Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 30726 del 21/12/2017


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Civile Ord. Sez. 2 Num. 30726 Anno 2017
Presidente: PETITTI STEFANO
Relatore: GRASSO GIUSEPPE

ORDINANZA
sul ricorso 8451-2015 proposto da:
RUSSO CIRO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE
ANGELICO 78, presso lo studio dell’avvocato ALESSANDRO
FERRARA, rappresentato e difeso dall’avvocato SILVIO
FERRARA;
ricorrente
contro
MINISTERO

2017

DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE in persona del

Ministro pro tempore;
– intimato –

1540
DIZ

avverso il decreto n. 1480/2014 della CORTE D’APPELLO di

PERUGIA, depositato il 31/10/2014, R.G.n. 250/11;
udita la

relazione

della causa svolta nella camera di

consiglio del 25/05/2017 dal Consigliere Dott. GIUSEPPE

Data pubblicazione: 21/12/2017

GRASSO.

Ritenuto che la Corte d’appello di Perugia, con decreto depositato il
31/10/2014, rigettò la domanda d’indennizzo avanzata da Ciro Russo

per la dedotta irragionevole durata del giudizio svoltosi innanzi al
T.A.R. Lazio;
che la Corte locale premetteva che doveva trovare applicazione
l’art. 54, comma 2, d. I. n. 112/2008, siccome modificato dal d. Igs.

amministrativo presupposto costituisce condizione di proponibilità
della domanda, trovandosi il processo amministrativo pendente alla
data di entrata in vigore dell’ultima riforma del 2010, e che, nella
specie, risalendo la istanza in parola al 16/4/2010, la domanda
andava giudicata improponibile per il periodo antecedente, con la
conseguenza che non essendo trascorso un tempo irragionevole dal
deposito della istanza in parola a quella della domanda per l’equa
riparazione, la pretesa non poteva essere accolta;
che avverso l’anzidetto decreto propone ricorso il Russo,
prospettando unitaria censura;
che L’Amministrazione interessata non ha svolto difese;
considerato che la censura, con la quale il ricorrente denunzia la
violazione e la mancata applicazione, degli artt. 2 della I. n. 89/01,
54, del d. I. n. 112, 25/6/2008, convertito nella I. n. 133, 6/8/2008 e
successivamente modificato dall’art. 3, comma 23, dell’allegato n. 4,
d. Ig., n. 104 del 2/7/2010, 51, comma 2, del r.d. 17/8/1907, n. 642,
della I. n. 848/1955, 24 e 111, Costituzione, per essere stata
assegnato ingiusta efficacia retroattiva alla legge di novella, è
fondato:
questa Corte ha già avuto modo di chiarire che ai sensi dell’art.
54, comma 2, d.l. n. 112/2008, come modificato dall’art. 3, comma
23, dell’allegato 4 al d. Igs. n. 104/2010, nei giudizi pendenti alla
data del 16 settembre 2010 la presentazione dell’istanza di prelievo
deve precedere l’instaurazione del giudizio di equa riparazione e

3

n. 104/2010, per effetto del quale la istanza di prelievo nel giudizio

condiziona la proponibilità della domanda di indennizzo anche per il
periodo anteriore al deposito della medesima (Sez. 6-2, n. 16404,
5/8/2016, Rv. 640837; Sez. 6-2, n. 13554, 1/7/2016, Rv. 640246);
istanza che, avendo la funzione di manifestare interesse alla
sollecita definizione del processo, non ha necessità di essere reiterata

controparte (Sez. 6-2, n. 21140, 19/10/2015, Rv. 636833);
poiché alla data del 16 settembre 2010 la ricorrente aveva
soddisfatto la condizione di procedibilità avendo presentato l’istanza
di prelievo il 10/3/2010, il periodo anteriore di pendenza giudiziaria
avrebbe dovuto essere computato, non essendo il diritto azionato
venuto in vita con una simile limitazione, nel mentre, la legittima
preclusione processuale, valevole anche per il passato, era stata
ritualmente rimossa;
considerato che il secondo motivo, con il quale si denunzia la
violazione e falsa applicazione degli artt. 11, comma 1 e 15, del r.d.
n. 262, 16/3/1942, per essere stato violato il principio d’irretroattività
della legge ed il terzo motivo, con il quale si lamenta la violazione
della I. n. 8901, nonché dell’art. 6, § 1, Carta EDU, in quanto era
stato negato l’indennizzo a fronte del diritto allo stesso oramai
maturato, restano assorbiti dall’accoglimento del primo;
considerato, pertanto, doversi cassare con rinvio la decisione
gravata, rimettendo al Giudice del rinvio il regolamento delle spese di
questo giudizio;
P.Q.M.
accoglie il ricorso; cassa e rinvia, anche per il regolamento delle
spese di questo giudizio, alla Corte d’appello di Perugia, altra
composizione.
Così deciso in Roma il giorno 25 maggio 2017.

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(Sez. 6-2, n. 20935, Rv. 632688) e può essere stata presentata dalla

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