Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 30725 del 27/11/2018

Cassazione civile sez. II, 27/11/2018, (ud. 25/09/2018, dep. 27/11/2018), n.30725

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA Felice – Presidente –

Dott. ORICCHIO Antonio – Consigliere –

Dott. PICARONI Elisa – Consigliere –

Dott. DONGIACOMO Giuseppe – rel. Consigliere –

Dott. OLIVA Stefano – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 14824/2016 proposto da:

MINISTERO DELL’INTERNO e PREFETTURA – U.T.G. DI MATERA, rappresentati

e difesi dall’AVVOCATURA DISTRETTUALE DELLO STATO presso i cui

uffici in Roma, via dei Portoghesi 12, domiciliano per legge;

– ricorrenti –

contro

PILELLA SOC. COOP. AGRICOLA;

– intimata –

avverso la sentenza del TRIBUNALE DI MATERA, depositata il 15/1/2016;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 25/9/2018 dal Consigliere GIUSEPPE DONGIACOMO.

Fatto

FATTI DI CAUSA

Il Ministero dell’interno ha proposto appello avverso la sentenza con la quale, in data 5/112010, il giudice di pace di Irsina ha accolto l’opposizione proposta dalla Pilella soc. coop. agricola nei confronti del verbale n. (OMISSIS), elevato dalla Polizia Stradale di Matera in data (OMISSIS).

Il tribunale di Matera, con sentenza del 15/1/2016, ha rigettato l’appello sul rilievo che il soggetto che ha notificato il verbale di accertamento dell’infrazione non rientra tra quelli che sono tassativamente indicati dalla legge. Il tribunale, in particolare, dopo aver premesso, in fatto, che “nella relata di notifica si legge io sottoscritto, A.V.A., inviandone copia della quale si attesta la piena conformità all’originale conservato agli atti della Sezione Polizia Stradale di (OMISSIS), dichiaro di aver notificato in data (OMISSIS) a mezzo del servizio postale Ufficio di (OMISSIS) a Pilella Società Cooperativa Agricola… il verbale n…..” e che “nel verbale impugnato chiaramente si specifica in caso di restituzione dell’atto al mittente, inviare a: (OMISSIS) – (OMISSIS)”, ha ritenuto che, a norma dell’art. 201 C.d.S., comma 3, la notifica a mezzo del servizio postale del verbale di accertamento dell’infrazione al codice della strada è inesistente ove sia mancata la fase di competenza dell’agente notificatore, individuabile ai sensi dell’art. 12 C.d.S., nel funzionario dell’amministrazione o del messo comunale, non potendo tale fase essere delegata ad altri, e che, nella specie, la notifica dell’impugnato verbale dovesse essere considerata inesistente perchè eseguita da soggetto privato non appartenente all’organo accertatore. Il rispetto del procedimento di notificazione, infatti, ha aggiunto il tribunale, è condizione per garantire la certezza nei rapporti giuridici sia dell’avvenuta conoscenza dell’addebito da parte del presunto trasgressore, sia del diritto di difesa di quest’ultimo sancito dall’art. 24 Cost., con la conseguenza che, nella specie, le irregolarità presenti nel procedimento di notificazione del verbale impugnato sono tali da far ritenere quella notifica inesistente ed, in quanto tale, non suscettibile di sanatoria, che è possibile solo nei casi di notifica nulla.

Il Ministero dell’interno e la Prefettura di Matera, con ricorso notificato in data 16.20/6/2016, hanno chiesto, per un motivo, la cassazione della sentenza.

La Pilella soc. coop. agricola è rimasta intimata.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con l’unico motivo che hanno articolato, i ricorrenti, lamentando, a norma dell’art. 360 c.p.c., n. 3, la violazione e la falsa applicazione della L. n. 689 del 1981, art. 14, in relazione alla L. n. 890 del 1982 e al D.Lgs. n. 285 del 1992, art. 201,comma 3, hanno censurato la sentenza impugnata nella parte il tribunale ha ritenuto l’inesistenza della notifica del verbale di accertamento in quanto eseguita da soggetto privato non appartenente all’organo accertatore, laddove, al contrario, il Comando della Polizia Stradale di (OMISSIS), così come tutti i Comandi di Polizia Stradale operanti sul territorio nazionale, si avvale per la notifica dei verbali di contestazione non già di un’agenzia priva ma dell’Ente Poste in forza di una convenzione pluriennale, formalizzata il (OMISSIS), tra il Dipartimento della Pubblica Sicurezza del Ministero dell’Interno e la Società Poste Italiana la quale, in particolare, ha creato un servizio, e cioè il (OMISSIS) ((OMISSIS)), che, con proprio personale, è volto ad assicurare l’attività di gestione ed il controllo della notifica degli atti amministrativi dal destinatario al mittente.

2. Il motivo è fondato. Questa Corte, infatti, ha reiteratamente affermato che “in materia di sanzioni amministrative per violazioni al codice della strada, la proposizione di tempestiva e rituale opposizione L. 24 novembre 1981, n. 689, ex art. 22, sana la nullità della notificazione del processo verbale di accertamento, giacchè l’art. 18 Legge citata, comma 4, dispone che la notificazione è eseguita nelle forme dell’art. 14, che, richiamando le modalità previste dal codice di rito, rende applicabile l’art. 156 c.p.c., sull’irrilevanza della nullità nel caso di raggiungimento dello scopo” (Cass. n. 20975 del 2014; Cass. n. 11548 del 2007; Cass. n. 4028 del 2007; più di recente, Cass. n. 10185 del 2018). D’altra parte, non essendo dubitabile, in ragione della sua impugnazione, che il verbale in questione sia pervenuto, nella sua veste cartacea, alla conoscenza del destinatario, qualsivoglia censura in ordine alle modalità di consegna dello stesso giammai potrebbe indurre a ritenere che la sua notificazione sia giuridicamente inesistente (Cass. n. 10185 del 2018, in motiv., la quale ha aggiunto che ciò conta è che il ricorrente abbia avuto piena conoscenza ed abbia potuto adeguatamente difendersi nel merito, senza eventuale pregiudizio al riguardo circa i tempi nei quali egli è entrato in possesso del verbale in questione, potendo quest’ultimo aspetto rilevare ai soli fini, più ristretti, del termine di decadenza per proporre l’opposizione, aspetto questo che non risulta trattato in danno dell’odierno ricorrente e, sotto l’altro profilo, dell’incidenza dell’eventuale limitato tempo a disposizione per l’articolazione delle difese, anche questo aspetto non affrontato e comunque all’evidenza escluso dalle difese articolate in tutti i gradi). La sentenza impugnata, avendo ritenuto l’inesistenza giuridica del verbale impugnato, non si è attenuta al principio esposto e dev’essere, quindi, cassata con rinvio al tribunale di Matera, in persona di altro magistrato, che provvederà anche sulle spese del presente procedimento.

P.Q.M.

la Corte così provvede: accoglie il ricorso e, per l’effetto, cassa la sentenza impugnata con rinvio al tribunale di Matera, in persona di altro magistrato, che provvederà anche sulle spese del presente procedimento.

Così deciso in Roma, il 25 settembre 2018.

Depositato in Cancelleria il 27 novembre 2018

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA