Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 30729 del 27/11/2018

Cassazione civile sez. VI, 27/11/2018, (ud. 04/10/2018, dep. 27/11/2018), n.30729

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Presidente –

Dott. ORICCHIO Antonio – Consigliere –

Dott. CARRATO Aldo – Consigliere –

Dott. PICARONI Elisa – Consigliere –

Dott. GRASSO Giuseppe – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 20623-2017 proposto da:

COSTA VIOLA DI C.R.C. & C. SAS, in persona del

legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in

ROMA, piazza Cavour, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE DI

CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato MARCELLO MORACE;

– ricorrente –

contro

P.V.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 333/2017 della CORTE D’APPELLO di REGGIO

CALABRIA, del 28 novembre 2016;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non

partecipata del 04 ottobre 2018 dal Consigliere Relatore dott.

Giuseppe GRASSO.

Fatto

RITENUTO

che con la sentenza di cui in epigrafe, la Corte d’appello di Reggio Calabria dichiarò inammissibile l’impugnazione proposta dalla s.a.s. Costa Viola di C.R.C. & C. nei confronti di P.V. e avverso la sentenza di primo grado, con la quale C.R. e C.M.C., nella qualità, la prima, di socio accomandatario e, la seconda, di socio accomandante della Agricola Costa Viola di C.R. & C. s.a.s., erano state condannate a conformare a legge talune luci;

che, a correzione di materiale errore, il Tribunale aveva successivamente integrato la sentenza nella parte in cui nella stessa risultava omesso che R. e C.M.C. erano state condannate nelle rispettive qualità di socie della “Agricola Costa Viola di C.R. & C. S.a.s.”;

che la Corte locale aveva ritenuto che la società appellante non era legittimata all’impugnazione poichè la società “Agricola Costa Viola di C.R. & C. S.a.s., seppure modificata in Costa Viola di C.R.C. & C. S.a.s.” non era stata parte del giudizio di primo grado;

che avverso la statuizione d’appello ricorre la Costa Viola di C.R.C. & C. s.a.s. illustrando due censure, con le quali, sotto il profilo della violazione e falsa applicazione dell’art. 339 c.p.c., in relazione all’art. 2304 c.c., e dell’omessa motivazione circa un punto decisivo e controverso, lamenta l’erroneità della declaratoria, per non avere la Corte locale valutato, siccome chiarito da questa Corte (sent. n. 13584/2017), che la società ricorrente non avrebbe potuto essere considerata estranea al giudizio, stante che, invece, andava ritenuta intranea, tenendo conto del complessivo tenore della decisione di primo grado;

che il P. non ha svolto difese in questa sede.

Diritto

CONSIDERATO

che il ricorso merita di essere accolto sulla base di quanto segue:

– questa Corte ha già avuto modo di chiarire che la legittimazione proporre l’impugnazione, o a resistere ad essa, spetta solo a chi abbia assunto la veste di parte nel giudizio di merito, secondo quanto risulta dalla decisione impugnata, tenendo conto sia della motivazione che del dispositivo, a prescindere dalla sua correttezza e corrispondenza alle risultanze processuali nonchè alla titolarità del rapporto sostanziale, purchè sia quella ritenuta dal giudice nella sentenza della cui impugnazione si tratta (Sez. 5, n. 13584, 30/5/2017, Rv. 644356; conf. n. 20789/2014);

– nel caso di specie non è dubbio che nella sentenza di primo grado le due C. assunsero la veste di sode della “Agricola Costa Viola di C.R. & C. s.a.s.”, e, in particolare la R., correttamente individuata quale legale rappresentante, in quanto socia accomandataria, e, pertanto, la sentenza, tenendo conto della motivazione, oltre che del dispositivo, siccome emendato con la correzione dell’errore omissivo, risulta emessa nei confronti della predetta società, la quale, non potendo essere considerata estranea al giudizio, avrebbe dovuto ritenersi legittimata all’impugnazione;

– invero, siccome questa Corte ha avuto modo di chiarire, poichè all’interno delle società di persone la soggettività giuridica riveste una funzione unicamente strumentale, volta a consentire alla pluralità di soci una unitarietà delle forme d’azione, deve considerarsi regolarmente instaurato il contraddittorio tutte le volte in cui, indipendentemente dalla formale citazione a mezzo del rappresentante, risultino personalmente convenuti in giudizio tutti i soci, facendo poi stato la pronuncia emessa nei confronti di questi anche nei riguardi della società (Sez. 3, n. 8399, 27/5/2003, Rv. 563606; conf., Sez. 2, n. 15229, 20/7/9005; Sez. 1, n. 7886, 5/4/2006);

considerato che, pertanto, la decisione d’appello deve essere cassata con rimessione degli atti, assegnandosi al Giudice del rinvio di regolare anche le spese di legittimità.

P.Q.M.

accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d’appello di Reggio Calabria, altra sezione, anche per le spese di legittimità.

Così deciso in Roma, il 4 ottobre 2018.

Depositato in Cancelleria il 27 novembre 2018

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA