Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 30728 del 30/12/2011

Cassazione civile sez. trib., 30/12/2011, (ud. 18/10/2011, dep. 30/12/2011), n.30728

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ADAMO Mario – Presidente –

Dott. BERNARDI Sergio – Consigliere –

Dott. VIRGILIO Biagio – Consigliere –

Dott. CIRILLO Ettore – rel. Consigliere –

Dott. COSENTINO Antonello – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 19282-2008 proposto da:

COMUNE DI RIMINI in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente

domiciliato in ROMA VIALE GIULIO CESARE 14, presso lo studio

dell’avvocato BARBANTINI MARIA TERESA, rappresentato e difeso

dall’avvocato ELENA FABBRI, giusta delega a margine;

– ricorrente –

contro

SEIR DI PROTTI ROBERTO SAS in persona del socio accomandatario ed

amministratore unico, elettivamente domiciliato in ROMA VIALE MAZZINI

55, presso lo studio dell’avvocato LINGUITI ALBERTO, che lo

rappresenta e difende unitamente all’avvocato FILIBERTI LUIGI, giusta

delega in calce;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 87/2007 della COMM.TRIB.REG. di BOLOGNA,

depositata il 03/03/2008;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

18/10/2011 dal Consigliere Dott. ETTORE CIRILLO;

udito per il ricorrente l’Avvocato BARBANTINI, delega Avvocato

FABBRI, che ha chiesto l’accoglimento;

udito per il resistente l’Avvocato FIDONE, delega Avvocato FILIBERTI,

che ha chiesto il rigetto;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. DEL

CORE SERGIO, che ha concluso per l’accoglimento del primo motivo del

ricorso, assorbiti gli altri.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Il 7 settembre 2001 il Comune di Rimini notificava alla S.E.I.R. di Protti Roberto s.a.s., per gli anni dal 1995 al 1998, avvisi di rettifica dell’imponibile a fini dell’ICI, ricalcolato sulla rendita di 28.198,55 Euro. L’interessata non impugnava gli avvisi, ma chiedeva al Comune la rateizzazione del dovuto. Sennonchè, in data 16 settembre 2002, l’Agenzia del Territorio rettificava d’ufficio la rendita attribuita, riducendola da 28.198,55 a 7.282,04 Euro.

Indi, la contribuente chiedeva il rimborso di quanto pagato e il Comune rigettava l’istanza del 20 settembre 2002 con provvedimento che, impugnato dalla società, era rigettato dalla CTP di Rimini sul presupposto dell’avvenuta definitività degli atti impositivi. Su gravame della contribuente, la CTR dell’Emilia Romagna ha accolto l’appello con sentenza del 3 marzo 2008 che, annullando il provvedimento di diniego del rimborso, ha ordinato al Comune appellato di rimborsare all’impugnante 44.202,44 Euro, oltre ad accessori. Ha motivato la decisione ritenendo che il Comune si fosse avvantaggiato di un errore dell’Amministrazione Finanziaria, che aveva creato un indebito arricchimento, al quale si poteva porre rimedio con l’istanza di rimborso avanzata dalla contribuente, nel termine triennale dal pagamento dell’indebito.

Ha aggiunto che, se era vero che la rettifica d’ufficio della rendita errata da parte dell’Agenzia del Territorio era intervenuta dopo la definitività degli avvisi, era pur vero che la rettifica aveva effetto sin dal 15 luglio 1983.

Propone ricorso per cassazione, affidato a tre motivi e memoria, il Comune di Rimini; la contribuente resiste con controricorso e memoria.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

A. Con il primo e assorbente motivo, corredato da idoneo quesito, il Comune fondatamente denuncia plurime violazioni di legge (D.Lgs. 54 del 1992, artt. 19 e 21; L. n. 342 del 2000, art. 74, comma 2; D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 5, comma 2 e art. 13; artt. 2033, 2041, 2946), proponendo due rilievi:

a) In primo luogo, sostiene che è inammissibile il ricorso proposto dal contribuente contro il diniego di rimborso, quando sia stato omesso il ricorso contro i presupposti di accertamento dell’ente impositore.

b) In secondo luogo e in ogni caso, sostiene che detto ricorso, nelle specie, è infondato poichè, in difetto di tempestiva impugnazione degli avvisi di accertamento per maggiore imposta ICI emessi dal Comune – pure seguiti da modifica da parte dell’Ufficio Tecnico Erariale della rendita catastale, sopravvenuta successivamente all’accoglimento dell’istanza di rateizzazione della somma accertata ed al parziale pagamento della stessa da parte del privato – legittimamente viene denegata dall’ente impositore la richiesta di rimborso del contribuente, in conformità al D.Lgs. n. 546 del 1992, artt. 19 e 21, della L. n. 342 del 2000, art. 74, comma 2, del D.Lgs. n. 504 del 2002, art. 5, comma 2 e art. 13, nonchè in osservanza dei principi di definitività degli atti e di certezza delle entrate, non trovando applicazione nella fattispecie gli artt. 2033, 2041 e 2946 c.c..

B. Il motivo è fondato.

C. In tema di ICI, le risultanze catastali definitive non dovute a mutamenti dello stato e della destinazione dei beni, individuati quali circostanze storicamente sopravvenute, o a correzioni di errori materiali di fatto, persino se sollecitate all’ufficio dal contribuente, conseguendo all’originaria acquiescenza di quest’ultimo alle operazioni catastali sono soggette alla regola di carattere generale, funzionale alla natura della rendita catastale di presupposto per la determinazione e la riscossione dei redditi tassabili nei singoli periodi d’imposta, della loro efficacia a decorrere dall’anno d’imposta successivo a quello nel corso del quale le modifiche medesime sono state annotate negli atti catastali (cosiddetta messa in atti), ricavabile dal D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, art. 5, comma 2, in forza del quale per ciascun atto d’imposizione devono assumersi le rendite quali risultanti in catasto al primo gennaio dell’anno di imposizione (Sez. 5 nn. 17863 del 2010, 20734 del 2006, 20854 e 18023 del 2004).

D. A tali principi va data ulteriore continuità, non essendovi ragione per discostarsene atteso cha nella specie la rettifica delle rendita da parte dell’UTE è addirittura avvenuta d’ufficio, senza alcuna sollecitazione delle contribuente, che non ha neppure impugnato gli atti impositivi notificati dal Comune sulla scorta della rendita originariamente stabilita dagli uffici erariali.

E. Del resto, il processo tributario, pur comportando un giudizio su rapporti, può essere instaurato soltanto mediante impugnazione di specifici atti, con la conseguenza del formarsi di preclusioni a seguito del mancato esercizio, nei termini decadenziali, del diritto d’impugnazione (Sez. 5 n. 6254 del 2004).

F. Nè vale invocare le ordinarie norme civilistiche, sia perchè è inammissibile nel contenzioso tributario cigni pretesa fondata sull’indebito arricchimento (art. 2041), essendo tali controversie devolute al giudice civile (Sez. 5 n. 16937 del 2007), sia perchè in tema d’indebito tributario vige un regime speciale previsto dalle singole leggi d’imposta o, comunque, in difetto, dalle norme sul contenzioso tributario, il che impedisce l’applicazione della disciplina prevista per l’indebito di diritto comune (art. 2033; cfr.

Sez. 5 n. 15840 del 2006).

G. Inoltre, la L. 21 novembre 2000, n. 342, art. 74, comma 2, per gli atti che abbiano comportato attribuzione o modificazione della rendita, adottati entro il 31 dicembre 1999, il ricorso di cui al D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 2, comma 3, e successive modificazioni, avverso gli atti di attribuzione o di modificazione delle rendite, resi definitivi per mancata impugnazione, può essere proposto entro il termine di sessanta giorni decorrenti dalla data di entrata in vigore della legge stessa. Il che conferma lo sussistenza di uno specifico filtro impugnatorio (Sez. 5 n. 11094 del 2008, sugli effetti retroattivi della domanda).

H. Si aggiunga che il medesimo comma 2 stabilisce che “non si fa luogo in alcun caso a rimborso di importi comunque pagati”.

I. Inoltre, il comma 1, stabilisce che, a decorrere dal 1 gennaio 2000, gli atti comunque attributivi o modificativi delle rendite catastali per terreni e fabbricati sono efficaci solo a decorrere dalla loro notificazione, a cura dell’ufficio del territorio competente, ai soggetti intestatari della partita, il che esclude, nella specie, la retrodatazione al 1983 degli effetti della rettifica erariale del 2002, ritenuta invece dalla CTR. J. Nè può venire in riguardo, nella specie, il potere di autotutela tributaria, il cui esercizio è assolutamente discrezionale e il cui mancato esercizio è conseguentemente insindacabile (Sez. 5 n. 13412 del 2000; Sez. U n. 2870 del 2009).

K. L’accoglimento del primo e principale motivo di ricorso della P.A. comporta l’assorbimento delle altre censure, logicamente subordinate;

sicchè, cassata la sentenza d’appello e rilevata la non necessità di ulteriori accertamenti di fatto, va rigettata nel merito della domanda introduttiva della contribuente in applicazione dell’art. 384 c.p.c..

L. La particolarità della vicenda amministrativa e il ruolo decisivo rivestito in essa da organismo estraneo all’odierna vertenza (l’Agenzia del Territorio) fanno stimar equa la compensazione integrale di tutte le spese processuali.

P.Q.M.

La Corte accoglie il primo motivo e, assorbiti gli altri, cassa la sentenza impugnata; decidendo nel merito, rigetta la domanda della contribuente. Compensa le spese processuali di tutti i gradi.

Così deciso in Roma, il 18 ottobre 2011.

Depositato in Cancelleria il 30 dicembre 2011

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