Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 30729 del 30/12/2011

Cassazione civile sez. trib., 30/12/2011, (ud. 26/10/2011, dep. 30/12/2011), n.30729

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PIVETTI Marco – rel. Presidente –

Dott. DI BLASI Antonino – Consigliere –

Dott. GRECO Antonio – Consigliere –

Dott. CARACCIOLO Giuseppe – Consigliere –

Dott. TERRUSI Francesco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 29243-2007 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12 presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope

legis;

– ricorrente –

contro

IRAIA IST. RIUNITI ASSIST. INABILE ANZIANI, in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA

LAZIO 20-C presso lo studio dell’avvocato COGGIATTI CLAUDIO, che lo

rappresenta e difende unitamente all’avvocato BIANCHI NICOLA, giusta

delega in calce;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 59/2007 della COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. di

PARMA, depositata il 05/06/2007;

Preliminarmente il Presidente informa che il Consigliere MARIAIDA

PERSICO si è collocata a riposo. Nomina pertanto sè medesimo

relatore nel presente procedimento;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

26/10/2011 dal Presidente e Relatore Dott. MARCO PIVETTI;

udito per il ricorrente l’Avvocato GIACOBBE DANIELA, che ha chiesto

l’accoglimento del ricorso;

udito per il resistente l’Avvocato COGGIATTI CLAUDIO, che ha chiesto

il rigetto del ricorso;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

GAMBARDELLA Vincenzo, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

MOTIVI DELLA DECISIONE

L’I.R.A.I.A. (Istituto Riuniti di Assistenza per Inabili ed Anziani del Comune di Parma impugnò il silenzio rifiuto opposto dall’Agenzia delle entrate all’istanza di rimborso della somma di Euro 953.887 corrisposta erroneamente per plusvalenza del D.P.R. n. 917 del 1986, ex artt. 81 e 82 in relazione ad una cessione di terreni per atto del 15 febbraio 2002. L’istituto deduceva che l’imposizione era derivata dal l’aver omesso di indicare quale valore iniziale l’importo risultante dall’applicazione della L. n. 448 del 2001, art. 7.

La pretesa al rimborso dell’istituto comunale venne riconosciuta fondata dal giudice tributario nei due gradi.

Contro la sentenza della Commissione tributaria regionale ha proposto ricorso l’Agenzia delle entrate.

La L. n. 448 del 2001, art. 7 stabilisce, al comma 1, che “agli effetti della determinazione delle plusvalenze e minusvalenze di cui all’art. 81, comma l, lett. a) e b), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, per i terreni edificabili e con destinazione agricola posseduti alla data del 1 gennaio 2002, può essere assunto, in luogo del costo o valore dì acquisto, il valore a tale data determinato sulla base di una perizia giurata di stima, cui si applica l’art. 64 c.p.c., redatta da soggetti iscritti agli albi degli ingegneri, degli architetti, dei geometri, dei dottori agronomi, degli agrotecnici, dei periti agrari e dei periti industriali edili, a condizione che il predetto valore sia assoggettato ad una imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, secondo quanto disposto nei commi da 2 a 6”.

Il successivo comma 4, stabilisce che “la perizia, unitamente ai dati identificativi dell’estensore della perizia e al codice fiscale del titolare del bene periziato, nonchè alle ricevute di versamento dell’imposta sostitutiva, è conservata dal contribuente ed esibita o trasmessa a richiesta dell’Amministrazione finanziaria. In ogni caso la redazione ed il giuramento della perizia devono essere effettuati entro il termine del 16 dicembre 2002”.

L’Agenzia delle entrate propone ricorso dando atto che la perizia era datata in data anteriore al rogito ma aggiungendo che essa era stata asseverata successivamente alla stipulazione. L’agenzia ripropone la tesi disattesa dei giudici di merito e cioè che per avvalersi del beneficio di cui all’art. 7 la perizia deve essere asseverata prima dell’atto di cessione.

La tesi non ha supporto nel testo normativo nè può giovarsi di alcun fondamento logico. Essa è stata espressa in una circolare, che è peraltro prova di efficacia normativa.

P.Q.M.

– rigetta il ricorso;

– condanna l’Agenzia delle entrate alle spese del grado, liquidate in Euro 4.000, oltre a 200 per spese.

Così deciso in Roma, il 26 ottobre 2011.

Depositato in Cancelleria il 30 dicembre 2011

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA