Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 30731 del 27/11/2018

Cassazione civile sez. VI, 27/11/2018, (ud. 04/10/2018, dep. 27/11/2018), n.30731

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Presidente –

Dott. ORICCHIO Antonio – Consigliere –

Dott. CARRATO Aldo – Consigliere –

Dott. PICARONI Elisa – Consigliere –

Dott. GRASSO Giuseppe – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 11242-2015 proposto da:

B.A., elettivamente domiciliato in ROMA, P.LE CLODIO 61,

presso lo studio dell’avvocato CARLA SCARNATI, che lo rappresenta e

difende;

– ricorrente –

contro

N.G.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 6534/2014 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 24 ottobre 2014;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non

partecipata del 04 ottobre 2018 dal Consigliere Relatore dott.

Giuseppe GRASSO.

Fatto

RITENUTO

che B.A. ricorre avverso la sentenza della Corte d’Appello di cui in epigrafe, con la quale, in riforma della sentenza di primo grado, in accoglimento dell’impugnazione di N.G. venne dichiarata l’appartenenza alla comunione legale coniugale di un immobile, sulla base di unitaria censura, con la quale prospetta violazione e falsa applicazione dell’art. 179 c.c., lett. b), contestando il risultato del vaglio probatorio, perchè non conforme alla regola del prudente apprezzamento e perchè incompiuto l’esame delle emergenze probatorie;

ritenuto che la controparte è rimasta intimata.

Diritto

CONSIDERATO

che il ricorso è manifestamente inammissibile, in quanto:

a) l’unico motivo di ricorso prospetta una pretesa violazione dell’art. 179 c.p.c., lett. b), attraverso una censura inerente alla “valutazione delle risultanze istruttoriè”, la quale, pertenendo alla sufficienza della motivazione, è inammissibile, trovando applicazione l’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, nella formulazione novellata dal D.L. n. 83 del 2012, conv., con modificazioni, nella L. n. 134 del 2012 (ex multis, di recente, v. Cass. Sez. 6-5, ordinanza n. 11863 del 15/5/2018);

b) la evocazione della regola dettata dall’art. 179 c.c., lett. h), perciò solo non determina nel giudizio di legittimità lo scrutinio della questione astrattamente evidenziata sul presupposto che l’accertamento fattuale operato dal giudice di merito giustifichi il rivendicato inquadramento normativo, essendo, all’evidenza, occorrente che l’accertamento fattuale, derivante dal vaglio probatorio, sia tale da doversene inferire la sussunzione nel senso auspicato dal ricorrente;

c) diversamente, come accade qui, nella sostanza, peraltro neppure efficacemente dissimulata, la doglianza investe inammissibilmente l’apprezzamento delle prove effettuato dal giudice del merito, in questa sede non sindacabile, neppure attraverso l’escamotage dell’evocazione (peraltro, non esplicitata) dell’art. 116 c.p.c., in quanto, come noto, una questione di violazione o di falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. non può porsi per una erronea valutazione del materiale istruttorio compiuta dal giudice di merito, ma, rispettivamente, solo allorchè si alleghi che quest’ultimo abbia posto a base della decisione prove non dedotte dalle parti, ovvero disposte d’ufficio al di fuori dei limiti legali, o abbia disatteso, valutandole secondo il suo prudente apprezzamento, delle prove legali, ovvero abbia considerato come facenti piena prova, recependoli senza apprezzamento critico, elementi di prova soggetti invece a valutazione (cfr., da ultimo, Sez. 6-1, n. 27000, 27/12/2016, Rv. 649999);

considerato che nulla deve disporsi a riguardo del capo delle spese, non avendo la controparte svolto difese in questa sede;

considerato che ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater (inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1,comma 17) applicabile ratione temporis (essendo stato il ricorso proposto successivamente al 30 gennaio 2013), ricorrono i presupposti per il raddoppio del versamento del contributo unificato da parte del ricorrente, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13.

P.Q.M.

dichiara il ricorso inammissibile.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, il 4 ottobre 2018.

Depositato in Cancelleria il 27 novembre 2018

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