Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3073 del 08/02/2018


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Civile Ord. Sez. 1 Num. 3073 Anno 2018
Presidente: TIRELLI FRANCESCO
Relatore: SAMBITO MARIA GIOVANNA C.

sul ricorso 11522/2012 proposto da:
Parisi Giovanni, domiciliato in Roma, Piazza Cavour, presso la
Cancelleria Chille dello CortgH Cassazione, rappresentata e difesa
dall’avvonto Parlsi Marco, giusto prornra a margine dei ricorso;
-ricorrente contro
Enel Distribuzione S.p.a., in persona del legale rappresentante pro
tempore, elettivamente domiciliata in Roma, Via A. Gramsci n. 14,
presso lo studio dell’avvocato Gatti Gabriele, rappresentata e difesa
dall’avvocato Scattareggia Marchese Francesco, giusta procura in
calce al controricorso;
-controricorrente nonchè contro

Data pubblicazione: 08/02/2018

Parisi Francesca Giovanna, Parisi Giuseppe, Parisi Letteria Maria;
– intimati –

avverso la sentenza n. 112/2011 della CORTE D’APPELLO di MESSINA,

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
03/10/2017 dal cons. SAMBITO MARIA GIOVANNA C.

FATTI DI CAUSA
I coniugi Salvatore Parisi e Santa Lanzafame convennero in
giudizio innanzi al Tribunale di Messina l’Enel, chiedendone la
condanna al risarcimento del danno prodotto al loro fondo per la
realizzazione illegittima di un elettrodotto. Il Tribunale adito dichiarò
costituita la servitù di elettrodotto, condannò l’Enel al pagamento della
somma di £ 273.871.414 a titolo risarcitorio, riconoscendo la natura
edificatoria del terreno, ed assolse dalla domanda la Società
appaltatrice CIME, chiamata in giudizio dall’Enel.
Il gravame, proposto in relazione alla natura edificatoria del
suolo ed al quantum dalla S.p.A. Enel Distribuzione, succeduta ad
Enel, fu accolto dalla Corte d’Appello di Messina, che ridusse la sorte
in C 211,81, con la sentenza indicata in epigrafe, resa nei confronti di
Giovanni Parisi, erede sia di Salvatore Parisi sia, unitamente a
Giuseppe, Letteria Maria e Francesca Giovanna Parisi, di Santa
Lanzafame, questi ultimi rimasti contumaci al pari della Società
appaltatrice.
Per la cassazione della sentenza ha proposto ricorso Giovanni Parisi,
con atto notificato all’Enel Distribuzione S.p.A., che ha resistito con
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depositata il 09/03/2011;

controricorso. Con ordinanza del 22 novembre 2016 è stata disposta
l’integrazione del contraddittorio nei confronti di Francesca Giovanna,
Giuseppe e Letteria Maria Parisi. La Società controricorrente ha
depositato memoria.

RAGIONI DELLA DECISIONE

Presidente in data 14 settembre 2016, la redazione della motivazione
in forma semplificata.
2. Il ricorso è inammissibile. L’integrazione del contraddittorio,
disposta nei confronti dei litisconsorti processuali pretermessi (coeredi
di Santa Lanzafame, il cui decesso è stato dichiarato all’udienza
dell’1.2.2010 nel corso del giudizio d’appello), è stata effettuata nei
confronti di Letteria Maria Parisi e di Francesca Giovanna Parisi -con
atto, rispettivamente, notificato a mezzo del servizio postale, spedito
il 20 gennaio e ricevuto il 24 gennaio 2017 e mediante consegna a
mani proprie il 19 gennaio 2017-, ma non risulta effettuata nei
confronti di Giuseppe Parisi, perché sconosciuto all’indirizzo, come
attestato nel retro dell’originale della relata del 19 gennaio 2017 a
firma dell’Ufficiale giudiziario Scimone Rocco, né consta esser mai
stato riattivato il procedimento notificatorio (cfr. Cass. SU n. 14594
del 2016, secondo cui la riattivazione del processo notificatorio non
deve superare il limite di tempo pari alla metà dei termini indicati
dall’art. 325 c.p.c., salvo circostanze eccezionali di cui sia data prova
rigorosa).
3. Avendo il ricorrente ottemperato solo parzialmente all’ordine
d’integrazione del contraddittorio, per avere evocato in giudizio
soltanto alcuni dei litisconsorti pretermessi, va pronunciata
l’inammissibilità del ricorso, non potendo assegnarsi un nuovo termine
per il completamento dell’integrazione, che equivarrebbe alla
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1. Il Collegio ha autorizzato, come da decreto del Primo

concessione di una proroga del termine perentorio precedentemente
fissato, vietata espressamente dall’art. 153 c.p.c. (cfr. Cass. n. 6982
del 2016; n. 20947 del 2009; n. 28223 del 2008).
4. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da
dispositivo.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento
in favore di Enel Distribuzione S.p.A. delle spese del presente giudizio
di legittimità, che si liquidano in complessivi C 3.200,00, di cui C
200,00 per spese vive, oltre accessori.
/1\
Il Pirefidyite

P.Q.M.

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