Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 30728 del 21/12/2017


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Civile Ord. Sez. 2 Num. 30728 Anno 2017
Presidente: MIGLIUCCI EMILIO
Relatore: ORICCHIO ANTONIO

ORDINANZA

sul ricorso 19025-2013 proposto da:
F.F.U.

S.n.c.

di

FERRARA GAETANO e

F.LLI

c.f.

02114150309, in persona del legale rappresentante pro
tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA C.
FRACASSINI 4, presso lo studio dell’avvocato
ALESSANDRA NERI, rappresentata e difesa dall’avvocato
LUIGI GENOVESE;
– ricorrente contro

2017
1597

9R

NASSIZ

AMERINO,

NSSMRN37A04H629W,

elettivamente

domiciliato in ROMA, VIA NOMENTANA 251, presso lo
studio dell’avvocato FRANCESCO SIBILLA, rappresentato
e difeso dall’avvocato DIEGO MODESTI;

Data pubblicazione: 21/12/2017

- con troricorrenti. nonchè contro

ROSOLEN MARIO, DE PAOLI TATIANA, BADIALE FEDERICO,
SORRENTI CLAUDIO, BUSE’ LEVCHENKO MARYNA, FERRARA
GAETANO, ZENERO ANNA MARIA, MIHELI MICHAL, KOVALOVA

– intimati –

avverso l’ordinanza della CORTE D’APPELLO di TRIESTE,
depositata il 08/05/2013, R.G.n. 824/2012, Rep.n.
464/2013;
udita la relazione della causa svolta nella camera di
consiglio del 31/05/2017 dal Consigliere Dott. ANTONIO
ORICCHIO.

MARCELA;

Rilevato chd :
a seguito di – Ordinanza ex art. 348 bis c.p.c. della Corte di
Appello di Trieste (che dichiarava l’inammissibilità del
gravame) è stata impugnata la sentenza n. 71/2012 del
Tribunale di Udine – Sezione Distaccata di Palmanova ;

controricorso della sola parte Nassiz, non avendo svolto
attività le rimanti parti intimate.

9

Giova, anche al fine di una migliore comprensione della
fattispecie in giudizio, riepilogare , in breve e tenuto conto
del tipo di decisione da adottare, quanto segue .
L’odierno contro ricorrente Nassiz conveniva in giudizio la
odierna ricorrente s.n.c. ed altre parti per declaratoria di
inesistenza di una servitù a carico di una stradina di sua
proprietà ed a favore della parti convenute.
Il tribunale di prima istanza accoglieva la domanda
affermando che “non sussisteva alcuna servitù “.
L’adita Corte di Appello di Trieste, a seguito di gravame,
della FFU s.n.c., con ordinanza ex art. 348 bis c.p.c. del 40
aprile 2013 dichiarava il proposto appello inammissibile in
assenza di ragionevole probabilità accoglimento (ritenendo,
fra l’altro, fondamentale -quale sostanziale ratio della
decisione adottata- le risultanze d’elle deposizioni rese dai
testi Prez e Tustulin ).

il ricorso è fondato su tre ordini di motivi e resistito con

Il ricorso viene deciso ai sensi dell’art. 375, ult. co . c.p.c.
con ordinanza in camera di consiglio non essendo stata
rilevata la particolare rilevanza delle questioni di diritto in
ordine alle quali la Corte deve pronunciare.
Considerato che :
Con il primo motivo del ricorso si censura il vizio di

violazione dell’art. 102 c.p.c. per “mancata integrazione
contraddittorio in fattispecie di litisconsorzio necessario”
Il motivo non è fondato.
La Corte di Appello, col proprio prqvvedimento, ha chiarito
che la formulata domanda di negatoria servitutis non aveva
ad oggetto la particella 41/2 di guisa che è del tutto
irrilevante il relativo assetto proprietario.
Inoltre va evidenziato che l’eventuale presenza in giudizio di
altre parti sarebbe stata necessaria solo se si deduceva 2
si contro verteva in tema di intervenuta usucapione, non
nell’ipotesi -come quella per cui è causa- in cui si
9
controverte per negare la servitù.
Il motivo va, pertanto, respinto.
2.-

Con il secondo

motivo del ricorso si denuncia la

violazione dell’art. 112 c.p.c. in relazione all’art. 360, n. 4
c.p.c.
Si lamenta, in sostanza, una pretesa omessa pronuncia su
domanda riconvenzionale della 5.n.c,

per ottenere la

1.-

declaratoria di intervenuta usucapione della servitù di
passaggio sulla stradina per cui è causa.
La sentenza (v. : pag. 7) del Tribunale di prima istanza si è
pronunciata sulla domanda di usucapione relativa alla
particella 41/2 escludendo i requisiti di un possesso ad

alle univoche risultanze delle espletate prove.
Non vi è stata, quindi, alcuna violazione dell’art. 112 c.p.c..
Il motivo -risolvendosi, quanto al resto, in una diversa
ricostruzione in fatto- va, pertanto, respinto.
3.-

Con il terzo motivo dei ricorso si deduce il vizio di

violazione degli artt. 1028 e 1062 c.r..
Viene svolta censura attinente alla pretesa errata
“saltuarietà” (così come valutata dal Giudice del merito)
dell’esercizio del passaggio con esclusione utilitas.
Trattasi

di

censure su

valutazione,

in fatto,

già

congruamente svolta e logicamente motivata dal Giudice del
merito.
Il motivo è, quindi, inammissibile.
4.-

Alla Stregua di quanto innanzi esposto, affermato e

ritenuto il ricorso va rigettato.
5.- Le spese seguono la soccombenza e si determinano così
come da dispositivo.
6.-

Sussistono i presupposti per il versamento, da parte

della società ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di

usucapionem, specie -come innanzi già accennato- in base

contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso
principale, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13 del
D.P.R. n. 115/2002.
P.Q.M.
La Corte

pa’gamento in favore del controricorrente delle spese
del giudizio, determinate in C 2.700,00, di cui C
200,00 per esborsi, oltre spese generali nella misura
del 15% ed accessori come per legge.
Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del D.P.R. n. 115 del
2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il
versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo
a titolo . di contributo unificato pari a quello dovuto per il
ricorso principale, a norma del comma 1 bis dello stesso
art. 13.
Così deciso nella Camera di Consiglio della Seconda
Sezione Civile della Corte Suprema di Cassazione -il
31 maggio 2017.

e

,p

rigetta il ricorso e condanna,ia società ricorrente al

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