Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 30727 del 30/12/2011

Cassazione civile sez. trib., 30/12/2011, (ud. 18/10/2011, dep. 30/12/2011), n.30727

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ADAMO Mario – Presidente –

Dott. BERNARDI Sergio – Consigliere –

Dott. VIRGILIO Biagio – Consigliere –

Dott. CIRILLO Ettore – rel. Consigliere –

Dott. COSENTINO Antonello – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 8491-2008 proposto da:

COMUNE DI RIMINI in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente

domiciliato in ROMA VIALE GIULIO CESARE 14, presso lo studio

dell’avvocato BARBANTINI MARIA TERESA, rappresentato e difeso

dall’avvocato FABBRI ELENA, giusta delega a margine;

– ricorrente –

contro

B.A.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 18/2007 della COMM.TRIB.REG. di BOLOGNA,

depositata il 14/12/2007;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

18/10/2011 dal Consigliere Dott. ETTORE CIRILLO;

udito per il ricorrente l’Avvocato BARBANTINI, delega Avvocato

FABBRI, che ha chiesto l’accoglimento;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. DEL

CORE Sergio, che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso in

subordine rigetto.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza n. 18/1/07 del 14 febbraio 2007 la CTR dell’Emilia Romagna ha accolto l’appello proposto da B.A. nei confronti del Comune di Rimini, annullando sette avvisi di accertamento per imposta comunale sulla pubblicità per gli anni 2003 e 2004. Ha motivato la decisione ritenendo che, considerato che non era stata data prova della persistenza della sosta e dell’impossibilità a circolare di un carrello/rimorchio pubblicitario, era condivisibile l’assunto del contribuente, secondo cui nella fattispecie l’imposta comunale sulla pubblicità doveva essere versata, così come era stato fatto, al diverso Comune di residenza del contribuente (D.Lgs. n. 507 del 1993, art. 13, comma 2).

Il 19 marzo 2008 ha proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi e memoria, il Comune di Rimini; B.A. non si è costituito.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

In applicazione del decreto del Primo Presidente in data 22 marzo 2011, il Collegio ha disposto che sia adottata una motivazione semplificata: Il ricorso va disatteso.

1.-Con riguardo al primo motivo – per violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 507 del 1993, artt. 12 e 13, D.P.R. n. 495 del 1992, art. 205, artt. 2700 e 2697 c.c., art. 115 c.p.c. – si rileva che il mezzo è inammissibile.

1.1.-Manca, infatti, un vero e proprio, idoneo quesito di diritto, avente le caratteristiche individuate da plurime decisioni delle Sezioni Unite e delle Sezioni Semplici di questa Corte: la difesa municipale si limita, infatti, a evidenziare in grassetto” le righe finali dell’esposizione del motivo (pag. 8), quale “formulazione …

del quesito di diritto”.

1.2.-Questo, per essere correttamente formulato, deve invece comprendere l’indicazione sia della “regula iuris” adottata nel provvedimento impugnato, sia del diverso principio che la parte ricorrente assume corretto e che si sarebbe dovuto applicare in sostituzione del primo. La mancanza, evidente nella specie, anche di una sola delle due suddette indicazioni rende il ricorso inammissibile (Cass. n. 24339 del 30/09/2008).

1.3.-Invero il quesito, contrariamente all’odierna formulazione, deve investire in pieno la “ratio decidendi” della sentenza impugnata e proporre un’alternativa di segno opposto (Cass. n. 4044 del 19/02/2009), altrimenti risolvendosi in una tautologia o in un interrogativo circolare (Sez.U, n. 28536 del 02/12/2008), se non addirittura – come nella specie – in una proposizione puramente assertiva “Si applica il D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, art. 12 al complesso pubblicitario “carrello di supporto e sovrastante pannello”, inidoneo alla circolazione per dimensioni non conformi al D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, art. 205 e costituente per peculiari caratteristiche e modalità di utilizzo – comprovate da accertamenti tributari – cartello pubblicitario installato in sede fissa”.

2.-Anche con riguardo al secondo motivo di ricorso – per vizi motivazionali sulle peculiarità strutturali del mezzo pubblicitario in questione e sulla sua idoneità alla circolazione – si rileva che il mezzo è inammissibile, perchè difetta di autosufficienza.

2.1.-Manca, infatti, la necessaria trascrizione delle parti salienti delle fonti probatorie asseritamente idonee a contrastare l’assunto della CTR, secondo cui non era stata offerta dal Comune la prova della persistenza della sosta e dell’impossibilità a circolare del controverso carrello/rimorchio pubblicitario.

2.2.-A seguito di tale omissione, questa Corte – la quale non può desumere “aliunde”, neppure dalla stessa sentenza impugnata, gli elementi di giudizio necessari alla decisione che non risultino dal ricorso – non è stata messa in condizione di svolgere il suo compito istituzionale, dandosi luogo all’inammissibilità del motivo ex art. 366 c.p.c., nn. 3 e 4 (Sez. 2, Sentenza n. 16132 del 02/08/2005).

2.3.-Analogo difetto di autosufficienza v’è anche riguardo ad asserite prove fotografiche, atteso che il ricorrente, nel riferirsi a dette prove, non ne ha fornito le indicazioni essenziali, in quanto la Corte di cassazione non può provvedere alla ricerca delle stesse negli incarti processuali (Sez. 3, Sentenza n. 7938 del 12/06/2001).

3.-Concludendo, il ricorso deve essere interamente disatteso per la manifesta inammissibilità dei motivi; nessuna pronunzia va adottata sulle spese in assenza di attività difensiva da parte del contribuente.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Così deciso in Roma, il 18 ottobre 2011.

Depositato in Cancelleria il 30 dicembre 2011

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