Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 30726 del 26/11/2019

Cassazione civile sez. III, 26/11/2019, (ud. 03/07/2019, dep. 26/11/2019), n.30726

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente –

Dott. OLIVIERI Stefano – Consigliere –

Dott. RUBINO Lina – Consigliere –

Dott. GRAZIOSI Chiara – Consigliere –

Dott. PELLECCHIA Antonella – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 12127-2017 proposto da:

F.G., F.M., F.S.,

F.L., quali eredi della defunta G.T., elettivamente

domiciliati in ROMA, LARGO COLLI ALBANI 32, presso lo studio

dell’avvocato TANIA ROSSI, rappresentati e difesi dall’avvocato

GENNARO PIZZA;

– ricorrenti –

contro

ASSICURATORI DEI LLOYD’S, CHE HANNO ASSUNTO IL RISCHIO DI CUI ALLA

POLIZZA N. (OMISSIS), in persona del Dott. T.G. nella

qualità del rappresentante Generale per l’Italia, elettivamente

domiciliati in ROMA, VIA C. COLOMBO 440, presso lo studio

dell’avvocato FRANCO TASSONI, che li rappresenta e difende;

(OMISSIS), in persona del legale rappresentante pro tempore nonchè

Direttore Generale, elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso

la sede legale dell’Azienda, rappresentata e difesa dagli avvocati

EGIDIO MAMMONE, GIUSEPPE FRATTO, VINCENZO GAMBARDELLA;

– controricorrente –

e contro

AZIENDA REGIONALE EMERGENZA SANITARIA ARES 118;

– intimata –

avverso la sentenza n. 1284/2017 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 27/02/2017;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

03/07/2019 dal Consigliere Dott. ANTONELLA PELLECCHIA;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

FRESA Mario, che ha concluso per l’accoglimento del 2 motivo di

ricorso e l’inammissibilità del 1;

udito l’Avvocato PIZZA GENNARO;

udito l’Avvocato GAMBARDELLA VINCENZO; udito l’Avvocato TASSONI

FRANCO.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. Nel 2008, G., M., L. e F.S., in proprio e nella qualità di eredi di G.T., convennero in giudizio, innanzi al Tribunale di Roma, l’Azienda Regionale Emergenza Sanitaria Ares 118 e l'(OMISSIS) al fine di sentirli condannare, in solido tra loro, al risarcimento dei danni patiti in conseguenza del decesso della G. (coniuge di F.G. e madre degli altri attori).

Esposero che la loro congiunta, verso le ore (OMISSIS), mentre si trovava ricoverata per terapia riabilitativa presso una casa di cura privata, aveva avvertito un forte dolore toracico in sede stornale ed era stata immediatamente sottoposta ad accertamenti; che poco dopo le ore 9.00 era giunta presso l'(OMISSIS) con il sospetto di una patologia di dissecazione dell’aorta; che il personale sanitario del suddetto ospedale, eseguiti ulteriori e necessari esami specialistici, confermata la diagnosi di dissecazione aortica e dovendosi procedere con la massima urgenza ad intervento operatorio, avevano contattato l’Ares 118 per trasportare la G. in eliambulanza presso una struttura ospedaliera all’uopo attrezzata; che dai primi accertamenti risultava che la dottoressa M. del 118 avesse disposto il trasferimento presso l'(OMISSIS) malgrado avesse ricevuto dalla medesima struttura comunicazione di indisponibilità delle sale operatorie; che, ivi giunta, la G., trattenuta in attesa per due ore senza che fosse dato corso all’intervento nonostante la conclamata urgenza, alle 13:18 era deceduta. Si costituì in giudizio l'(OMISSIS), la quale sostenne di essere esente da ogni responsabilità avendo comunicato tempestivamente all’Ares 118 la propria indisponibilità ad accogliere e trattare in via di urgenza la G., dato che le sale operatorie erano già utilizzate per un altro intervento, ed avendo comunque fronteggiato l’emergenza con perizia e professionalità. Chiamò in causa i propri assicuratori Lloyd’s di Londra e Cattolica Assicurazioni S.p.a.

L’Ares 118, costituendosi in giudizio, contestò la domanda sostenendo che, fin dalle ore 9.49, aveva inviato, come prescritto dalla Delib. n. 1729 del 2002 della Regione Lazio, fax per la ricerca di un centro specializzato; che l'(OMISSIS), che era tra questi, tramite il proprio cardiochirurgo dottor R. aveva dato il proprio benestare all’invio della G.; che pertanto, l’Azienda Ospedaliera avrebbe dovuto essere dichiarata responsabile dell’esito letale sia per la mancata esecuzione, già assicurata, dell’intervento operatorio, sia per non aver prestato alla paziente adeguata cura farmacologica. Chiamò comunque in causa la propria compagnia assicuratrice Generali S.p.a.

Estesa da parte degli attori la domanda alle compagnie assicuratrici, ed espletata c.t.u. per accertare le cause del trapasso, il Tribunale adito, con sentenza n. 6049/2012, respinse la domanda ritenendo che dagli atti di causa risultasse che il personale degli enti convenuti si fosse attenuto alle prescrizioni della citata Delib. della Regione Lazio regolante le modalità da adottarsi per il trasferimento interospedaliero d’urgenza e che quindi non potesse ravvisarsi alcuna responsabilità degli stessi.

2. La decisione è stata confermata dalla Corte di Appello di Roma con la sentenza n. 1284/2017, depositata il 27 febbraio 2017.

La Corte territoriale ha innanzitutto evidenziato che già nella cartella clinica del pronto soccorso era annotato che il trasferimento all'(OMISSIS) era avvenuto nonostante la comunicata mancanza di disponibilità di una sala operatoria in terapia intensiva.

Secondo la Corte, tale annotazione non era smentita dalla circostanza, contenuta nell’atto d’appello, secondo cui al personale di elicottero, in prossimità dell’atterraggio, era giunta una telefonata, da parte del personale del medesimo (OMISSIS), con cui si comunicava la non disponibilità del posto per codice rosso e di farlo presente all’ospedale di Velletri. Detta telefonata doveva ritenersi una conferma delle comunicazioni intervenute in precedenza tra l'(OMISSIS), il (OMISSIS) e l’Ares, di cui il personale dell’elicottero non poteva essere a conoscenza.

Il giudice di secondo grado ha poi osservato che, in ogni caso, per l’indisponibilità in quel momento di strutture idonee nell’ambito della regione Lazio, un diverso comportamento dei sanitari del (OMISSIS) non avrebbe comunque posto in condizione la paziente di usufruire del necessario trattamento chirurgico.

Peraltro, come emergeva dalla ctu, al momento del trasferimento, considerato il tempo trascorso dall’insorgenza dei sintomi della malattia, le possibilità di sopravvivenza della paziente si erano ridotte del 50%. Inoltre, la G., giunta al (OMISSIS) era stata immediatamente sottoposta a terapia preparatoria all’intervento ed i F. non avevano specificato quali sarebbero stati gli esami svolti presso l’ospedale (OMISSIS), superflui in quanto già effettuati presso l'(OMISSIS).

Infine, il giudice dell’appello ha ritenuto che non sussistesse un onere dell'(OMISSIS) di provare l’indisponibilità di sale operatorie, essendo tale circostanza attestata nei fax intervenuti tra la direzione del predetto ospedale, l’Ares 118, nonchè l'(OMISSIS).

Quanto all’asserita responsabilità dell’Ares 118, secondo la Corte d’appello correttamente il Tribunale aveva ritenuto che nel caso di specie fosse stata rispettata la procedura prevista dalle norme regionali, le quali prevedono, in caso di assenza di strutture disponibili, che il paziente debba essere comunque avviato verso la struttura più competente per l’intervento.

3. Avverso tale sentenza propongono ricorso in Cassazione, sulla base di due motivi, i signori G., M., L. e F.S..

3.1. Resistono con distinti controricorsi gli assicuratori dei Lloyd’s che hanno assunto il rischio di cui alla polizza n. (OMISSIS) e l'(OMISSIS)San Camillo(OMISSIS). L’intimata Azienda Regionale Emergenza Sanitaria – Ares 118 non ha svolto difese.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

4. Deve essere preliminarmente esaminata la questione relativa alla procedibilità del ricorso ai sensi dell’art. 369 c.p.c., comma 2, n. 2, in ragione del mancato deposito della copia autentica della sentenza con la relazione di notifica, che si assume avvenuta a mezzo PEC in data 28.02.2017.

L’art. 369 c.p.c., comma 2, n. 2, prescrive che col ricorso debbano essere depositate, a pena di improcedibilità, la copia autentica della sentenza impugnata e la relazione di notificazione, qualora questa abbia avuto luogo.

Con riferimento alla notifica eseguita con modalità telematica, questa Corte ha poi affermato che, per soddisfare l’onere di deposito della copia autentica della relazione di notificazione ex art. 369 c.p.c., comma 2, n. 2, il difensore del ricorrente, destinatario della notificazione, deve estrarre copie cartacee del messaggio di posta elettronica certificata pervenutogli e della relazione di notificazione redatta dal mittente L. n. 53 del 1994, ex art. 3-bis, comma 5, attestare con propria sottoscrizione autografa la conformità agli originali digitali delle copie analogiche formate e depositare queste ultime presso la cancelleria della Corte entro il termine stabilito dalla disposizione codicistica (Cass. civ. Sez. III, Ord., 21-06-2018, n. 16325).

La ratio della norma va identificata nell’esigenza di consentire alla Corte di verificare la tempestività dell’impugnazione (tra le altre: Cass., Sez. 3, n. 19654 del 01/10/2004; Cass., Sez. 2, n. 15232 del 09/06/2008; Cass., Sez. LT., Ordinanza n. 9005 del 16/04/2009).

Qualora lo stesso ricorrente deduca che la sentenza impugnata è stata notificata ai fini del decorso del termine di impugnazione, il giudice di legittimità – indipendentemente dal riscontro della tempestività o della tardività del rispetto del termine breve (questione afferente all’ammissibilità del ricorso, che assume rilievo solo in esito alla positiva verifica della sua procedibilità; ex multis, Cass., Sez. 3, n. 20883 del 15/10/2015) – deve controllare che la parte abbia ottemperato all’onere del deposito della copia notificata del provvedimento, dovendosi invece presumere, in mancanza di specifiche asserzioni, che il ricorrente abbia esercitato il diritto di impugnazione entro il cosiddetto termine lungo e, quindi, procedere all’accertamento della sua osservanza (Cass., Sez. 3, n. 19654 del 01/10/2004).

Al riguardo, le Sezioni Unite di questa Corte hanno dapprima affermato che nell’ipotesi in cui il ricorrente, espressamente od implicitamente, alleghi che la sentenza impugnata gli è stata notificata, limitandosi a produrre una copia autentica della sentenza impugnata senza la relata di notificazione, il ricorso per cassazione dev’essere dichiarato improcedibile, restando possibile evitare la declaratoria di improcedibilità soltanto attraverso la produzione separata di una copia con la relata avvenuta nel rispetto dell’art. 372 c.p.c., comma 2 applicabile estensivamente, purchè entro il termine di cui all’art. 369 c.p.c., comma 1 e dovendosi, invece, escludere ogni rilievo dell’eventuale non contestazione dell’osservanza del termine breve da parte del controricorrente ovvero del deposito da parte sua di una copia con la relata o della presenza di tale copia nel fascicolo d’ufficio, da cui emerga in ipotesi la tempestività dell’impugnazione (Cass., Sez. U., n. 9005 del 16/04/2009).

Più recentemente le Sezioni Unite della Corte hanno parzialmente rivisto il proprio orientamento affermando che deve escludersi la possibilità di applicazione della sanzione della improcedibilità, ex art. 369 c.p.c., comma 2, n. 2, al ricorso contro una sentenza notificata di cui il ricorrente non abbia depositato, unitamente al ricorso, la relata di notifica, ove quest’ultima risulti comunque nella disponibilità del giudice perchè prodotta dalla parte controricorrente ovvero acquisita mediante l’istanza di trasmissione del fascicolo di ufficio (Cass., Sez. U., n. 10648 del 02/05/2017).

Quest’ultima decisione, peraltro, conferma parzialmente il progresso orientamento: difatti, si è confermata l’esigenza che il giudice di legittimità abbia a disposizione la relata di notificazione quando il ricorrente alleghi che la sentenza impugnata gli è stata notificata.

Anche in base al più recente orientamento, dunque, la mancata produzione della relata di notificazione costituisce motivo di improcedibilità, a meno che risulti dal ricorso che la sua notificazione si è perfezionata, dal lato del ricorrente, entro il sessantesimo giorno dalla pubblicazione della sentenza, poichè il collegamento tra la data di pubblicazione (indicata nel ricorso) e quella della notificazione del ricorso (emergente dalla relata di notificazione dello stesso) assicura comunque lo scopo, cui tende la prescrizione normativa, di consentire al giudice dell’impugnazione, sin dal momento del deposito del ricorso, di accertarne la tempestività in relazione al termine di cui all’art. 325 c.p.c., comma 2 (Cass., Sez. 6-3, n. 17066 del 10/07/2013,; analogamente, Cass., Sez. 6-3, Ordinanza n. 18645 del 22/09/2015).

L’omissione, nel caso all’esame di questo Collegio, ha invece rilievo: la sentenza è stata pubblicata il 27 febbraio 2017 e il ricorso è stato inviato alla notificazione il 2 maggio 2017. D’altra parte, sono gli stessi ricorrenti a riconoscere che nemmeno il controricorrente Assicuratori dei Llovd’s ha depositato copia della sentenza, della relazione di notifica telematica e del relativo messaggio PEC inviato ai F. (cfr. atto di deposito ai fini della procedibilità del ricorso del 1 giugno 2018, punto 1)

Nè tale principio risulta superato dalla sentenza delle S.U. di questa Corte n. 8312 del 25 marzo 2019, che si è pronunciata sui diversi casi di deposito in cancelleria, nel termine di venti giorni dall’ultima notifica: di copia analogica della decisione impugnata predisposta in originale telematico e notificata a mezzo PEC priva di attestazione di conformità del difensore L. n. 53 del 1994, ex art. 9, commi 1-bis e 1-ter, o con attestazione priva di sottoscrizione autografa; di copia della relata della notificazione telematica della decisione impugnata – e del corrispondente messaggio PEC con annesse ricevute – senza attestazione di conformità del difensore L. n. 53 del 1994, ex art. 9, commi 1-bis e 1 -ter, oppure con attestazione priva di sottoscrizione autografa; di copia analogica della decisione impugnata redatta in formato elettronico e firmata digitalmente (e necessariamente inserita nel fascicolo informatico) senza attestazione di conformità del difensore D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, ex art. 16-bis, comma 9-bis, convertito dalla L. 17 dicembre 2012, n. 221 oppure con attestazione priva di sottoscrizione autografa; di copia analogica della decisione impugnata sottoscritta con firma autografa ed inserita nel fascicolo informatico senza attestazione di conformità del difensore della L. n. 53 del 1994, ex art. 9, commi 1-bis e 1 ter, oppure con attestazione priva di sottoscrizione autografa.

Nel caso di specie, il ricorrente ha invece omesso di produrre la documentazione necessaria al fine di dimostrare la tempestività del ricorso (relata di notifica per via telematica e relativo messaggio PEC). Alla luce di quanto sopra il ricorso deve essere dichiarato improcedibile.

5. E comunque ove fossero scrutinabili i motivi il ricorso sarebbe ugualmente inammissibile.

5.1. Con il primo motivo, i ricorrenti lamentano, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3 e art. 366 c.p.c., n. 4, la motivazione illogica ed insufficiente nell’interpretazione della domanda, relativamente a punti decisivi della controversia, come tale tradottasi in violazione di legge (in particolare degli art. 132 c.p.c. e art. 118 att.).

Sarebbe priva di logica l’affermazione secondo cui il fatto che il trasferimento all'(OMISSIS) di Roma fosse avvenuto nonostante la già comunicata mancanza di disponibilità di una sala operatoria in terapia intensiva, risultante dall’annotazione nella cartella clinica dell'(OMISSIS), non sarebbe smentito dalla telefonata giunta al personale di elicottero, in prossimità dell’atterraggio da parte del personale del (OMISSIS), nella quale si comunicava la non disponibilità del posto per codice rosso e si invitava a farlo presente all'(OMISSIS).

Quest’ultimo invito, infatti, implicava necessariamente che nessun precedente avviso di indisponibilità fosse stato dato all'(OMISSIS) da parte del (OMISSIS). Pertanto, tale telefonata non poteva ritenersi come una conferma, avendo al contrario senso letterale opposto a quello datole dalla Corte territoriale.

Sarebbe poi illogica l’affermazione secondo cui i medici dell’elicottero non erano a conoscenza delle pregresse comunicazioni intervenute tra le parti, dato che non sarebbero mai partiti se l’Ares avesse dato avviso contrario.

Il motivo è inammissibile poichè la sua formulazione non rispetta i limiti di deducibilità del vizio di motivazione risultanti a seguito della novella dell’art. 360 c.p.c., n. 5, limitandosi a censurare specifiche deduzioni contenute nella sentenza impugnata e non, nel suo complesso, la motivazione in base alla quale si è esclusa la responsabilità del personale dell’Ospedale.

5.2. Con il secondo motivo, i ricorrenti lamentano la “falsa interpretazione delle norme di cui all’art. 2697 c.c., comma 2 e art. 1218 c.c. e art. 116 c.p.c. nonchè dell’art. 2.3.2. della Delib. Regione Lazio n. 1729 del 2002 per avere il giudice di appello, contrariamente alla corretta interpretazione delle leggi citate, dato credito all’affermazione del (OMISSIS) di indisponibilità delle sale operatorie quando, al contrario, questo avrebbe dovuto dimostrarla fornendo la prova di non aver potuto liberare le suddette sale”.

Contrariamente a quanto affermato dalla Corte d’appello, sarebbe esclusa l’immediatezza della comunicazione dell’indisponibilità delle sale operatorie da parte del (OMISSIS), essendo questa giunta circa un’ora e mezza dopo la richiesta.

Inoltre dagli atti processuali non risulterebbe che la Regione Lazio abbia riferito al (OMISSIS) che in quel momento non era disponibile alcuna sala operatoria nè tantomeno risulta che l’avviso di indisponibilità sia stato dato per iscritto accompagnato i precisa motivazione, nel rispetto delle norme della citata delibera regionale.

Il solo fax attestante la mancanza di disponibilità di sale operatorie sarebbe stato il comunicato per la prima volta all’Ares 118 dal (OMISSIS) solo alle 11.20, poco prima dell’arrivo dell’elicottero.

11 giudice avrebbe violato il prudente apprezzamento delle risultanze processuali anche relativamente all’ultroneità degli accertamenti effettuati presso il (OMISSIS), già eseguiti poco prima presso l'(OMISSIS), i quali avevano ritardato la cura farmacologica. Anche tale motivo è inammissibile.

Come questa Corte ha più volte ribadito, il vizio della sentenza previsto dall’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, dev’essere dedotto, a pena d’inammissibilità del motivo, giusta la disposizione dell’art. 366 c.p.c., n. 4, non solo con l’indicazione delle norme che si assumono violate ma anche, e soprattutto, mediante specifiche argomentazioni intellegibili ed esaurienti, intese a motivatamente dimostrare in qual modo determinate affermazioni in diritto contenute nella sentenza impugnata debbano ritenersi in contrasto con le indicate norme regolatrici della fattispecie o con l’interpretazione delle stesse fornite dalla giurisprudenza di legittimità, diversamente impedendo alla Corte regolatrice di adempiere al suo compito istituzionale di verificare il fondamento della lamentata violazione (Cass. civ. Sez. Unite, 22/09/2017, n. 22086).

Nella specie il ricorso non contiene alcuna dimostrazione della presenza, nella sentenza impugnata, di affermazioni che espressamente o implicitamente contrastino con la corretta interpretazione delle norme invocate nell’intestazione del motivo.

6. In conclusione, il ricorso deve essere respinto. Le spese seguono la soccombenza.

PQM

la Corte dichiara improcedibile il ricorso e condanna i ricorrenti al pagamento in favore di ciascun controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità che liquida in Euro 3.200,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200, ed agli accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente principale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del citato art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 3 luglio 2019.

Depositato in Cancelleria il 26 novembre 2019

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA