Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 30730 del 27/11/2018
Cassazione civile sez. VI, 27/11/2018, (ud. 04/10/2018, dep. 27/11/2018), n.30730
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 2
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Presidente –
Dott. ORICCHIO Antonio – Consigliere –
Dott. CARRATO Aldo – Consigliere –
Dott. PICARONI Elisa – Consigliere –
Dott. GRASSO Giuseppe – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 9853-2015 proposto da:
B.R., titolare dell’omonima Ditta Individuale, e
succeduto nei rapporti, a seguito dello scioglimento per intervenuta
mancanza della pluralità dei soci, della Società LAUSER di
B.R. e B.S. Snc, già Società LAUSER Srl,
elettivamente domiciliato in ROMA, VIA SESTIO CALVINO 33, presso lo
studio dell’avvocato ANTONINO BOSCO, che lo rappresenta e difende
unitamente all’avvocato BERNARDINO SIRCA;
– ricorrente –
contro
P.A., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA
OSLAVIA 14, presso lo studio dell’avvocato MARCO BARBERA,
rappresentata e difesa dagli avvocati SIMONE CONTI, ALESSANDRO
LISINI;
– controricorrente –
contro
Z.B.M.G.;
– intimata –
avverso la sentenza n. 461/2014 della CORTE D’APPELLO di FIRENZE,
emessa il 18 febbraio 2014;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio nma
partecipata del 04 ottobre 2018 dal Consigliere Relatore Dott.
CIL:SEPPI’, GRASSO.
Fatto
RITENUTO
che in primo grado veniva accolta la domanda della s.r.l. LAUSER, la quale aveva esposto di aver diritto al compenso per la mediazione nei confronti di Pr.An. (venditrice) e Z.B.M.G. (compratrice), e le convenute venivano, condannate, oltre al pagamento del compenso di cui detto, delle spese di lite, ciascuna per la metà;
ritenuto che la Corte d’appello, con la sentenza di cui in epigrafe, decidendo sull’impugnazione della sola Z.B., in riforma della sentenza del Tribunale, rigettò la domanda della LAUSER nei confronti, oltrechè dell’appellante, anche della P., che non aveva proposto appello, condannando l’appellata a restituire all’appellante Z.B. l’importo complessivo di Euro 14.957,00 e condannando, inoltre, la LAUSER “alle spese di lite dei due gradi in favore delle due controparti”;
ritenuto che avverso la decisione d’appello ricorre B.R., dichiaratosi subentrato nei rapporti societari in conseguenza dello scioglimento della società LAUSER, sulla base di unitaria censura, con la quale deduce violazione o falsa applicazione degli artt. 329 e 112 c.p.c., in quanto Pr.An. aveva prestato acquiescenza alla sentenza di primo grado e si era costituita in appello, in quanto citata, solo per l’integralità del contraddittorio, rimettendosi alla giustizia in ordine alle domande formulate dalle parti, ciò rendendo palese che la predetta, non solo non aveva inteso avanzare pretesa alcuna nei confronti della società di mediazione in grado d’appello, anzi riservandosi di agire per i danni nei confronti della Z.B., ma, come si è anticipato, aveva pestato piena acquiescenza alla sentenza di primo grado, con la conseguenza che la condanna al rimborso delle spese di entrambi i gradi del giudizio in favore era stata posta in violazione dell’art. 112 c.p.c.;
ritenuto che Pr.An. resiste con controricorso.
Diritto
CONSIDERATO
che la doglianza appare manifestamente fondata per quanto appresso:
la domanda di condanna al pagamento della provvigione per l’opera di mediazione svolta, proposta dal mediatore nei confronti di ciascuna parte dell’affare, dà luogo ad una fattispecie di litisconsorzio facoltativo proprio (per comunanza di titolo), e dunque a cause scindibili in appello (cfr. Cass. nn. 1668/05 e 1152/95); pertanto, ove entrambe le parti dell’affare siano risultate soccombenti in primo grado, l’appello proposto da una sola delle due non giova all’altra, nei cui confronti, in difetto d’impugnazione incidentale, la sentenza sfavorevole passa in giudicato; con l’ulteriore conseguenza che nei confronti di delta parte, quale che sia l’esito dell’appello tra le restanti parti, non ha luogo il regolamento delle spese, nè per il primo grado (ostandovi il giudicato) nè per il secondo (non avendo detta parte assunto la relativa qualità nel giudizio d’appello: cfr. per una fattispecie analoga, Cass. un. 2208/12 e 13355/15″;
considerato che, pertanto, la sentenza deve essere cassata, assegnandosi al giudice del rinvio anche il compito di regolare le spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
accoglie il ricorso, cassa e rinvia, anche per le spese del presente giudizio di legittimità, alla Corte d’Appello di Firenze, altra sezione.
Così deciso in Roma, il 4 ottobre 2018.
Depositato in Cancelleria il 27 novembre 2018