Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 30731 del 26/11/2019

Cassazione civile sez. III, 26/11/2019, (ud. 03/10/2019, dep. 26/11/2019), n.30731

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Presidente –

Dott. SESTINI Danilo – Consigliere –

Dott. SCARANO Luigi Alessandro – Consigliere –

Dott. CRICENTI Giuseppe – rel. Consigliere –

Dott. PORRECA Paolo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 308-2018 proposto da:

F.D., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA PIETRO

MEROLLI N 2, presso lo studio dell’avvocato MASSIMO ROSATI, che lo

rappresenta e difende unitamente agli avvocati VITTORIO VECCHI,

MARCO BORDONI;

– ricorrente –

contro

L.A., UNIPOLSAI SPA;

– intimati –

avverso la sentenza n. 1033/2017 del TRIBUNALE di BOLOGNA, depositata

il 12/06/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

03/10/2019 dal Consigliere Dott. GIUSEPPE CRICENTI.

Fatto

FATTI DI CAUSA

Il ricorrente ha subito un incidente stradale, mentre era alla guida della sua automobile.

L’assicurazione dell’investitore, la UnipolSai, ha offerto un risarcimento di 2766,00 Euro, che il ricorrente ha ritenuto insufficiente rispetto ai danni riportati, per ottenere il ristoro integrale dei quali ha agito in giudizio contro il danneggiante e contro la di lui assicurazione.

Il Giudice di pace ha riconosciuto una somma di poco superiore, a ristoro della sola invalidità temporanea, ed ha invece negato il risarcimento dei danni da permanente, applicando l’art. 139 codice assicurazioni e successive modifiche, sul presupposto che quel tipo di invalidità non era accertata con esame strumentale, bensì solo con esame clinico.

Il ricorrente ha proposto appello, ma il Tribunale ha dichiarato, in primo luogo, l’impugnazione inammissibile per difetto di specificità dei motivi; ed in secondo luogo ha ritenuto corretta la soluzione di merito adottata dal giudice di primo grado circa l’esclusione del risarcimento dei danni permanenti.

Ricorre il danneggiato con cinque motivi di ricorso. Non v’è costituzione degli intimati.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1.- La ratio della decisione impugnata è duplice. Da un lato, il Tribunale ritiene che l’appello sia inammissibile per difetto di specificità dei motivi, non avendo l’appellante proposto una soluzione alternativa, ed essendosi limitato ad apodittiche contestazioni della sentenza impugnata, in secondo luogo, ed in subordine, il Tribunale ritiene infondato nel merito l’appello in quanto la lesione permanente è stata accertata solo all’esame clinico, ma senza una indagine strumentale, e dunque non sarebbe risarcibile ai sensi dell’art. 139 cod. ass., come modificato.

2.- I motivi di ricorso sono sei. Il primo attiene all’inammissibilità dell’appello, il secondo ed il terzo al risarcimento del danno permanente, il quarto ed il quinto al regime delle spese.

3.- Con il primo motivo, dunque, il ricorrente lamenta violazione dell’art. 132 c.p.c.

Il Tribunale ha ritenuto inammissibile l’appello per difetto di specificità dei motivi, ritenendo generiche le contestazioni mosse alla decisione impugnata sia quanto alla sussistenza dell’esame strumentale che relativamente alla ricostruzione dei fatti operata dal giudice di primo grado.

In sostanza, secondo il Tribunale, i motivi di appello non sarebbero stati sufficientemente argomentati, bensì svolti in maniera apodittica.

Il motivo è fondato.

La decisione di primo grado attribuisce al requisito della specificità dei motivi di appello caratteristiche non richieste dalla norma ed esorbitanti rispetto alla sua ratio.

L’art. 342 c.p.c., come novellato DAL D.L. n. 83 del 2012, art. 54 conv. con modif. in L. n. 134 del 2012, non richiede che le deduzioni della parte appellante assumano una determinata forma o ricalchino la decisione appellata con diverso contenuto, ma impone al ricorrente in appello di individuare in modo chiaro ed esauriente il “quantum appellatum”, circoscrivendo il giudizio di gravame con riferimento agli specifici capi della sentenza impugnata nonchè ai passaggi argomentativi che la sorreggono e formulando, sotto il profilo qualitativo, le ragioni di dissenso rispetto al percorso adottato dal primo giudice, sì da esplicitare la idoneità di tali ragioni a determinare le modifiche della decisione censurata (Cass. 21336/ 2017; Cass. 4136/ 2019).

Dalla lettura dei motivi, riportati in ricorso, si evince che l’appellante ha individuato il capo di sentenza impugnato (quello che rigetta il risarcimento da micropermanente), ed ha espresso le ragioni di dissenso, sia con riguardo al profilo giuridico, vale a dire quanto all’interpretazione dell’art. 139 cod. ass., che riguardo al fatto, ossia con riferimento alla esistenza, negata dal giudice di primo grado, di esami strumentali che invece c’erano.

3.1.- Il secondo motivo censura, nel merito, l’interpretazione data dal Tribunale dell’art. 139 cod. ass., e dunque lamenta violazione di tale norma e delle successive modifiche.

Il giudice di merito ha ritenuto che, in caso di micropermanenti, il risarcimento è escluso qualora il danno sia accertato solo clinicamente, senza fare ricorso ad esami strumentali, che, nella fattispecie, per come affermato dal CTU, non erano stati effettuati.

Il ricorrente censura questa prospettiva, ritenendo che non necessariamente la norma va intesa (anche alla luce delle successive modifiche) come una regola sulla priorità di un accertamento tecnico su ogni altro, e dunque come una norma che consente il risarcimento della lesione micro permanente solo se accertata con esame strumentale anzichè con esame semplicemente clinico.

Il motivo è fondato.

Sin da Cass. 18773 / 2016 questa Corte ha precisato che in tema di risarcimento del danno da cd. micropermanente, ai sensi del D.Lgs. n. 209 del 2005, art. 139, comma 2, come modificato dal D.L. n. 1 del 2012, art. 32, comma 3-ter, inserito dalla Legge di conversione n. 27 del 2012, l’accertamento della sussistenza della lesione dell’integrità psico-fisica deve avvenire con criteri medico-legali rigorosi ed oggettivi; al riguardo l’esame clinico strumentale non è l’unico mezzo utilizzabile, salvo che ciò si correli alla natura della patologia (Cass. 11218/ 2019: 1272/ 2018).

In particolare, si è osservato che la ratio di quelle norme va tratta assumendo come punto di riferimento la previsione del D.Lgs. n. 209 del 2005, artt. 138 e 139 e, in particolare, la previsione dell’art. 139, comma 2 secondo cui “per danno biologico si intende la lesione temporanea o permanente dell’integrità psico-fisica della persona, suscettibile di accertamento medico-legale”. Ragione per cui, anche alla luce della norma sopravvenuta (che richiede un accertamento clinico strumentale obiettivo), i criteri di accertamento del danno biologico non sono “gerarchicamente ordinati tra loro ma da utilizzarsi secondo le leges artis” in modo da condurre ad una “obiettività dell’accertamento stesso, che riguardi sia le lesioni che i relativi postumi (se esistenti)” (Cass. 18773/2016).

In conclusione, la norma “va interpretata nel senso.. di imporre un accertamento rigoroso in rapporto alla singola patologia, tenendo presente che vi possono essere situazioni nelle quali, data la natura della patologia e la modestia della lesione, l’accertamento strumentale risulta, in concreto, l’unico in grado di fornire la prova rigorosa che la legge richiede”. (Cass. 1272/ 2018).

Nel caso presente, il CTU aveva ritenuto non indicato l’esame ecografico, non già non espletato, ed aveva dunque affermato una stima della microperamente sulla base del solo esame clinico.

il motivo va accolto e la causa rinviata al giudice di merito affinchè valuti il danno alla luce dei suddetti principi di diritto, tenuto conto del tipo di patologia lamentata.

3.2. Il terzo motivo che denuncia omesso esame di un fatto decisivo, è subordinato al rigetto del secondo, cosi che, accolto invece quest’ultimo, quel terzo motivo è da dirsi assorbito.

4.- Quarto e quinto motivo attengono al regime delle spese.

Con il quarto motivo, si censura violazione dell’art. 92 c.p.c., nel senso che il giudice di merito avrebbe posto le spese a carico del soccombente ma senza considerare la novità della questione o comunque i mutamenti di giurisprudenza, e con il quinto motivo si denuncia violazione dell’art. 96 c.p.c. avendo il giudice di merito ritenuto temeraria la lite proposta dal ricorrente e volta al risarcimento anche dei danni da permanente.

Entrambi i motivi sono assorbiti dall’accoglimento con rinvio, essendo rimesso al giudice di merito di decidere nuovamente in rodine alle spese.

P.Q.M.

La Corte accoglie il primo e secondo motivo di ricorso, assorbiti gli altri, cassa la decisione impugnata e rinvia al Tribunale di Bologna, in diversa composizione, anche per le spese.

Così deciso in Roma, il 3 ottobre 2019.

Depositato in Cancelleria il 26 novembre 2019

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