Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 30728 del 27/11/2018

Cassazione civile sez. VI, 27/11/2018, (ud. 04/10/2018, dep. 27/11/2018), n.30728

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Presidente –

Dott. ORICCHIO Antonio – Consigliere –

Dott. CARRATO Aldo – Consigliere –

Dott. PICARONI Elisa – Consigliere –

Dott. GRASSO Giuseppe – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 20040-2017 proposto da:

Z.G., elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE BRUNO

BUOZZI, 87, presso lo studio dell’avvocato MASSIMO COLARIZI, che lo

rappresenta e difende unitamente agli avvocati LAURA GRANZOTTO,

MICHELE PEDOJA;

– ricorrente –

contro

B.L., B.F., B.P., G.D.

elettivamente domiciliati in ROMA, CORSO TRIESTE 155, presso lo

studio dell’avvocato SANDRO VERDUCHI, rappresentati e difesi

dall’avvocato DONATELLA FERRARO;

– controricorrenti –

contro

BA.PR., S.R., B.E.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 309/2017 della CORTE D’APPELLO di VENEZIA,

depositata il 06 febbraio 2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 04 ottobre 2018 dal Consigliere Relatore dott.

Giuseppe GRASSO.

Fatto

RITENUTO

che con la sentenza di cui in epigrafe la Corte d’appello di Venezia rigettò l’appello proposto da Z.G. avverso la statuizione di primo grado, che aveva confermato la tutela possessoria accordata a B.L., B.F., B.P. e G.D. nei confronti dell’appellante, condannato a rimuovere la catena che impediva il passaggio sulla stradina di cui in ricorso;

che avverso la statuizione d’appello Z.G. avanza ricorso basato su triplice censura, ulteriormente illustrata da memoria;

che gli intimati resistono con controricorso.

Diritto

CONSIDERATO

che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile sulla scorta delle considerazioni di cui appresso:

con l’osmotico complesso censuratorio costituito dai primi due motivi viene allegata violazione e falsa applicazione dell’art. 1168 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, assumendosi che la intrapresa azione a tutela del possesso avrebbe dovuto essere dichiarata tardiva, poichè prima dell’apposizione della catena erano stati compiuti da parte dello Z. una convergente pluralità di atti diretti a restringere e, comunque, rendere più difficoltoso il passaggio degli odierni resistenti, con la conseguenza che il collocamento, in data 8 maggio 2012, delle catene “rappresentava in realtà solo l’ultimo atto di uno spoglio iniziato, ininterrottamente continuato, diverso tempo prima”;

con il terzo motivo viene denunziato omesso esame di un fatto controverso e decisivo, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 5, in quanto la sentenza non aveva preso in considerazione la circostanza che lo Z. “sin dal 2009/2010 aveva apposto a chiusura della stradina di cui è causa impedimenti rappresentati da fettuccine di nylon, catenelle e corde”;

per contro deve rilevarsi che:

a) la evocazione della regola dettata dall’art. 1168 c.c., perciò solo non determina nel giudizio di legittimità lo scrutinio della questione astrattamente evidenziata sul presupposto che l’accertamento fattuale operato dal giudice di merito giustifichi il rivendicato inquadramento normativo, essendo, all’evidenza, occorrente che l’accertamento fattuale, derivante dal vaglio probatorio, sia tale da doversene inferire la sussunzione nel senso auspicato dal ricorrente;

b) diversamente, come accade qui, nella sostanza, peraltro neppure efficacemente dissimulata, la doglianza investe inammissibilmente l’apprezzamento delle prove effettuato dal giudice del merito, in questa sede non sindacabile, neppure attraverso l’escamotage dell’evocazione (peraltro, non esplicitata) dell’art. 116 c.p.c., in quanto, come noto, una questione di violazione o di falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. non può porsi per una erronea valutazione del materiale istruttorio compiuta dal giudice di merito, ma, rispettivamente, solo allorchè si alleghi che quest’ultimo abbia posto a base della decisione prove non dedotte dalle parti, ovvero disposte d’ufficio al di fuori dei limiti legali, o abbia disatteso, valutandole secondo il suo prudente apprezzamento, delle prove legali, ovvero abbia considerato come facenti piena prova, recependoli senza apprezzamento critico, elementi di prova soggetti invece a valutazione (cfr., da ultimo, Sez. 6-1, n. 27000, 27/12/2016, Rv. 642299);

c) la sentenza impugnata con sufficiente puntualità, sulla scorta delle risultanze istruttorie, chiarisce (si vedano le pagg. 10 e 11) che fino alla data dell’8 maggio 2012 il transito attraverso la stradella non risultava impedito dalle buche e dagli avvallamenti (che il ricorrente qui assume di aver volontariamente praticato);

d) la questione, quindi, all’evidenza, è stata presa in esame dal Giudice, il che rende destituito di ogni fondamento l’evocazione del vizio di cui al n. 5 cit.;

e) questa Corte ha già avuto modo di chiarire che nel caso di spoglio o turbativa posti in essere con una pluralità di atti, il termine utile per l’esperimento dell’azione possessoria decorre dal primo di essi soltanto se quelli successivi, essendo strettamente collegati e connessi, devono ritenersi prosecuzione della stessa attività; altrimenti, quando ogni atto – presentando caratteristiche sue proprie – si presta ad essere considerato isolatamente, il termine decorre dall’ultimo atto (in applicazione di tale principio, la Corte ha ritenuto correttamente motivata la sentenza di merito, la quale aveva negato qualsiasi collegamento tra l’atto di spoglio consistito nella chiusura di una strada con catena sorretta da paletti, e l’analoga chiusura con cavo e lucchetto che si affermava esistente due anni prima dello spoglio, ma della quale non era stata provata la persistenza) – Sez. 2, n. 8148, 23/5/2012, Rv. 622430; conf., Sez. 6, n. 20134, 17/8/2017, Rv. 615701-t;

considerato che, di conseguenza, siccome affermato dalle S.U.”. (sent. n. 7155, 21/3/2017, Rv. 643549), lo scrutinio ex art. 360-bis c.p.c., n. 1, da svolgersi relativamente ad ogni singolo motivo e con riferimento al momento della decisione, impone, come si desume in modo univoco dalla lettera della legge, una declaratoria d’inammissibilità, che può rilevare ai fini dell’art. 334 c.p.c., comma 2, sebbene sia fondata, alla stregua dell’art. 348-bis c.p.c. e dell’art. 606 c.p.p., su ragioni di merito, atteso che la funzione di filtro della disposizione consiste nell’esonerare la Suprema Corte dall’esprimere compiutamente la sua adesione al persistente orientamento di legittimità, così consentendo una più rapida delibazione dei ricorsi “inconsistenti”;

considerato che spese legali debbono seguire la soccombenza e possono liquidarsi, in favore dei controricorrenti siccome in dispositivo, tenuto conto del valore e della qualità della causa, nonchè delle attività espletate;

considerato che, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, (inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1,comma 17) applicabile ratione temporis (essendo stato il ricorso proposto successivamente al 30 gennaio 2013), ricorrono i presupposti per il raddoppio del versamento del contributo unificato da parte del ricorrente, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

P.Q.M.

dichiara il ricorso inammissibile e condanna il ricorrente al pagamento, in favore dei resistenti, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida, in favore dei controricorrenti, in Euro 5.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00, e agli accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, il 4 ottobre 2018.

Depositato in Cancelleria il 27 novembre 2018

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