Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 30727 del 26/11/2019

Cassazione civile sez. III, 26/11/2019, (ud. 03/07/2019, dep. 26/11/2019), n.30727

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente –

Dott. OLIVIERI Stefano – Consigliere –

Dott. RUBINO Lina – Consigliere –

Dott. GRAZIOSI Chiara – Consigliere –

Dott. PELLECCHIA Antonella – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 20922-2017 proposto da:

F.S., FA.AN., in proprio e quali esercenti la

potestà sul minore FA.AL., elettivamente domiciliati in

ROMA, VIA PIEVE LIGURE 48, presso lo studio dell’avvocato ENRICO

D’ANGELO, rappresentati e difesi dall’avvocato CARLO DE STAVOLA;

– ricorrenti –

contro

M.D., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA ORTI DELLA

FARNESINA 155, presso lo studio dell’avvocato CLAUDIA ZHARA BUDA,

che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato MASSIMO ZHARA

BUDA;

– controricorrente –

contro

CENTRO SERVIZI SANITARI CASSINATE;

– intimato –

avverso la sentenza n. 4292/2016 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 05/07/2016;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

03/07/2019 dal Consigliere Dott. ANTONELLA PELLECCHIA;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

FRESA Mario, l’accoglimento del o motivo di ricorso,

l’inammissibilità del 1, assorbiti gli altri;

udito l’Avvocato D’ANGELO GIANFRANCO per delega;

udito l’Avvocato ZHARA BUDA CLAUDIA.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. Nel 2002, i coniugi Fa.An. e F.S., in proprio e nella qualità di genitori esercenti la potestà sul figlio minore an., convennero in giudizio, innanzi al Tribunale di Cassino, la dottoressa M.D. e il (OMISSIS) S.r.l. al fine di sentirne dichiarare la responsabilità solidale in ordine alla mancata diagnosi di malformazione del figlio Al. durante l’esame ecografico di secondo livello eseguito in data (OMISSIS), nonchè durante il successivo esame del (OMISSIS).

Esposero che l’evidente e grave malformazione da cui era affetto il figlio Al. (configurante manifestazione di una sindrome facio-auricolo-vertebrale, connotata da marcata asimmetria facciale, nonchè dalla completa assenza del padiglione auricolare destro ed accentuata da appendici preauricolari) avrebbe provocato agli attori, anche perchè inattesa, un grave trauma psichico, con ripercussioni a livello psicologico sull’altro figlio della coppia e con l’avvenuta perdita di un’importante occasione lavorativa per Fa.An..

Chiesero pertanto il risarcimento di tutti i danni conseguenti al trauma psichico patito.

Si costituì in giudizio la M. eccependo l’infondatezza della domanda e l’insussistenza della propria responsabilità.

Si costituì pure il (OMISSIS), eccependo la nullità della citazione e, nel merito, l’infondatezza della domanda per non imputabilità della malformazione alla convenuta M., e per estraneità del Centro Servizi al rapporto medico-paziente.

Istruita la causa mediante CTU, il Tribunale di Cassino, con sentenza n. 252/2012, rigettò la domanda, affermando, da un lato, il difetto di prova in ordine al collegamento causale tra i fatti ed il danno (gli attori non avevano dimostrato che, se fossero stati informati della sindrome da cui era affetto figlio, si sarebbero avvalsi della facoltà di interrompere la gravidanza), dall’altro, che gli accertamenti peritali avevano confermato la correttezza dell’operato della dottoressa M. nell’esecuzione dell’ecografia.

2. La decisione è stata confermata dalla Corte di Appello di Roma con la sentenza n. 42927/2016, depositata il 6 luglio 2016.

La Corte d’appello, richiamata integralmente la motivazione della sentenza di primo grado, ha ulteriormente evidenziato che dalla CTU emergeva la corretta esecuzione della ecografia (il cui accertamento non era superato dai motivi di appello), nonchè il fatto che nel caso in esame non ricorrevano elementi di rischio o di sospetto tali da indicare la necessità di accertamenti ecografici più specifici, idonei ad indagare le anomalie della faccia al fine di individuare l’eventuale presenza della malformazione da cui è poi risultato affetto fa.an..

Pertanto, andava escluso che la posizione in cui si trovava il feto nel corso dell’ecografia potesse essere considerato, un fattore limitante dell’esame ed imponesse accertamenti ulteriori.

Gli stessi coniugi Fa. – F., del resto, avevano riconosciuto che le Linee Guida del 2002, da loro invocate in appello al fine di sostenere la necessità di una sistematica visualizzazione del labbro fetale, non potevano costituire parametro di valutazione nel caso di specie, risalente al 2000.

3. Avverso tale sentenza propongono ricorso in Cassazione, sulla base di quattro motivi, illustrati da memoria, i signori Fa.An. e F.S..

3.1. Resiste con controricorso la Dott.ssa M.D.. L’intimato (OMISSIS) non ha svolto difese.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

4.1. Con il primo motivo, i ricorrenti lamentano, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 4, la “nullità della sentenza per violazione dell’art. 132 c.p.c., n. 4”.

La motivazione della sentenza di appello sarebbe del tutto apparente, in quanto le questioni poste nell’atto di impugnazione (in particolare, le censure alla CTU circa la valutazione della correttezza dell’esame ecografie rispetto ai canoni di diligenza esigibili) non sarebbero state affrontate dalla Corte territoriale, la quale avrebbe invece adotto considerazioni non conferenti con l’oggetto del giudizio.

Il giudice non si sarebbe espresso in ordine alle deduzioni degli appellanti secondo cui l’esame non era stato eseguito correttamente perchè effettuato con apparecchiatura obsoleta, e perchè, già in base alle linee guida vigenti alla data di esecuzione dell’ecografia, sarebbe stato prescritto lo studio della colonna vertebrale e la corretta scansione dell’estremo cefalico, per cui si sarebbero dovute rilevare, ove l’esame fosse stato condotto con la dovuta diligenza, l’anomalia vertebrale ed il grave disformismo del viso da cui era risultato affetto il figlio.

Nè la Corte aveva considerato le censure alla sentenza di primo grado con cui gli appellanti si dolevano del fatto che l’ecografia fosse stata effettuata in maniera superficiale in quanto, pur in presenza di fattori limitanti quali la presentazione cefalica e del dorso del feto, che non consentivano una completa visualizzazione, la M., invece di prescrivere un’ulteriore indagine, aveva giudicato normali anche la parte di destra del viso, che non aveva potuto vedere.

Sarebbe poi del tutto incongrua ed inconferente l’affermazione della Corte d’appello secondo cui lo studio di alcune anomalie, tra cui quella della faccia, non è prescritto in sede di ecografia morfologica.

Nel caso in oggetto, infatti, il problema non sarebbe stato quello di accertare l’obbligatorietà dello studio di tali anomalie, ma l’effettuazione del tutto errata di tale studio, culminata nella refertazione della normalità anche della faccia.

4.2. Con il secondo motivo, i ricorrenti si dolgono, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3 della violazione e falsa applicazione dell’art. 1176 c.c.

La Corte d’appello non avrebbe effettuato la valutazione dell’attività dell’ecografista alla luce dei parametri di diligenza specificamente richiesti per la medesima attività, facendo riferimento anche alle linee guida della SMOG applicabili al momento dell’esecuzione dell’ecografia per cui è causa ((OMISSIS)), che prescrivevano da parte dell’ecografista la visualizzazione di entrambe le orbite, la scansione longitudinale della colonna vertebrale e l’esame dell’estremo cefalico.

Tali verifiche non sarebbero state compiute dalla M., o sarebbero state eseguite in maniera evidentemente erronea. Se l’ecogratista avesse correttamente eseguito la scansione della colonna vertebrale dell’estremo cefalico avrebbe potuto verificare l’anomalia vertebrale ed il gravi disformismo del viso con spostamento dell’intera bozza mandibolare e quindi disporre di ulteriori accertamenti necessari, considerato che tali anomalie costituivano indice a possibile presenza della sindrome da cui era poi risultato affetto il Fa..

4.3. Con il terzo motivo, i ricorrenti censurano, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 4 la nullità della sentenza impugnata per omessa pronuncia su un motivo di appello in violazione degli artt. 112 e 113 c.p.c.

La Corte di merito non si sarebbe pronunciata sul motivo con il quale gli appellanti avevano censurato la parte della sentenza del Tribunale in cui era stato affrontato il tema della mancata allegazione, da parte degli attori, dell’intenzione di interrompere la gravidanza ove fossero stati messi nella condizione di avere tempestiva conoscenza e le Malformazioni da cui era affetto il feto.

4.4. Con il quarto motivo, i ricorrenti lamentano, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 5, l’omesso esame di fatti decisivi per il giudizio, oggetto del dibattito processuale tra le parti.

Il giudice dell’appello non avrebbe assolutamente valutato l’avvenuta erronea refertazione della normalità del profilo facciale, nonchè l’omessa repertazione delle anomalie vertebrali e la problematica dell’inidoneità dell’ecografo utilizzato per l’esecuzione degli esami per cui è causa, che sarebbe stato del tutto obsoleto.

5. Il ricorso è fondato per quanto di ragione.

Occorre esaminare prioritariamente il secondo motivo di ricorso in cui i ricorrenti si dolgono, secondo il parametro della violazione di legge, della mancata considerazione delle regole di diligenza esigibili dal professionista.

Infatti in tema di responsabilità del medico chirurgo, la diligenza nell’adempimento della prestazione professionale deve essere valutata assumendo a parametro non la condotta del buon padre di famiglia, ma quella del debitore qualificato, ai sensi dell’art. 1176 c.c., comma 2, con la conseguenza che, in presenza di paziente con sintomi aspecifici, il sanitario è tenuto a prenderne in considerazione tutti i possibili significati ed a segnalare le alternative ipotesi diagnostiche (Cfr. Cass. 30999/2018).

Inoltre in tema di responsabilità medica, il sanitario che formuli una diagnosi di normalità morfologica del feto anche sulla base di esami strumentali che non ne hanno consentito, senza sua colpa, la visualizzazione nella sua interezza, ha l’obbligo d’informare la paziente della possibilità di ricorrere ad un centro di più elevato livello di specializzazione, in vista dell’esercizio del diritto della gestante di interrompere la gravidanza, ricorrendone i presupposti.

Al riguardo la prova, pur se incombente sulla parte attrice, lamentandosi la mancata informazione da parte del medico, non può che essere di natura presuntiva quanto al grave pericolo per la salute psichica della donna che costituisce la condizione richiesta dalla legge per l’interruzione di gravidanza (Cass. 15386/2011).

Per quanto riguarda poi la responsabilità contrattuale della struttura sanitaria, incombe sul paziente che agisce per il risarcimento del danno l’onere di provare il nesso di causalità tra l’aggravamento della patologia (o l’insorgenza di una nuova malattia) e l’azione o l’omissione dei sanitari, mentre, ove il danneggiato abbia assolto a tale onere, spetta alla struttura dimostrare l’impossibilità della prestazione derivante da causa non imputabile, provando che l’inesatto adempimento è stato determinato da un impedimento imprevedibile ed inevitabile con l’ordinaria diligenza (Cfr. da ultimo Cass. 2416/2019; Cass. 26700/2018).

Ebbene, sulla base di detti principi, nel caso di specie e con riferimento alla sentenza impugnata, la corte capitolina non si fa carico di approfondire adeguatamente gli aspetti pure richiamati in sentenza relativi alla posizione di vertice e al dorso orientato a destra che erano stati prospettati dagli appellanti come fattori limitanti l’indagine. Questi aspetti vengono sbrigativamente liquidati come fattori che non potevano essere qualificabili come tali e che non implicavano accertamenti ulteriori, ma ciò non è in sintonia con una corretta e adeguata valutazione della diligenza dell’ecografista, se solo si considera che proprio il dorso orientato a destra ha impedito l’esame del relativo profilo facciale ove, maggiormente, si sono poi evidenziate le gravi malformazioni lamentate dagli odierni ricorrenti. E neppure chiarisce il perchè sulla base di quanto detto, l’ecografista aveva poi refertato la normoconformazione delle orbite, la normalità del profilo fetale, la normoconformazione di labbra e narici etc.

5.1. Assorbiti gli altri motivi.

6. La Corte, accoglie il ricorso per quanto di ragione, cassa la sentenza impugnata come in motivazione, rinvia alla Corte di Appello di Roma, in diversa composizione, anche per le spese di questo giudizio.

P.Q.M.

la Corte accoglie il ricorso per quanto di ragione, cassa la sentenza impugnata come in motivazione, rinvia alla Corte di Appello di Roma, in diversa composizione, anche per le spese di questo giudizio.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 3 luglio 2019.

Depositato in Cancelleria il 26 novembre 2019

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