Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 30727 del 21/12/2017


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Civile Ord. Sez. 2 Num. 30727 Anno 2017
Presidente: PETITTI STEFANO
Relatore: GRASSO GIUSEPPE

ORDINANZA

sul ricorso 10751-2015 proposto da:
BALZANO GIOVANNI, AMBROSETTI ENRICO, ARCELLA CIRO,
ERCOLANO ANTONIO, GUIDA PASQUALE, PICARELLA DOMENICO,
PAUDICE DOMENICO, QUARTUCCIO MARIO, SAVINO GENNARO,
SOLOFRA FRANCESCO, STINGA PIETRO, TINENZO GIUSEPPE,
VERDOLIVA MICHELE, LUONGO RAFFAELE, ORTOLO GIOVANNI,
elettivamente domiciliati in ROMA, VIALE MAZZINI 114/B,
presso lo studio dell’avvocato GIOVAMBATTISTA FERRIOLO,
2017
1541

che li rappresenta e difende unitamente all’avvocato
FERDINANDO EMILIO ABBATE;

Q.

ricorrenti –

contro

MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE, in persona del
Ministro pro tempore;

Data pubblicazione: 21/12/2017

- intimato –

avverso il decreto della CORTE D’APPELLO di ROMA,
depositato il 16/10/2014, R.G.V.G. n. 52406/13, Rep.n.
9198/14;
udita la relazione della causa svolta nella camera di
consiglio del 25/05/2017 dal Consigliere Dott. GIUSEPPE

GRASSO.

Ritenuto che la Corte d’appello di Roma, con decreto depositato il
16/10/2014, rigettò la domanda d’indennizzo avanzata da Giovanni

Balzano, Enrico Ambrosetti, Ciro Arcella, Antonio Ercolano, Pasquale
Guida, Domenico Picarella, Domenico Paudice, Mario Quartuccio,
Gennaro Savino, Francesco Solofra, Pietro Stinga, Giuseppe Tinenzo,

irragionevole durata del giudizio svoltosi innanzi al T.A.R. Campania e
Consiglio di Stato;
che la Corte locale premetteva che doveva trovare applicazione
l’art. 54, comma 2, d. I. n. 112/2008, siccome modificato dal d. Igs.
n. 104/2010, per effetto del quale la istanza di prelievo nel giudizio
amministrativo presupposto costituisce condizione di proponibilità
della domanda, trovandosi il processo amministrativo pendente in
secondo grado alla data di entrata in vigore dell’ultima riforma del
2010, e che, nella specie, risalendo la istanza in parola al 28/10/2010
e, successivamente, al 26/10/2011, la domanda andava giudicata
improponibile per il periodo antecedente, con la conseguenza che non
essendo trascorso un tempo irragionevole dal deposito della prima
istanza a quella della domanda per l’equa riparazione, la pretesa non
poteva essere accolta;
che avverso l’anzidetto decreto propongono ricorso Giovanni
Balzano, Enrico Ambrosetti, Ciro Arcella, Antonio Ercolano, Pasquale
Guida, Domenico Picarella, Domenico Paudice, Mario Quartuccio,
Gennaro Savino, Francesco Solofra, Pietro Stinga, Giuseppe Tinenzo,
Michele Verdoliva, Raffaele Luongo e Giovanni Ortolo, prospettando
unitaria censura;
che L’Amministrazione interessata non ha svolto difese;
considerato che la censura, con la quale i ricorrenti denunziano la
violazione e la falsa applicazione, degli artt. 2 della I. n. 89/01 e 54,
del d. I. n. 112, 25/6/2008, per essere stato assegnato efficacia
retroattiva al d. I. n, 112/08 e successive modifiche, è fondato:

3

Michele Verdoliva, Raffaele Luongo e Giovanni Ortolo per la dedotta

questa Corte ha già avuto modo di chiarire che ai sensi dell’art.
54, comma 2, d.l. n. 112/2008, come modificato dall’art. 3, comma
23, dell’allegato 4 al d. Igs. n. 104/2010, nei giudizi pendenti alla
data del 16 settembre 2010 la presentazione dell’istanza di prelievo
deve precedere l’instaurazione del giudizio di equa riparazione e

periodo anteriore al deposito della medesima (Sez. 6-2, n. 16404,
5/8/2016, Rv. 640837; Sez. 6-2, n. 13554, 1/7/2016, Rv. 640246);
istanza che, avendo la funzione di manifestare interesse alla
sollecita definizione del processo, non ha necessità di essere reiterata
(Sez. 6-2, n. 20935, Rv. 632688) e può essere stata presentata dalla
controparte (Sez. 6-2, n. 21140, 19/10/2015, Rv. 636833);
poiché i ricorrenti hanno soddisfatto la condizione di procedibilità
avendo presentato l’istanza di prelievo il 28/10/2010, il periodo
anteriore di pendenza giudiziaria avrebbe dovuto essere computato,
non essendo il diritto azionato venuto in vita con una simile
limitazione, nel mentre, la legittima preclusione processuale, valevole
anche per il passato, era stata ritualmente rimossa;
considerato, pertanto, doversi cassare con rinvio la decisione
gravata, rimettendo al Giudice del rinvio il regolamento delle spese di
questo giudizio;

P.Q.M.

accoglie il ricorso; cassa e rinvia, anche per il regolamento delle
spese di questo giudizio, alla Corte d’appello di Roma, altra
composizione, cui rimette il regolamento delle spese di questo
giudizio.
Così deciso in Roma il giorno 25 maggio 2017.

condiziona la proponibilità della domanda di indennizzo anche per il

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA