Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 30725 del 30/12/2011

Cassazione civile sez. trib., 30/12/2011, (ud. 18/10/2011, dep. 30/12/2011), n.30725

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ADAMO Mario – Presidente –

Dott. BERNARDI Sergio – Consigliere –

Dott. VIRGILIO Biagio – Consigliere –

Dott. CIRILLO Ettore – rel. Consigliere –

Dott. COSENTINO Antonello – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 22109-2007 proposto da:

COMUNE DI FORMIA (LT) in persona del Sindaco pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA L ANGELONI 4, presso lo studio

dell’avvocato FALZONE FRANCESCO, che lo rappresenta e difende, giusta

delega a margine;

– ricorrente –

contro

LIBERACE ROBERTO & C. SAS;

– intimato –

sul ricorso 31097-2007 proposto da:

LIBERACE ROBERTO & C. SAS in persona del suo Amministratore

Unico

legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA

VIA SORA 47, presso lo studio dell’avvocato ROSSI SERGIO,

rappresentato e difeso dall’avvocato BATTAGLIA MARIA ROSARIA, giusta

delega a margine;

– controricorrente –

contro

COMUNE DI FORMIA;

– intimato –

avverso la sentenza n. 394/2006 della COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. di

LATINA, depositata il 23/10/2006;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

18/10/2011 dal Consigliere Dott. ETTORE CIRILLO;

udito per il ricorrente l’Avvocato FALZONE, che ha chiesto

l’accoglimento;

udito per il resistente l’Avvocato BATTAGLIA, che ha chiesto il

rigetto;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. DEL

CORE Sergio, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso

principale, inammissibilità in subordine rigetto dell’incidentale.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza del 23 ottobre 2006 la CTR-Lazio (sez. Latina) ha rigettato l’appello proposto dal Comune di Formia nei confronti della soc. Liberace Roberto & C, confermando l’annullamento della cartella di pagamento per la tassa per lo smaltimento dei rifiuti per l’anno 2001.

Ha motivato la decisione ritenendo che la contribuente produceva soltanto imballaggi terziari che non rientravano tra i rifiuti urbani o assimilati, per cui doveva essere riconosciuto l’esonero dalla tassazione. Ha aggiunto che la contribuente aveva provato di conferire lo smaltimento a ditte specializzate nel recupero di rifiuti da imballaggio.

Con atto notificato il 27 luglio 2007 ha proposto ricorso per cassazione, affidato a quattro motivi, il Comune; la contribuente resiste con controricorso, notificato il 25 ottobre 2007, e contestuale ricorso incidentale, affidato a unico motivo. Entrambe le parti si difendono con memorie.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

a. Preliminarmente, riuniti i ricorsi, va accolta l’eccezione di tardività del controricorso e d’inammissibilità del ricorso incidentale, avanzata nella memoria conclusiva dalla difesa del Comune. In effetti, il termine di venti giorni per il deposito del ricorso principale, notificato il 27 luglio 2007, scadeva il 1 ottobre e dunque il successivo termine di venti giorni per la notifica del controricorso scadeva domenica 21 ottobre con proroga a lunedì 22 ottobre; invece, il controricorso è stato consegnato all’ufficiale giudiziario per la notifica il 25 ottobre 2007, quando il termine prescritto dell’art. 370 c.p.c. era irrimediabilmente spirato. De deriva che il ricorso incidentale è inammissibile e che, sul piano difensivo, è residuata per la contribuente solo la possibilità di discutere oralmente.

b. Passando all’esame del ricorso principale, con il primo motivo, il Comune denuncia violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 22 del 1997, art. 21, comma 7, sostituito dalla L. n. 179 del 2002, art. 23, e connessi vizi motivazionali (art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5). Sostiene che la CTR, nel ritenere che la privativa comunale non si applica alle attività di recupero dei rifiuti urbani ed assimilati, è incorsa in errore , atteso che il novellato comma 7, art. 21 è applicabile solo dal 1 gennaio 2003.

c. Con il secondo motivo, il ricorrente denuncia plurime violazioni di legge ex art. 360 c.p.c., n. 3 (D.Lgs. n. 22 del 1997, art. 21 comma 2, lett. e-g) e comma 7; artt. 49 e 57) e sostiene che il Comune di Formia ha emanato la Delib. C.C. 10 luglio 1998, n. 60 con la quale esso ha esercitato il potere, previsto dal D.Lgs. n. 11 del 1997, art. 21, comma 2 – lett. g), di assimilare ai rifiuti urbani i rifiuti prodotti dalle attività economiche di cui all’elenco 1.1.1.- lett.a) della Delib. Interministeriale 27 luglio 1984; sicchè sarebbe pienamente legittimo l’atto impositivo emesso nei confronti della soc. Liberace. Inoltre, la contribuente afferma che la CTR era incorsa, oltre che in errori di diritto, anche in ultrapetizione, per aver rilevato che si verteva in tema di rifiuti terziari senza che ciò fosse stato addotto dalla contribuente, e in vizi motivazionali (art. 360 c.p.c., nn. 1 e 5).

d. Con il terzo motivo, oltre a ripercorrere i vizi di ultrapetizione e di motivazione comuni al secondo mezzo relativamente ai cd. rifiuti terziari, assume che la CTR ha erroneamente interpretato e applicato il D.Lgs. n. 22 del 1997, art. 35, atteso che, quelli prodotti dalla soc. Liberace, non rientravano nelle nozione di rifiuti “terziari”, ma in quella di rifiuti “primari” derivanti da attività economiche ed assimilati ai rifiuti urbani, atteso che essi consistevano in imballaggi del mobilio e prevalentemente cartoni (art. 360 c.p.c., nn. 1, 3 e 5).

e. Con il quarto motivo, oltre a riprendere i vizi di ultrapetizione e di motivazione comuni al secondo e terzo mezzo sui cd. rifiuti terziari, evidenzia una sorta di contraddizione logica tra le affermazioni confermative della sentenza di prime cure, atteso che, mentre la CTP aveva ritenuto l’abrogazione del regime di assimilazione dei rifiuti speciali, quali quelli prodotti dalla contribuente, la CTR aveva diversamente ritenuto che tali residui erano semplici imballaggi e, dunque, erano rifiuti terziari smaltiti tramite ditte di recupero e riutilizzo (art. 360 c.p.c., nn. 1, 3 e 5).

f. I quattro motivi, correlati tra loro, vanno esaminati congiuntamente. In primo luogo, Tutte le censure motivazionali contenute nel ricorso principale sono radicalmente inammissibili, perchè trascurano completamente che, nel vigore dell’art. 366 bis c.p.c., il motivo di ricorso per omessa, insufficiente o contrad- dittoria motivazione, proposto ai sensi dell’art. 360, n. 5, deve essere accompagnato da un momento di sintesi che ne circoscriva puntualmente i limiti, in maniera da non ingenerare incertezze in sede di formulazione del ricorso e di valutazione della sua ammissibilità; il motivo, cioè, deve contenere – a pena d’inammissibilità un’indicazione riassuntiva e sintetica, che costituisca un “quid pluris” rispetto all’illustrazione del motivo e che consenta al giudice di valutare immediatamente l’ammissibilità del ricorso (Sez. U n. 12339 del 2010). Nulla di tutto ciò è leggibile nel caso di specie, atteso che i quesiti articolati nel ricorso principale (pag. 12, 13, 16, 17, 18, 19, 21) attingono solo pretesi errori di diritto per asserite violazioni della legge sostanziale e processuale.

g. In secondo luogo, le plurime violazioni dell’art. 360 c.p.c., n. 1, denunciate nel ricorso principale (pag. 11, 12, 17, 19) sono immotivatamente introdotte, mancando finanche graficamente qualsivoglia parte espositiva che sul punto renda comprensibile il riferimento normativo a “motivi attinenti alla giurisdizione”, in realtà frutto di errore così come riconosciuto in memoria dalla stessa difesa dell’amministrazione municipale.

h. Quanto alle restanti censure, va osservato che, in tema di tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, con l’abrogazione della L. 27 luglio 1994, n. 146, art. 39, da parte della L. 24 aprile 1998, n. 128, art. 17, è divenuto pienamente operante il disposto del D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22, art. 21, comma 2, lett. g), che consente ai comuni di deliberare l’assimilazione ai rifiuti urbani di quelli non pericolosi derivanti da attività economiche, con la conseguenza che, in riferimento alle annualità di imposta successive al 1997, assumono decisivo rilievo le indicazioni dei regolamenti comunali circa la assimilazione dei rifiuti provenienti da attività industriali e commerciali a quelli urbani ordinari, senza che per tali residui rilevi il fatto di essere ceduti a terzi (Sez.5 un. 10797 del 2010 e 13228 del 2009).

i. Il Comune di Formia invoca la delibera del 10 luglio 1998, con la quale esso ha esercitato il potere, previsto dal precitato D.Lgs., il cd. “decreto Ronchi”, di assimilare ai rifiuti urbani i rifiuti prodotti dalle attività economiche di cui all’elenco 1.1.1.-lett. a) della deliberazione interministeriale del 27 luglio 1984, ivi compresi gli imballaggi primari e secondari. Assume, inoltre, che tutto ciò rileva anche ai fini dell’inquadramento dei rifiuti di imballaggio, prodotti dalla soc. Liberace, come primari e non come terziari, quali li ha, invece, ritenuti il giudice d’appello.

j. I plurimi mezzi per svariate violazioni di legge sul punto (oltre a peccare di autosufficienza mancando un’esauriente trascrizione delle fonti regolamentari) sono inammissibili per il loro intrinseco contenuto.

k. Il thema decidendum e il thema probandum della vertenza, secondo l’iter logico-giuridico seguito dai giudici d’appello, sono rappresentati dalla qualificazione dei rifiuti prodotti dalla contribuente, come imballaggi terziari. E’ pacifico che l’art. 43 del “decreto Ronchi” abbia vietato, dal 1 gennaio 1998, l’immissione di imballaggi terziari di qualsiasi natura nel normale circuito dei rifiuti solidi urbani, o assimilati, e dunque dalla relativa privativa municipale. Così non è controverso che detta esclusione sia confermata dalla stessa delibera comunale di assimilazione del 1998.

l. Quella che viene in riguardo, dunque, non è l’assimilazione ai rifiuti urbani dei rifiuti speciali, se relativi a imballaggi primari o secondari, o l’operatività della delibera comunale che a ciò abbia provveduto, in applicazione del regime transitorio del “decreto Ronchi”; quella che viene in esame è, invece, la “quaestio facti” sull’accertamento, da parte dei giudici di merito, dell’esistenza in concreto dei requisiti qualitativi che consentissero di qualificare, per l’anno d’imposta in contestazione, i rifiuti prodotti dalla contribuente (e pacificamente smaltiti a sua cura tramite ditte specializzate) come imballaggi terziari e non primari.

m. La questione non pare affatto essere stata introdotta, in via di extra o ultrapetizione, da parte della CTR, atteso che dei criteri di classificazione degli imballaggi, secondo la normativa nazionale, v’è ampio riscontro testuale nell’appello del Comune. Questo, peraltro, ricorre per cassazione sul punto, in evidente difetto di autosufficienza, senza cioè dar conto, con la necessaria trascrizione, degli atti processuali di riferimento, e in particolare dell’atto introduttivo della contribuente, rispetto alla ora denunciata ultrapetizione.

n. Sicchè, la qualificazione degli imballaggi come terziari, effettuata con accertamento di fatto insindacabile in sede di legittimità, resta confinata nello stretto perimetro della “quaestio facti”, esaminabile da questa Corte solo per insufficienza o illogicità della motivazione. Sennonchè, nella specie, la sopra rilevata inammissibilità delle censure avanzate dalla contribuente ex art. 360 c.p.c., n. 5, senza osservare l’art. 366-bis, preclude in radice l’esame di tutte le questioni ivi denunciate e, tra esse, anche quella assolutamente decisiva della terziarietà degli imballaggi.

o. La CTR, nel momento in cui “…rileva che la contribuente in sostanza produce soltanto imballaggi che ben possono qualificarsi come terziari e non primari”, compie un’autonoma cernita del materiale probatorio offertole, estendendola anche al fatto che “la contribuente ha dato prova di conferire lo smaltimento ad aziende specializzate nel recupero dei rifiuti da imballaggio” e concludendola con l’affermazione che “viene assicurato un riutilizzo degli stessi”.

p. In sintesi, il Comune contesta che gli imballaggi del mobilio commercializzato dalla società contribuente rientrasse tra quelli terziari ai sensi dell’art. 35, lett. d) del “decreto Ronchi”, ossia tra gli “imballaggi per il trasporto” secondo la definizione data anche dalla Direttiva 94/62/CE (art. 3, lett. c), rientrando invece tra quelli primari di cui all’art. 35, lett. b) dello stesso decreto, ossia tra gli “imballaggi per la vendita” secondo la definizione data anche dalla predetta Direttiva (art. 3, lett. a). Però, non spiega affatto, limitandosi a contrapporre la propria tesi a quella diversa dei giudici d’appello, perchè e soprattutto su quali dati fattuali, inoppugnabilmente acquisiti al processo, gli imballaggi del mobilio commercializzato dalla contribuente non sarebbero annoverabili tra quelli concepiti per facilitare la manipolazione e il trasporto e per evitare i danni connessi al trasporto, secondo la previsione di cui alla lett. d), precitato art. 35, mentre si tratterebbe d’imballaggi concepiti in modo tale da costituire, nel punto vendita, unità di vendita per l’utente finale, secondo le previsioni della lett. b) della stessa disposizione.

q. In altre parole, il Comune non spiega se e come i contenitori (di cartone e plastica) per il mobilio possano rappresentare unità di vendita destinate al consumatore finale e non imballaggi destinati all’utilizzo nella catena della distribuzione, e per ciò detti terziari. Si tratta di accertamenti di fatto, necessari per la corretta applicazione del “decreto Ronchi” e devoluti però ai giudici di merito, giammai alla Corte di legittimità.

r. In conclusione, siccome il “decreto Ronchi” disciplina la classificazione dei rifiuti e le categorie degli imballaggi mediante declaratorie astratte e generali, l’indagine per determinare la qualifica spettante ai vari rifiuti d’imballaggio impone di verifi- care la corrispondenza delle caratteristiche dei rifiuti d’imballaggio, concretamente prodotti, ai profili indicati dalla stessa normativa; ne deriva che il relativo accertamento costituisce un giudizio di fatto incensurabile in sede di legittimità per errore di diritto, ma unicamente per vizio motivazionale, ove non correttamente e congruamente motivato.

s. Nè rileva, nella specie, il giudicato esterno invocato in memoria dal Comune e formatosi sulla decisione di questa Corte n. 27057 del 21 dicembre 2007 il diverso anno d’imposta 2000. Com’è noto, infatti, il giudicato tributario coinvolge solo quelle specifiche annualità che costituiscono oggetto del giudizio e non si riflette sulle altre, articolandosi in maniera potenzialmente differente il concreto atteggiarsi dei presupposti di fatto della pretesa fiscale, anno per anno, ed essendo similari solo le questioni giuridiche di fondo rilevanti per la decisione del caso alla stregua del cd.

“decreto Ronchi” (cfr., in generale, Sez. 5 n. 4607 del 2008).

t. Tirando le fila sparse del discorso sin qui condotto, una volta stabilito che la preliminare qualificazione degli imballaggi costituenti rifiuti costituisce, rispetto all’accertamento compiuto nella sentenza impugnata, “quaestio facti” non sottoponibile a vaglio di legittimità per errore di diritto e una volta stabilito che il vaglio su congruità e logicità della motivazione sul punto è, nella specie, precluso dall’inosservanza dell’art. 366-bis c.p.c. in relazione all’art. 360, n. 5, i correlati motivi secondo, terzo e quarto vanno interamente disattesi, non ricorrendo, come si è visto, neppure la denunciata ultrapetizione e l’invocato giudicato esterno.

u. Infine, quanto al primo motivo e alla privativa comunale per la gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati, prevista dal “decreto Ronchi” al comma 1 dell’art.21, essa non si applica alle attività di recupero dei rifiuti urbani e assimilati, a far data dal 1 gennaio 2003, a mente del comma 7 nel testo vigente dal 28 agosto 2002 (per effetto della modifica operata dalla L. 31 luglio 2002, n. 179), mentre precedentemente già non si applicava, in virtù del testo originario, alle attività di recupero dei rifiuti rientranti in accordi di programma e alle attività di recupero dei rifiuti assimilati. Tuttavia, la questione di diritto intertemporale sollevata dal Comune non rileva affatto nel caso in esame, atteso che, proprio dal tenore dell’appello e del ricorso per cassazione (v.

pag. 4 e 15), la delibera comunale di assimilazione dei rifiuti speciali non pericolosi a quelli urbani comprende solo gli imballaggi primari e secondari, giammai quelli terziari, e ciò in coerenza sia con il divieto d’immissione di questi ultimi nel normale ciclo di raccolta (art. 43, comma 2), sia con il potere di regolamentazione comunale su conferimento, raccolta e trasporto dei rifiuti primari d’imballaggio (art. 21, comma 2, lett. e)) e su conferimento in raccolta differenziata degli imballaggi secondari (art. 43, comma 2, u.p.).

v. Dichiarato inammissibile il ricorso incidentale e rigettato il ricorso principale, si stima equa la compensazione delle spese del giudizio di legittimità, attesa la reciproca soccombenza e la complessità delle questioni dibattute.

PQM

La Corte riunisce i ricorsi, rigetta il ricorso principale, dichiara inammissibile il ricorso incidentale, compensa tra le parti le spese del presente giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 18 ottobre 2011.

Depositato in Cancelleria il 30 dicembre 2011

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