Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 30727 del 27/11/2018

Cassazione civile sez. II, 27/11/2018, (ud. 12/10/2018, dep. 27/11/2018), n.30727

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CORRENTI Vincenzo – Presidente –

Dott. BELLINI Ubaldo – Consigliere –

Dott. PICARONI Elisa – Consigliere –

Dott. CASADONTE Annamaria – rel. Consigliere –

Dott. DONGIACOMO Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 1567/2016 proposto da:

B.R., elettivamente domiciliato in Roma, Via Giovanni

Bettolo 4, presso lo studio dell’avvocato Fabrizio Brochiero

Magrone, rappresentato e difeso dagli avvocati Andrea Balzani,

Giancarlo Migani;

– ricorrente –

contro

Unione Dei Comuni Valmarecchia ex lege domiciliata in Roma p.zza

Cavour, presso la cancelleria della Corte di cassazione e

rappresentata e difesa dall’avvocato Carlo Caparrini;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1377/2015 del Tribunale di Rimini, depositata

il 06/11/2015;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

12/10/2018 dal Consigliere Dott. Annamaria Casadonte.

Fatto

RILEVATO

che:

– il presente giudizio trae origine dall’opposizione avverso il verbale di accertamento della violazione dell’art. 142 C.d.S., comma 9, per superamento di 62 km/h al limite di velocità consentito, proposta da B.R. nei confronti dell’Unione dei Comuni Valle del Marecchia avanti al giudice di Pace di Rimini;

– all’esito del giudizio di primo grado il giudice di pace con la sentenza 528 del 10 aprile 2012 accoglieva ricorso annullando il verbale di accertamento opposto;

– proponeva appello avverso la predetta pronuncia l’unione dei comuni e il tribunale di Rimini quale giudice d’appello accoglieva l’impugnazione e rigettava l’posizione ritenendo, diversamente da quanto fatto dal giudice di prime cure, che il posizionamento della segnaletica immobile previsto al fine di avvertire l’utenza stradale delle operazioni di controllo della velocità in corso, era stata eseguita in conformità al dettato normativo di quell’art. 31 del regolamento C.d.S.;

– osservava ancora il giudice d’appello che l’opponente aveva riproposto quale unico motivo di opposizione al verbale di accertamento, la circostanza inerente la asserita non visibilità della postazione di controllo della pattuglia; tale contestazione era stata ritenuta infondata non potendosi escludere che la pattuglia composta da agenti giunti in loco in uniforme con l’auto di ordinanza non fosse stata adeguatamente percepita non a causa della intenzione degli stessi di nascondersi bensì a seguito della velocità assolutamente spropositata considerato lo stato dei luoghi, tenuta dall’opponente;

– la cassazione della sentenza d’appello n. 1377 pubblicata il 6 novembre 2015 è stata chiesta da B.R. con ricorso notificato il 4/1/2016 ed articolato sulla base di quattro motivi cui resiste con controricorso l’Unione dei Comuni Valmarecchia;

– in prossimità dell’udienza il ricorrente ha depositato memoria ex art. 380 bis c.p.c..

Diritto

CONSIDERATO

che:

– con il primo motivo il ricorrente deduce la violazione o falsa applicazione in relazione alla legge 168/2002, alla L. n. 160 del 2007, art. 142 C.d.S., comma 6 bis, D.P.R. n. 495 del 1992, art. 79, per avere il giudice d’appello illegittimamente ritenuto corretto il posizionamento della segnaletica che avvisava della presenza dei dispositivi di rilevamento della velocità;

– il motivo appare inammissibile perchè, come rilevato dal controricorrente, non censura un vizio nell’interpretazione degli artt. 79 ed 81 C.d.S. e del D.M. 15 agosto 2007, quanto, piuttosto, la valutazione di fatto svolta dal giudice d’appello sulla base delle risultanze probatoria acquisite nel processo (documentazione fotografica, dichiarazioni testimoniali);

– peraltro la conclusione del giudice d’appello è conforme alla consolidata giurisprudenza secondo la quale in materia di accertamento di violazioni delle norme sui limiti di velocità, compiuta a mezzo di apparecchiatura di controllo comunemente denominata “autovelox”, del D.M. 15 agosto 2007, art. 2 – secondo cui dell’installazione dei dispositivi o mezzi tecnici di controllo deve essere data preventiva informazione agli automobilisti – non stabilisce una distanza minima per la collocazione dei segnali stradali o dei dispositivi di segnalazione luminosi, ma solo l’obbligo della loro istallazione con adeguato anticipo rispetto al luogo del rilevamento della velocità, in modo da garantirne il tempestivo avvistamento; ne consegue che la distanza tra segnali stradali o dispositivi luminosi e la postazione di rilevamento deve essere valutata in relazione allo stato dei luoghi (Cass. 25769/2013; id. 20327/2018);

– con il secondo motivo si censura la violazione e falsa applicazione della L. n. 168 del 2002, L. n. 160 del 2007, D.P.R. n. 495 del 1992, artt. 79 e 81, art. 142 C.d.S., comma 6 bis, laddove la sentenza impugnata aveva ritenuto rispettato l’obbligo di visibilità della pattuglia di controllo ed escluso che gli agenti si fossero “furbescamente” appostati in uno spiazzo laterale, oltre il limite esterno della carreggiata ed all’ombra di folta vegetazione;

– con il terzo motivo si censura l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio ed oggetto di discussione tra le parti in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, nonchè la nullità della sentenza o del procedimento ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, laddove il giudice del gravame non avrebbe adeguatamente valutato la posizione della pattuglia, ad avviso di parte ricorrente non conforme alle previsioni normative;

– i motivi secondo e terzo possono essere esaminati congiuntamente perchè relativi alla solo censura riproposta in sede di impugnazione dall’allora appellato: essi sono infondati perchè, come già osservato con riguardo al primo motivo, attingono alla valutazione di merito svolta dal tribunale ed insindacabile in questa sede se non nei limiti in cui è ancora ammesso il vizio motivazionale a seguito della riforma dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 (cfr. Cass. S.U. 8053/2014);

– nel caso di specie si è al di fuori della motivazione inesistente od apparente, avendo il giudice argomentato la conclusione sulla base della documentazione fotografica, non contestata, unitamente ad altre circostanze di fatto (v. pag. 4 della sentenza);

– con il quarto motivo il ricorrente censura l’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio ed oggetto di discussione tra le parti in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, attinente la questione dell’omessa taratura dello strumento di rilevazione della velocità;

– il motivo appare inammissibile perchè il ricorrente non dimostra dove ha tempestivamente riproposto la questione in appello;

– il ricorrente infatti, avrebbe dovuto, trattandosi di questione di cui non si fa cenno nella sentenza impugnata, al fine di evitarne una statuizione di inammissibilità per novità della censura, non solo allegare l’avvenuta loro deduzione innanzi al giudice di merito, ma anche, in ossequio al principio di specificità del motivo, indicare in quale atto del giudizio precedente lo abbia fatto, onde dar modo alla Suprema corte di controllare “ex actis” la veridicità di tale asserzione prima di esaminare il merito della suddetta questione (cass. 15430/2018; 23675/2013);

– atteso l’esito sfavorevole di tutti i motivi, il ricorso deve essere respinto e, in applicazione del principio di soccombenza, parte ricorrente va condannata alla rifusione delle spese di lite a favore della controparte nella misura liquidata in dispositivo;

– ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso; condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese di lite a favore di parte contro ricorrente e liquidate in Euro 700,00 di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre 15% per rimborso spese generali ed accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 12 ottobre 2018.

Depositato in Cancelleria il 27 novembre 2018

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