Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 30730 del 30/12/2011

Cassazione civile sez. trib., 30/12/2011, (ud. 26/10/2011, dep. 30/12/2011), n.30730

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PIVETTI Marco – rel. Presidente –

Dott. DI BLASI Antonino – Consigliere –

Dott. GRECO Antonio – Consigliere –

Dott. CARACCIOLO Giuseppe – Consigliere –

Dott. TERRUSI Francesco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 30539-2007 proposto da:

PIC SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA F. CONFALONIERI 5 presso lo

studio dell’avvocato MANZI ANDREA, che lo rappresenta e difende

unitamente all’avvocato LARUFFA FRANCESCO, giusta delega in calce;

– ricorrente –

contro

AIPA SPA, in persona del Presidente del Consiglio di Amministrazione

pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA CICERONE 28 presso

lo studio dell’avvocato DI BENEDETTO PIETRO, che lo rappresenta e

difende giusta delega a margine;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 103/2006 della COMM.TRIB.REG. di MILANO,

depositata il 25/10/2006;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

26/10/2011 dal Consigliere Dott. MARCO PIVETTI;

Preliminarmente il Presidente informa che il Consigliere MARIAIDA

PERSICO si è collocata a riposo. Nomina pertanto se medesimo

relatore nel presente procedimento;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

26/10/2011 dal Presidente e Relatore Dott. MARCO PIVETTI;

udito per il ricorrente l’avvocato MANZI FEDERICA per delega avvocato

MANZI ANDREA, che ha chiesto l’accoglimento del ricorso;

udito per il resistente l’Avvocato DI BENEDETTO PIETRO, che ha

chiesto il rigetto del ricorso;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

GAMBARDELLA Vincenzo, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

Fatto

MOTIVI DELLA DECISIONE

La s.r.l. PIC impugno il silenzio rifiuto opposto dalla concessionaria AIPA s.p.a. alla sua istanza di rimborso di quanto versato a titolo di maggiorazione dell’imposta comunale sulla pubblicità in applicazione del D.P.C.M. 16 febbraio 2001, pubblicato sulla GU del 17 aprile 2001. A fondamento dell’istanza deduceva che la maggiorazione non avrebbe potuto essere applicata anche per l’anno in corso al momento della dell’emanazione del decreto suddetto.

La Commissione tributaria regionale ha respinto tale assunto. Contro la sentenza la s.p.a. PIC ha proposto ricorso.

Il primo motivo, che denunzia difetto di motivazione è inammissibile ai sensi dell’art. 366 bis cod. proc. civ. per omessa enunciazione del fatto il cui accertamento positivo o negativo sarebbe stato inadeguatamente motivato. In effetti la statuizione censurata non è configurabile come accertamento di fatto e quindi in ordine ad essa non è predicabile il vizio di motivazione.

Con il secondo motivo viene denunciata la violazione del D.Lgs. n. 507 del 1993, art. 3, commi 5 e 9 e L. n. 212 del 2000, art. 3.

Il motivo è fondato. La Corte di Cassazione, con sentenze nn. 15528 del 2010 e 1363 del 2011 ha affermato che “in tema di imposta comunale sulla pubblicità, è illegittimo e va disapplicato dal giudice tributano, ai sensi del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 7, comma 5, il D.P.C.M. 16 febbraio 2001, in quanto, nel rideterminare all’art. 2 la tariffa dell’imposta con decorrenza dal 1 marzo 2001, si pone in contrasto con la L. 27 luglio 2000, n. 212, art. 3, comma 1, (Statuto dei diritti del contribuente) nella parte in cui, dopo aver ribadito il principio di irretroattività delle disposizioni tributarie (fatte salve, a determinate condizioni, quelle di natura interpretativa), prevede che, relativamente ai tributi periodici, quale è l’imposta sulla pubblicità, in cui il presupposto impositivo è destinato a durare nel tempo ed il pagamento è dovuto per anno solare di riferimento (D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, art. 9), le modificazioni introdotte si applicano solo a partire dal periodo d’imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore delle disposizioni che le prevedono”.

Il ricorso deve quindi essere accolto e la causa può essere decisa nel merito.

Le spese del grado seguono la soccombenza mentre quelle dei gradi di merito possono essere compensate in ragione della natura della questione che ha formato oggetto della controversia.

PQM

– accoglie ilo ricorso e di conseguenza cassa la sentenza impugnata;

– accoglie nel merito l’impugnazione del silenzio rifiuto e dichiara il diritto della s.r.l. PIC al rimborso delle somme per le quali è controversia;

– condanna la s.p.a. AIPA alle spese del giudizio di legittimità liquidate in Euro 2.000 oltre a 200 Euro per esborsi;

– compensa le spese dei gradi di merito.

Così deciso in Roma, il 26 ottobre 2011.

Depositato in Cancelleria il 30 dicembre 2011

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