Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 30725 del 26/11/2019

Cassazione civile sez. III, 26/11/2019, (ud. 02/07/2019, dep. 26/11/2019), n.30725

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Presidente –

Dott. SESTINI Danilo – Consigliere –

Dott. OLIVIERI Stefano – Consigliere –

Dott. SCARANO Luigi Alessandro – rel. Consigliere –

Dott. SCRIMA Antonietta – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 5719-2018 proposto da:

D.S.F., elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE PAOLO

ORLANDO 76, presso lo studio dell’avvocato ALESSANDRO AVESANI,

rappresentato e difeso dagli avvocati RUGGERO TROIANI, RENZO SEGALA;

– ricorrente –

contro

AZIENDA ULSS (OMISSIS) SCALIGERA, già GESTIONE LIQUIDATORIA DELLA EX

ULSS (OMISSIS) DELLA REGIONE VENETO, in persona del Direttore

Generale legale rappresentante pro tempore Dott. G.P.,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA EUSTACHIO MANFREDI 5, presso

lo studio dell’avvocato MAZZEO LUCA HEROS, che la rappresenta e

difende unitamente agli avvocati BARBARA BOLOGNESI, ALESSANDRO

AZZINI;

– controricorrente –

e contro

AZIENDA ULSS (OMISSIS) VERONA;

– intimata –

avverso la sentenza n. 2635/2017 della CORTE D’APPELLO di VENEZIA,

depositata il 16/11/2017;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

02/07/2019 dal Consigliere Dott. LUIGI ALESSANDRO SCARANO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

PEPE ALESSANDRO, che ha concluso per il rigetto del ricorso;

udito l’Avvocato RUGGERO TROIANI;

udito l’Avvocato FEDERICO SCAFARELLI per delega.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza del 16/11/2017 la Corte d’Appello di Venezia ha respinto il gravame interposto dal sig. D.S.F. in relazione alla pronunzia Trib. Verona 24/4/2014, di – per quanto ancora d’interesse in questa sede – rigetto della domanda proposta nei confronti della Gestione Liquidatoria della soppressa Usl n. (OMISSIS) della Regione Veneto di risarcimento dei danni lamentati in conseguenza della grave patologia di cui è affetta la sorella A. asseritamente in conseguenza di “lesioni cerebrali riportate… per difetto di cure adeguate al momento del parto, avvenuto il (OMISSIS) (recte, (OMISSIS)) presso il (OMISSIS)”.

Avverso la suindicata pronunzia della corte di merito il D.S. propone ora ricorso per cassazione affidato a 3 motivi.

Resiste con controricorso l’Azienda ULSS (OMISSIS) Scaligera (già Azienda ULSS (OMISSIS) di Verona e già Gestione Liquidatoria della soppressa Usl n. (OMISSIS) della Regione Veneto), che ha presentato anche memoria.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il 1 motivo il ricorrente denunzia “errata e falsa applicazione” degli artt. 2043,2935,2937 e 2947 c.c., artt. 2 e 24 Cost., artt. 6 e 8 Cedu, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 2 (recte, n. 3).

Con il 2 complesso motivo (indicato come 2 e 3) denunzia “violazione e falsa applicazione” degli artt. 61 e 115 c.p.c., art. 111 Cost., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 2 (recte, n. 3); nonchè “omesso esame” di fatto decisivo della controversia, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5.

Con il 3 motivo (indicato come 4) denunzia “errata e falsa applicazione” dell’art. 91 c.p.c., D.M. n. 55 del 2014, art. 4 in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 2 (recte, n. 3).

Il ricorso è sotto plurimi profili inammissibile.

Va anzitutto osservato che esso risulta formulato in violazione del requisito a pena di inammissibilità richiesto all’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6, nel caso non osservato laddove viene operato il riferimento de relato ad atti e documenti del giudizio di merito (in particolare, all'”atto di citazione del 15 novembre 2012″, all'”atto di citazione del gennaio 1993″, alla CTU depositata “il 15 giugno 1996”, alle “raccomandate del febbraio 2001 e successivamente nel 2004 e nel 2008 (doc. 5, 6 e 7 del fascicolo attoreo di 1 grado)”, alla “relazione psichiatrica del Dott. H.G. (doc. 4 del fascicolo attoreo di 1 grado)”, alla “sua 2 memoria”, alla sentenza del giudice di prime cure, alla “citazione in appello del 20 novembre 2014”, alla “prima lettera di messa in mora nel febbraio 2001 (doc. 5 del fascicolo attoreo di 1 grado)”, alla “messa in mora del febbraio 2001 (doc. 4 del fascicolo attoreo di 1 grado)”, alla “pubblicazione della sentenza di primo grado del procedimento promosso dai genitori (luglio 2000, doc. 1 del fascicolo attoreo di 1 grado)”, gli “atti successivi che hanno interrotto… il decorso prescrizionale (nel 2004 e nel 2008, doc. 6 e 7 del fascicolo attoreo di 1 grado)”, alla “brevissima relazione psichiatrica del Dott. H.”, alla “comparsa conclusionale del grado d’appello (pag. 8)”, alle “condizioni soggettive del ricorrente, sotto il profilo patrimoniale”, alle “dichiarazioni dei redditi ed i modelli I.S.E.E. del ricorrente (doc. 12 e 13 del fascicolo di 1 grado)”, alla “”A memoria attorea ex art. 183 c.p.c., comma 6”, al “foglio allegato al verbale d’udienza del 17.5.17 avanti alla Corte d’Appello di Venezia”) limitandosi a meramente richiamarli, senza invero debitamente – per la parte d’interesse in questa sede – riprodurli nel ricorso ovvero, laddove riprodotti (in particolare, la “brevissima relazione psichiatrica del Dott. H.”), senza fornire puntuali indicazioni necessarie ai fini della relativa individuazione con riferimento alla sequenza dello svolgimento del processo inerente alla documentazione, come pervenuta presso la Corte Suprema di Cassazione, al fine di renderne possibile l’esame (v., da ultimo, Cass., 16/3/2012, n. 4220), con precisazione (anche) dell’esatta collocazione nel fascicolo d’ufficio o in quello di parte, e se essi siano stati rispettivamente acquisiti o prodotti (anche) in sede di giudizio di legittimità (v. Cass., 23/3/2010, n. 6937; Cass., 12/6/2008, n. 15808; Cass., 25/5/2007, n. 12239, e, da ultimo, Cass., 6/11/2012, n. 19157), la mancanza anche di una sola di tali indicazioni rendendo il ricorso inammissibile (cfr., da ultimo, Cass., Sez. Un., 19/4/2016, n. 7701).

Non sono infatti sufficienti affermazioni – come nel caso – apodittiche, non seguite da alcuna dimostrazione.

E’ al riguardo appena il caso di osservare che i requisiti di formazione del ricorso per cassazione ex art. 366 c.p.c. vanno indefettibilmente osservati, a pena di inammissibilità del medesimo.

Essi rilevano ai fini della giuridica esistenza e conseguente ammissibilità del ricorso, assumendo pregiudiziale e prodromica rilevanza ai fini del vaglio della relativa fondatezza nel merito, che in loro difetto rimane invero al giudice imprescindibilmente precluso (cfr. Cass., 6/7/2015, n. 13827; Cass., 18/3/2015, n. 5424; Cass., 12/11/2014, n. 24135; Cass., 18/10/2014, n. 21519; Cass., 30/9/2014, n. 20594; Cass., 5 19/6/2014, n. 13984; Cass., 20/1/2014, n. 987; Cass., 28/5/2013, n. 13190; Cass., 20/3/2013, n. 6990; Cass., 20/7/2012, n. 12664; Cass., 23/7/2009, n. 17253; Cass., 19/4/2006, n. 9076; Cass., 23/1/2006, n. 1221).

A tale stregua, l’accertamento in fatto e la decisione dalla corte di merito adottata e nell’impugnata decisione rimangono invero dall’odierno ricorrente non idoneamente censurati.

Va per altro verso posto in rilievo come, al di là della formale intestazione dei motivi, il ricorrente deduca in realtà doglianze (anche) di vizio di motivazione al di là dei limiti consentiti dalla vigente formulazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 (v. Cass., Sez. Un., 7/4/2014, n. 8053), nel caso ratione temporis applicabile, sostanziantesi nel mero omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che sia stato oggetto di discussione tra le parti, dovendo riguardare un fatto inteso nella sua accezione storico-fenomenica, e non anche come nella specie l’omesso e a fortiori l’erronea valutazione di determinate emergenze probatorie (cfr. Cass., Sez. Un., 7/4/2014, n. 8053, e, conformemente, Cass., 29/9/2016, n. 19312).

Emerge evidente come il ricorrente inammissibilmente prospetti invero una rivalutazione del merito della vicenda comportante accertamenti di fatto invero preclusi a questa Corte di legittimità, nonchè una rivalutazione delle emergenze probatorie, laddove solamente al giudice di merito spetta individuare le fonti del proprio convincimento e a tale fine valutare le prove, controllarne la attendibilità e la concludenza, scegliere tra le risultanze istruttorie quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione, dare prevalenza all’uno o all’altro mezzo di prova, non potendo in sede di legittimità riesaminare il merito dell’intera vicenda processuale, atteso il fermo principio di questa Corte secondo cui il giudizio di legittimità non è un giudizio di merito di terzo grado nel quale possano sottoporsi alla attenzione dei giudici della Corte Suprema di Cassazione elementi di fatto già considerati dai giudici del merito, al fine di pervenire ad un diverso apprezzamento dei medesimi.

Le spese del giudizio di cassazione, liquidate come in dispositivo in favore del controricorrente Inps, seguono la soccombenza.

Non è viceversa a farsi luogo a pronunzia in ordine alle spese del giudizio di cassazione in favore dell’altra intimata, non avendo la medesima svolto attività difensiva.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, che liquida in complessivi Euro 6.200,00, di cui Euro 6.000,00 per onorari, oltre a spese generali ed accessori come per legge, in favore della controricorrente Azienda ULSS (OMISSIS) Scaligera (già Azienda ULSS (OMISSIS) di Verona e già Gestione Liquidatoria della soppressa Usl n. (OMISSIS) della Regione Veneto).

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, come modif. dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 2 luglio 2019.

Depositato in Cancelleria il 26 novembre 2019

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