Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 30730 del 21/12/2017


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Civile Ord. Sez. 2 Num. 30730 Anno 2017
Presidente: PETITTI STEFANO
Relatore: GRASSO GIUSEPPE

ORDINANZA

sul ricorso 940-2014 proposto da:
CAVALLERA

SILVANO

CVLSVN6OTO7D742Q,

elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA
DELLA

LIBERTA’

10,

dell’avvocato

ENRICO

rappresenta

e

presso

lo

PERRELLA,
difende

studio
che

lo

unitamente

all’avvocato ALDO MIRATE;
– ricorrente contro

2017
1707

AZIENDA

SANITARIA

LOCALE

ASL

CN

l,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA G. P.

6).

Data pubblicazione: 21/12/2017

DA

PALESTRINA

63,

presso

lo

studio

dell’avvocato GIANLUCA CONTALDI, che lo
rappresenta e difende unitamente
all’avvocato BRUNO SARZOTTI;

avverso la sentenza n. 1346/2013 della CORTE
D’APPELLO di NTY, depositata il
19/06/2013;
udita la relazione della causa svolta nella
camera di consiglio del 14/06/2017 dal
Consigliere Dott. GIUSEPPE GRASSO.

– controricorrente

Ritenuto che la Corte d’appello di Torino, con sentenza
pubblicata il 19/6/2013, rigettò l’appello avanzato da Cavallera
Silvano avverso la sentenza del Tribunale di Cuneo del 4/2/2011,
,che aveva disatteso l’opposizione dal medesimo proposta
avverso l’ordinanza-ingiunzione, emessa dall’ASL CN1 di Cuneo,
con la quale al medesimo era stata inflitta la sanzione
amministrativa pecuniaria di C 23.756,00, per aver violato l’art.

n. 146/01, per avere somministrato una sostanza
farmacologicamente attiva, non contenuta in un medicinale
veterinario autorizzato, a due bovini, sostanza (desametazone),
inoltre, non innocua per l’animale;
ritento che avverso la determinazione d’appello il Cavallera
propone ricorso per cassazione corredato da unitaria, articolata,
censura;
ritenuto che l’Azienda Sanitaria Locale A.S.L. CN 1 resiste
con controricorso;
considerato che il ricorso non supera il vaglio d’ammissibilità,
in quanto il ricorrente, allegando la violazione degli artt. 115 e
116, cod. proc. civ., per avere la Corte locale recepito
acriticamente le risultanze del processo penale svoltosi sui
medesimi fatti, proponendo una lettura artatamente minimalista
della sentenza d’appello, persegue lo scopo di ottenere un
inammissibile nuovo vaglio di merito in sede di legittimità, ed
invero:
a) la Corte di Torino, con apprezzabile sintesi, dopo avere
escluso, in assenza di una precipua allegazione probatoria, che
per mero accidente la sostanza fosse stata assimilata dai due
bovini e confermato l’attendibilità degli esiti delle analisi,
spiegando lo scostamento fra quelle di prima e quelle di seconda
istanza con il decadimento derivante dallo scorrere del tempo,
richiamate le conclusioni del perito del processo penale,
confermò la sentenza di primo grado;
3

36 del d. Igs. n. 119/1992 e l’art. 2, comma 1, lett. b) del d. Igs.

b) la dedotta violazione dell’art. 115, cod. proc. civ. è
radicalmente infondata in quanto, a non volere considerare
l’apporto residuale in questo processo delle conoscenze acquisite
nel processo penale, deve ribadirsi che in conformità dell’unicità
della giurisdizione è consentito al giudice civile attingere al
materiale probatorio acquisito nel processo penale, nel rispetto
del contraddittorio, alla sola condizione che mostri di avere in

quanto emerso nella sede civile (Cfr., fra le tante, Sez. 2, n.
22200, 29/10/2010, Rv. 615429; Sez. 3, n. 15714, 2/7/2010,
Rv. 614000; Sez. 1, n. 9843, 7/5/2014, Rv. 631137), condizione
che qui, come sopra evidenziato, risulta essere stata pienamente
soddisfatta;
c) la dedotta violazione dell’art. 116, cod. proc. civ., infine, è
manifestamente priva di specifica pertinenza, non essendo state
neppure allegate le uniche ipotesi in presenza delle quali può
denunziarsi una tale violazione (sul punto, di recente – Sez. 2, n.
11176, 8/5/2017, Rv. 644208 -, in questa sede si è chiarito che
nel quadro del principio, espresso nell’art. 116 cod. proc. civ., di
libera valutazione delle prove – salvo che non abbiano natura di
prova legale -, il giudice civile ben può apprezzare
discrezionalmente gli elementi probatori acquisiti e ritenerli
sufficienti per la decisione, attribuendo ad essi valore preminente
e così escludendo implicitamente altri mezzi istruttori richiesti
dalle parti. Il relativo apprezzamento è insindacabile in sede di
legittimità, purché risulti logico e coerente il valore preminente
attribuito, sia pure per implicito, agli elementi utilizzati);
considerato che le spese legali debbono seguire la
soccombenza e possono liquidarsi siccome in dispositivo, tenuto
conto del valore e della qualità della causa, nonché delle attività
espletate;
considerato che, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater D.P.R.
n. 115/02 (inserito dall’art. 1, comma 17 legge n. 228/12)
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autonomia proceduto a nuovo vaglio, anche tenendo conto di

applicabile ratione temporis (essendo stato il ricorso proposto
successivamente al 30 gennaio 2013), ricorrono i presupposti
per il raddoppio del versamento del contributo unificato da parte
del ricorrente, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13;
P.Q.M.
rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento, in
favore della controricorrente, delle spese del giudizio di

spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi
liquidati in euro 200,00, ed agli accessori di legge.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02,
inserito dall’art. 1, comma 17 legge n. 228/12, dichiara la
sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei
ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato
pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello
stesso art. 13.
Così deciso in Roma il 14 giugno 2017
Il Presidente
(Stefano Petitti)

/4/LIA- r
A

legittimità, che liquida in euro 3.000,00 per compensi, oltre alle

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