Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3073 del 10/02/2010
Cassazione civile sez. I, 10/02/2010, (ud. 17/11/2009, dep. 10/02/2010), n.3073
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. VITRONE Ugo – Presidente –
Dott. FELICETTI Francesco – Consigliere –
Dott. FORTE Fabrizio – Consigliere –
Dott. PICCININNI Carlo – Consigliere –
Dott. BERNABAI Renato – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso proposto da:
F.P. (c.f. (OMISSIS)), in proprio,
elettivamente domiciliato in ROMA, VIA VENEZIA 15, presso l’avvocato
GRILLI CARLO, rappresentato e difeso da se medesimo;
– ricorrente –
contro
F.N. (c.f. (OMISSIS)), M.C.;
– intimati –
avverso l’ordinanza del TRIBUNALE di TREVISO, depositata il
23/03/2007;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del
17/11/2009 dal Consigliere Dott. BERNABAI Renato;
lette le conclusioni scritte del Cons. Deleg. BERNABAI: il ricorso
possa essere deciso in Camera di consiglio, apparendo prospettabile,
prima facie, la fattispecie di cui all’art. 375 c.p.c., comma 1, n.
1.
Fatto
RITENUTO IN FATTO E DIRITTO
– che con atto notificato il 10 maggio 2007 l’avv. F. P. ha proposto ricorso straordinario per Cassazione, ex art. 111 Cost., avverso l’ordinanza resa il 23 marzo 2007 dal Tribunale di Treviso in sede di reclamo contro il provvedimento di ammissione di consulenza tecnica d’ufficio emesso dal giudice istruttore nell’ambito di un procedimento incidentale per querela di falso promosso da F.N. e M.C. nell’ambito del giudizio di cognizione introdotto dall’avv. F. P. per il pagamento di onorari professionali;
– che, a sostegno dell’impugnazione, il ricorrente deduce la violazione dell’art. 111 Cost., comma 2, per violazione del principio di terzieta’ ed imparzialita’ del giudice – ravvisabile nella partecipazione del magistrato che aveva disposto la consulenza tecnica d’ufficio al collegio che ha deciso il successivo reclamo dell’avv. F.P. – e comma 6, per la carenza assoluta di motivazione dell’ordinanza collegiale; nonche’ l’inammissibilita’ della consulenza tecnica d’ufficio in difetto di istanza rituale di parte;
– che il ricorso in esame e’ inammissibile, perche’ proposto contro un’ordinanza istruttoria, priva dei caratteri di definitivita’ e decisorieta’ che consentono il ricorso straordinario ex art. 111 Cost., in quanto suscettibile di revoca o modificazione dal giudice che l’ha emessa, data la sua natura strumentale rispetto alla futura decisione di merito.
P.Q.M.
– Dichiara inammissibile il ricorso.
Così deciso in Roma, il 17 novembre 2009.
Depositato in Cancelleria il 10 febbraio 2010