Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 30725 del 21/12/2017


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Civile Ord. Sez. 2 Num. 30725 Anno 2017
Presidente: MIGLIUCCI EMILIO
Relatore: BESSO MARCHEIS CHIARA

ORDINANZA

sul ricorso 12529-2013 proposto da:
TRUCCONE

PIERANNA TRCPNN41L66L898V,

BERTELLO

UGO

BRTGU038A11C048G, BERTELLO ISABELLA BRTSLL76A51L219B,
elettivamente domiciliati in ROMA, VIA MONTE DELLE
GIOIE 13, presso lo studio dell’avvocato CAROLINA
VALENSISE, che li rappresenta e difende unitamente
all’avvocato LUIGI MARZI;
– ricorrenti –

2017
1417

9(11

contro

DAL MONTE SERGIO, DAL MONTE CRISTINA, DAL MONTE
ALESSANDRA, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA
OTTAVIANO 105, presso lo studio dell’avvocato ENRICO
LEO, che li rappresenta e difende unitamente
all’avvocato ALESSANDRO BOSSI;

Data pubblicazione: 21/12/2017

- controricorrenti

avverso la sentenza n. 41/2013 della CORTE D’APPELLO di
CAGLIARI sezione distaccata di SASSARI, depositata il
07/02/2013;
udita la relazione della causa svolta nella camera di
consiglio del 17/05/2017 dal Consigliere Dott. CHIARA

BESSO MARCHEIS.

R.G. 12529/2013

PREMESSO CHE
Ugo Berteli°, Pieranna Truccone in Bertello e Isabella Bertello,
affermando che i proprietari dell’appartamento latistante si erano

convenivano in giudizio Sergio, Cristina e Alessandra Dal Monte,
domandando che fossero condannati al rilascio del sottotetto. I
convenuti costituendosi chiedevano il rigetto della domanda perché il
sottotetto è pertinenza del loro appartamento e in subordine perché
acquistato per usucapione. Il Tribunale di Tempio Pausania accoglieva
la domanda degli attori, condannando i Dal Monte al rilascio del
sottotetto.
La sentenza veniva impugnata dai Dal Monte; la Corte d’appello di
Cagliari, con pronuncia 7 febbraio 2013, ritenendo fondata l’eccezione
di acquisto per usucapione del sottotetto accoglieva l’appello,
rigettando così la domanda fatta valere dai Bertello.
Ugo Bertello, Pieranna Truccone in Berteli° e Isabella Bertello
propongono ricorso per cassazione.
Sergio, Cristina e Alessandra Dal Monte resistono con
controricorso.
I ricorrenti e i controricorrenti hanno depositato memoria ex art.
380-bis 1 c.p.c.

CONSIDERATO CHE
1. Il ricorso è articolato in quattro motivi.
I primi due attaccano la ricostruzione in fatto sulla cui base la
Corte d’appello ha ritenuto fondata l’eccezione di intervenuta
usucapione del sottotetto.

I

abusivamente introdotti nel sottotetto sovrastante la loro proprietà,

Il primo motivo – intitolato “violazione e falsa applicazione degli
artt. 2697, 934 c.c., 115 e 116 c.p.c.; omesso esame circa un fatto
decisivo per il giudizio” – contesta il convincimento del giudice circa la
destinazione del vano, convincimento ricavato dalle indicazioni del
costruttore e dalla relazione del consulente tecnico d’ufficio. Il

criticando la motivazione “sbrigativa, lacunosa e gravemente errata,
tanto in fatto quanto in diritto” circa la prova dell’utilizzo del vano da
parte degli appellanti e della loro dante causa dal 1977, contestando
il valore probatorio riconosciuto dalla Corte alle dichiarazioni rese dai
testimoni nel giudizio di primo grado.
Le doglianze non possono essere accolte, non trattandosi né di
violazione o falsa applicazione di legge né di mancato esame di fatti
decisivi, ma di critiche della valutazione delle prove operata dalla
Corte d’appello, critiche inammissibili in questa sede, anche alla luce
della nuova formulazione, applicabile alla fattispecie, del n. 5 del
primo comma dell’art. 360 c.p.c.
Il terzo motivo – intitolato “violazione e falsa applicazione degli
artt. 1140, 1158, 1163, 2817 c.c., 115 e 116 c.p.c.” – ripropone la
doglianza del motivo precedente sotto il profilo della violazione di
legge: avendo errato nella ricostruzione dei fatti, la Corte ha sbagliato
a ritenere acquistata per usucapione la proprietà del vano e si risolve
quindi anch’esso in una inammissibile critica della ricostruzione in
fatto della Corte d’appello.
Il quarto motivo, rubricato “violazione e falsa applicazione dell’art.
112 c.p.c., omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio”,
lamenta che l’eccezione di acquisto per usucapione di controparte
avrebbe avuto ad oggetto solo la parte di sottotetto occupata dallo
scaldaacqua, così che la Corte di merito, nel riconoscere l’acquisto per
usucapione dell’intero vano avrebbe violato il principio della
corrispondenza tra chiesto e pronunciato.
2

secondo motivo denuncia l’omesso esame circa fatti decisivi, in realtà

La censura è infondata: l’eccezione di acquisto per usucapione
fatta valere dai controricorrenti era infatti volta a ottenere il rigetto
della domanda proposta in primo grado dai ricorrenti, domanda che
aveva ad oggetto la restituzione dell’intero sottotetto, non assumendo
al riguardo rilievo che i Dal Monte abbiano delimitato con una

2. Il ricorso va pertanto rigettato.
La liquidazione delle spese è effettuata, in dispositivo, sulla base
della soccombenza.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.p.r. n. 115/2002, si
dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte
dei ricorrenti dell’importo a titolo di contributo unificato, pari a quello
dovuto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13.

P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti in solido al
pagamento delle spese del giudizio in favore dei controricorrenti che
liquida in euro 3.700, di cui euro 200 per esborsi, oltre spese generali
(15%) e accessori di legge.
Sussistono, ex art. 13, comma 1-bis del d.p.r. n. 115/2002, i
presupposti per il versamento da parte dei ricorrenti dell’importo a
titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.
Così deciso in Roma, nella adunanza camerale della sezione
seconda civile, in data 17 maggio 2017.

chiusura, successiva, l’area su cui insiste lo scaldaacqua.

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