Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3073 del 06/02/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 06/02/2017,  n. 3073

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. IACOBELLIS Marcello – Presidente –

Dott. MOCCI Mauro – Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. CRUCITTI Roberta – Consigliere –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 27070-2014 proposto da:

EQUITALTA SUD SPA, (OMISSIS), società soggetta all’attività di

direzione e coordinamento di Equitalia Spa, in persona del

Responsabile Contenzioso, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA G.

P. DA PALESTRINA 19, presso lo studio dell’avvocato STEFANIA DI

STEFANI, che la rappresenta e difende giusta procura speciale in

calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

DUREGHELLO ROMINA, in qualità di erede di Dureghello Angelo,

elettivamente domiciliata in ROMA, LUNGOTEVERE DI PIETRA PAPA 21,

presso lo studio dell’avvocato MURO LONGO, che la rappresenta e

difende giusta procura a margine del controricorso;

– controricorrente –

e contro

AGENZIA DELLE ENTRATE – DIREZIONE PROVINCIALE di ROMA (OMISSIS);

– intimata –

avverso la sentenza n. 1844/01/2014 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE di ROMA dell’11/03/2014, depositata il 25/03/2014;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 12/01/2017 dal Consigliere Relatore Dott. ROBERTO

GIOVANNI CONTI.

Fatto

IN FATTO E IN DIRITTO

Equitalia sud spa ha proposto ricorso per cassazione, affidato ad un unico motivo, contro la sentenza della CTR Lazio indicata in epigrafe che ha confermato la decisione di primo grado con la quale era stato annullato il preavviso di fermo amministrativo notificato a Dureghello Angelo, ritenendo nulla la notifica a mezzo portiere della propedeutica cartella, in assenza dell’invio della raccomandata al destinatario informativa dell’avvenuta notifica a mani del portiere.

La parte contribuente ha depositato controricorso, mentre nessuna difesa scritta ha depositato l’Agenzia delle entrate.

Il procedimento può essere definito con motivazione semplificata.

Con il motivo proposto la ricorrente deduce la violazione del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 26 e D.L. n. 248 del 2007, art. 6, comma 2 quater conv. nella L. n. 31 del 2008, nonchè della L. n. 890 del 1982, art. 7.

La censura è fondata.

Questa Corte è ferma nel ritenere che gli uffici finanziari possono procedere alla notificazione a mezzo posta ed in modo diretto degli avvisi e degli atti che per legge vanno notificati al contribuente. Ne consegue che, quando il predetto ufficio si sia avvalso di tale facoltà di notificazione semplificata, alla spedizione dell’atto si applicano le norme concernenti il servizio postale ordinario e non quelle della L. n. 890 del 1982 – cfr. Cass. n. 17598/2010; Cass. n. 911/2012; Cass. n. 14146/2014; Cass. n. 19771/2013; Cass. n. 16949/2014 con specifico riferimento a cartella notifica a mezzo portiere dal concessionario -.

Tale conclusione trova conforto nel chiaro tenore testuale della L. n. 890 del 1982, art. 12 come modificato dalla L. n. 146 del 1998, art. 20 dal quale risulta che la notifica degli avvisi e degli atti che per legge devono essere notificati al contribuente può eseguirsi a mezzo della posta direttamente dagli uffici finanziari. La circostanza che tale disposizione faccia salve le modalità di notifica di cui al D.P.R. n. 600 del 1973, art. 60 e delle singole leggi d’imposta non elide la possibilità riconosciuta agli uffici finanziari – e per quel che qui interesse alla società concessionaria – di utilizzare le forme semplificate a mezzo del servizio postale – con specifico riferimento all’inoltro di raccomandata consegnata al portiere v. D.m. 9 aprile 2001, art. 39 (cfr. Cass. n. 27319/2014) – senza il rispetto della disciplina in tema di notifiche a mezzo posta da parte dell’ufficiale giudiziario. In questa direzione, del resto, depone proprio il D.P.R. n. 600 del 1973, art. 26, comma 1 che consente anche agli ufficiali della riscossione di provvedere alla notifica della cartella mediante invio di raccomandata con avviso di ricevimento, precisando che in caso di notifica al portiere la stessa si considera avvenuta nella data indicata nell’avviso di ricevimento da quest’ultimo sottoscritto, prevedendo lo stesso art. 26 il rinvio al D.P.R. n. 600 del 1973, art. 60 unicamente per quanto non regolato nello stesso articolo (cfr. Cass. n. 14196/2014).

Nè quanto detto è scalfito dalla previsione di cui all’art. 60, comma 1, lett. b-bis) introdotta con il D.L. n. 223 del 2006, art. 37 tenuto conto dei principi già espressi da questa Corte – Cass. 17 maggio 2013, n. 12182 -.

In conclusione, a tali principi non si è uniformato il giudice di appello, ritenendo necessario, in caso di notifica della cartella al portiere, un adempimento ulteriore – invio della raccomandata informativa – che non trova previsione alcuna nella disciplina normativa applicabile.

Tanto è sufficiente per superare i rilievi difensivi esposti dalla controricorrente. La sentenza impugnata va per l’effetto cassata con rinvio ad altra sezione della CTR del Lazio anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

PQM

La Corte, visti gli artt. 375 e 380 bis c.p.c.

Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia ad altra sezione della CTR del Lazio anche per la liquidazione delle spese del giudizio d legittimità.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sezione sesta civile, il 12 gennaio 2017.

Depositato in Cancelleria il 6 febbraio 2017

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