Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 30728 del 29/10/2021

Cassazione civile sez. VI, 29/10/2021, (ud. 14/09/2021, dep. 29/10/2021), n.30728

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CONTI Roberto Giovanni – Presidente –

Dott. CAPRIOLI Maura – rel. Consigliere –

Dott. LA TORRE Maria Enza – Consigliere –

Dott. DELLI PRISCOLI Lorenzo – Consigliere –

Dott. RAGONESI Vittorio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 12684-2020 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende, ope legis;

– ricorrente –

contro

IS.RI. ENTERPRAISIS SRL, in persona dell’amministratore unico pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA N. RICCIOTTI 11,

presso lo studio dell’avvocato MICHELE SINIBALDI, rappresentata e

difesa dall’avvocato MASSIMO CIRULLI;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 13/01/2019 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE DI ABRUZZO, depositata il 14/01/2019;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non

partecipata del 14/09/2021 dal Consigliere Relatore Dott. MAURA

CAPRIOLI.

 

Fatto

Ritenuto che:

La CTR dell’Abruzzo, con sentenza n. 13/2019, rigettava l’appello proposto dall’Agenzia delle Entrate avverso la decisione della CTP di Chieti con cui era stato accolto il ricorso della società IS.RL. Enterpraisis s.r.l. avente ad oggetto l’avviso di accertamento relativo alla contestazione dell’omessa contabilizzazione di una plusvalenza di Euro 423.154,00 nonché l’indebita deduzione di costi per Euro 73.770,00 e l’indebita detrazione di Iva con riferimento al periodo di imposta 2013.

Il giudice di appello in sede di ricostruzione della vicenda rilevava che la società aveva stipulato un atto di compravendita in data (OMISSIS) e successivamente a distanza di quattro veniva redatta una scrittura fra le stesse parti che riduceva il prezzo di credito con contestuale emissione di un nota di credito di ammontare corrispondente alla riduzione del prezzo con l’indicazione della causa e dei termini.

In questo quadro riteneva di confermare la decisione impugnata alla luce delle motivazioni offerte per tale comportamento dalla contribuente (far figurare un prezzo superiore per ottenere un finanziamento maggiore).

Osservava che detta scrittura era opponibile all’Amministrazione in munita di data certa evidenziando che detta scrittura non aveva natura modificativa ma chiaramente ricognitiva della volontà delle parti quale era stata espressa 4 giorni prima comprovata anche dalla parziale restituzione del prezzo.

L’agenzia delle Entrate propone con tre motivi l’impugnazione della sentenza cui resiste con controricorso la società contribuente.

Diritto

Considerato che:

Con il primo motivo si deduce la nullità della sentenza omessa motivazione in ordine alle reali ragioni economiche dell’operazione, violazione dell’art. 132 c.p.c., n. 4, e del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 36, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4.

Si lamenta che la CTR avrebbe affrontato la questione relativamente all’opponibilità della scrittura privata al fisco risolvendola positivamente.

Si sostiene che detta scritture, se pur opponibile al Fisco non avrebbe contenuto valide ragioni dal momento che il conseguimento di un mutuo superiore avrebbe comportato l’emersione di una plusvalenza di gran lunga inferiore rispetto a quella riferibile al prezzo emergente dal contratto registrato.

Con il secondo motivo si denuncia la decisione per grave illogicità della motivazione ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, sostenendo che l’iter argomentativo a base della decisione sarebbe illogico posto che una volta considerata l’identità volontà nei due atti non sarebbe comprensibile il rilievo dato all’opponibilità dell’atto non registrato rispetto a quello registrato.

Con un terzo motivo si deduce l’omessa pronuncia sotto il profilo della violazione dell’art. 112 c.p.c..

Si rileva che la CTR non si sarebbe pronunciata in ordine alla non deducibilità dei costi di urbanizzazioni sostenuti dalla società acquirente nel proprio esclusivo interesse prima della stipula dell’atto di vendita.

Costi che avrebbero dovuto esaurire i loro effetti esclusivamente nella sfera economica della società acquirente l’immobile che di fatto risulta l’unica ed effettiva beneficiaria dei relativi diritti acquisiti.

Preliminarmente si deve rilevare la tempestività del ricorso alla luce della sospensione introdotta dal D.L. n. 119 del 2018, art. 6 comma 11, e della ulteriore sospensione disposta dal D.L. n. 18 del 2020, art. 83, e dal D.L. n. 23 del 2020, art. 36, adottato per contrastare l’emergenza covid.

La sentenza impugnata è stata depositata in data 14.1.2019 non notificata sicché ai sensi del richiamato art. 6, comma 11, i termini per impugnare venivano sospesi per nove mesi cui si aggiungevano quelli introdotti dalla normativa successiva per la pandemia dal 9/3/2020 all’11/5/2020 disposta, dal D.L. n. 18 del 2020, art. 83, convertito dalla L. n. 27 del 2020, e del D.L. n. 23 del 2020, art. 36, convertito dalla L. n. 40 del 2020).

La notifica del ricorso effettuata in data 11.5.2020, come si evince dall’allegato al predetto ricorso, deve ritenersi tempestiva in quanto eseguita prima della scadenza del termine lungo di sei mesi.

I primi due motivi che denunciano la nullità della sentenza sotto diverse angolazioni sono infondati.

Giova ricordare che è denunciabile in cassazione solo l’anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all’esistenza della motivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali. Tale anomalia si esaurisce nella “mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico”, nella “motivazione apparente”, nel “contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili” e nella “motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile”, esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di “sufficienza” della motivazione (Cass., Sez. Un., 7 aprile 2014, n. 8053). E dunque nulla, per violazione dell’art. 132 c.p.c., n. 4, e dell’art. 118 disp. att. c.p.c., la sentenza in cui sia totalmente omessa, per materiale mancanza, la parte della motivazione riferibile ad argomentazioni rilevanti per individuare e comprendere le ragioni, in fatto e in diritto, della decisione (Cass. 22 giugno 2015, n. 12864), mentre la motivazione è solo apparente, e la sentenza è nulla perché affetta da error in procedendo, quando, benché graficamente esistente, non renda, tuttavia, percepibile il fondamento della decisione, perché recante argomentazioni obbiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento, non potendosi lasciare all’interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetiche congetture (Cass., Sez. Un., 3 novembre 2016, n. 22232).

Tale anomalia non ravvisabile nel caso in esame avendo la CTR spiegato le ragioni del suo convincimento incentrato sul fatto che attraverso la successiva scrittura perfettamente opponibile all’Amministrazione finanziaria in quanto munita di data certa le parti aveva inteso ribadire la volontà già manifestata in precedenza con la scrittura registrata precisando che il fine della redazione del secondo scritto rispondeva all’esigenza non commendevole di ottenere un finanziamento per un importo superiore.

Nessuna illogicità è dato ravvisare nel ragionamento seguito dalla Corte meritale la quale alla luce della contestazioni sollevate dall’Ufficio e aveva rilevato una plusvalenza assumendo come prezzo di vendita quello indicato nell’originaria scrittura registrata.

Il terzo motivo è fondato.

L’Ufficio aveva espressamente criticato con un espresso motivo riprodotto, in ossequio al principio di autosufficienza, la non deducibilità dei costi di urbanizzazione sostenuti dalla società acquirente prima della stipula dell’atto di vendita e su tale censura la CTR non ha formulato alcuna valutazione.

Il vizio di omessa pronuncia su una domanda o eccezione di merito, che integra una violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato ex art. 112 c.p.c., infatti si ha quando vi sia omissione di qualsiasi decisione su di un capo di domanda, intendendosi per capo di domanda ogni richiesta delle parti diretta ad ottenere l’attuazione in concreto di una volontà di legge che garantisca un bene all’attore o al convenuto e, in genere, ogni istanza che abbia un contenuto concreto formulato in conclusione specifica, sulla quale deve essere emessa pronuncia di accoglimento o di rigetto (Cass., Sez. I, 13 giugno 1972, n. 1853; Cass., Sez. V, 16 maggio 2012, n. 7653; Cass., Sez. VI-5, 27 novembre 2017, n. 28308).

Alla stregua delle considerazioni sopra esposte la sentenza in accoglimento del terzo motivo va cassata e rinviata alla CTR dell’Abruzzo, in diversa composizione anche per le spese di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il terzo motivo; rigetta i primi due; cassa la decisione impugnata e rinvia alla CTR dell’dell’Abruzzo, in diversa composizione anche per le spese di legittimità.

Così deciso in Roma, il 14 settembre 2021.

Depositato in Cancelleria il 29 ottobre 2021

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