Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 30729 del 21/12/2017
Civile Ord. Sez. 2 Num. 30729 Anno 2017
Presidente: MIGLIUCCI EMILIO
Relatore: ORICCHIO ANTONIO
ORDINANZA
sul ricorso 14879-2012 proposto da:
CRISTOFANILLI ROSA (CRSRS062A71E472X), elettivamente
domiciliata in ROMA, VIA FRANCESCO DELL’ANNO 10,
presso lo studio dell’avvocato ALBERTO MARIO MOIO,
rappresentata e difesa dall’avvocato MICHELE GUIDI;
– ricorrente contro
GRASSETTO COSTRUZIONI S.p.A (c.f. 01261590242)
2017
1600
5L
in
persona del legale rappresentante pro tempore, che è
stata incorporata dalla GRASSETTO CASA S.p.A.,
elettivamente domiciliata in ROMA, VIA MONTESANTO 68,
presso lo studio dell’avvocato PIERLUIGI ANGELONI, che
la rappresenta e difende unitamente all’avvocato
Data pubblicazione: 21/12/2017
ARNALDO FALCONI;
– controrícorrente
–
avverso la sentenza n. 5013/2011 della CORTE D’APPELLO
di ROMA, depositata il 23/11/2011;
udita la relazione della causa svolta nella camera di
ORICCHIO.
consiglio del 31/05/2017 dal Consigliere Dott. ANTONIO
Rilevato che :
è stata impugnata la sentenza n. 5013/2011 della Corte di
Appello di Roma con ricorso fondato su tre ordini di motivi
e resistito con controricorso della parte intimata.
Giova, anche al fine di una migliore comprensione della
del tipo di decisione da adottare, quanto segue.
L’odierna ricorrente Cristofanilli adiva Tribunale di Latina al
fine di ottenere la deciaratoria di acquisto in proprio favore,
per intervenuta usucapione, di un piccolo fondo in atti
specificamente individuato.
Il Tribunale di prima istanza rigettava la domanda e la Corte
di Appello di Roma, con la gravata decisione, rigettava il
gravame interposto dalla medesima Cristofanilli,
confermando l’impugnata sentenza.
Parte ricorrente ha depositato memoria.
Il P.G., alla stregua della propria depositata requisitoria, ha
concluso per il rigetto del ricorso.
Lo stesso viene deciso ai sensi dell’art. 375, ult. co . c.p.c.
con ordinanza in camera dì consiglio non essendo stata
rilevata la particolare rilevanza delle questioni di diritto in
ordine alle_ quali la Corte deve pronunciare.
Considerato che
1.- Con il primo motivo del ricorso si censura genericamente
il vizio di “violazione del principio di disponibilità della prova”
fattispecie in giudizio, riepilogare , in breve e tenuto conto
Il motivo è del tutto inammissibile.
Lo stesso manca, innanzitutto, dei dovuti riferimenti
normativi alla cui stregua si prospetta l’esposta censura.
Quest’ultima, in ogni caso, è generica e tende ad una
revisione del congruo e motivato giudizio
già dato da
Al riguardo vanno richiamati i condivisi principi già affermati
da questa Corte, secondo cui ” con la proposizione del
ricorso per cassazione il ricorrente non può rimettere in
discussione, contrapponendone uno difforme,
l’apprezzamento fatto dai giudici di merito ” ( Cass. civ.,
Sez. VI – Quinta, Sent. 7 aprile 2017 , n. 9097 ).
Il motivo è, quindi, inammissibile.
2.- Con il secondo motivo del ricorso si deduce il vizio di
“mancata valutazione delle prove e emergenze processuali e
violazione art. 2697, 2° co. C.c.”
Il motivo é infondato e va respinto.
Con lo stesso non appare invero censurata una omissione di
una prova o emergenza processuale, ma -viceversa- la .
valutazione che di tali elementi sia stata svolta del Giudice
del merito.
Non ricorre, quindi, la lamentata violazione della invocata
norma di cui all’art. 2697 c.c..
Tale violazione –
bene ribadire
in punto, il seguente
condiviso principio- “si configura solo nella ipotesi in cui il
entrambi i giudici del merito.
Giudice abbia attribuito l’onere della prova ad una parte
diversa da quella che ne è gravata, secondo le regole
dettate da quella norma , non quando – a seguito di una
valutazione delle acquisizioni istruttorie- abbia viceversa
ritenuto che la parte onerata abbia o meno assolto tale
Al riguardo va ribadito, ancora, il principio di cui alla
sentenza di questa Corte innanzi citata, secondo
“l’apprezzamento
cui
dei fatti dei giudici dei merito, tratto
dall’analisi degli elementi disponibili ed in sé coerente, non
può essere rimesso in discussione dal ricorrente
contrapponendone uno difforme, atteso che l’apprezzamento
dei fatti e delle prove è sottratto al sindacato di legittimità” .
3.- Con il terzo motivo si lamentala violazione art. 112
c.p.c..
Secondo parte ricorrente il Giudice del merito avrebbe
pronunciato oltre le eccezioni sollevate in giudizio.
Vi sarebbe stata, in altre parole, una attività sostitutiva rispetto -agli oneri probatori delle parti- ad opera dei Giudice
del merito.
Il motivo non è fondato.
Nella fattispecie si verteva in tema di domanda di
• usucapione : il Giudice investito della controversia, proprio
al fine dell’accertamento dell’intervenuta usucapione, non
poteva che valutare la sussistenza degli elementi costitutivi
onere. ( Cass. 16 maggio 2007, n. 11216).
della stessa e, quindi, considerare anche l’eventuale
interruzione del necessario possesso.
Tanto anche a prescindere da quelle che erano le eccezioni
sollevate in giudizio, giacche – va ribadito- l’eventuale
interruzione
del
possesso
rientra
nell’ambito
completo accertamento della compiuta usucapione.
Il motivo va, dunque, respinto.
4.- Il ricorso deve, quindi, essere rigettato.
5.- Le spese seguono la soccombenza e si determinano così
come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte
rigetta il ricorso
e condanna la ricorrente al
pagamento in favore della contro ricorrente delle
spese dei giudizio, determinate in C 3.200,00, di cui
200,00 per esborsi, oltre spese generali nella misura
del 15% ed accessori come per legge.
Così deciso nella Camera di Consiglio della Seconda
Sezione Civile della Corte Suprema di Cassazione il
31 maggio 2017.
izAc_e/Ler
dell’accertamento che il Giudice doveva svolgere ai fine dei