Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 30724 del 30/12/2011

Cassazione civile sez. trib., 30/12/2011, (ud. 18/10/2011, dep. 30/12/2011), n.30724

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ADAMO Mario – Presidente –

Dott. BERNARDI Sergio – Consigliere –

Dott. VIRGILIO Biagio – Consigliere –

Dott. CIRILLO Ettore – rel. Consigliere –

Dott. COSENTINO Antonello – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 3018-2007 proposto da:

M.C., elettivamente domiciliato in ROMA VIA PIEMONTE

32, presso lo studio dell’avvocato SPADA GIUSEPPE, rappresentato e

difeso dall’avvocato PICCIONE GIUSEPPE, giusta delega a margine;

– ricorrente –

contro

COMUNE DI SIRACUSA;

– intimato –

avverso la sentenza n. 206/2005 della COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. di

SIRACUSA, depositata il 30/11/2005;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

18/10/2011 dal Consigliere Dott. ETTORE CIRILLO;

udito per il ricorrente l’Avvocato SPADA, delega Avvocato PICCIONE,

che ha chiesto l’accoglimento;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. DEL

CORE Sergio, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza del 30 novembre 2005 la CTR-Sicilia (sez. Siracusa) ha accolto l’appello proposto dal Comune di Siracusa nei confronti di M.C., confermando gli avvisi di mora relativi alla TARSU per gli anni dal 1987 al 1990.

Con atto notificato il 12 gennaio 2007, il contribuente ha proposto ricorso per cassazione, affidato a otto motivi; la parte pubblica non si è costituita.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il ricorso va rigettato.

1.1.- Con i primi due motivi, da esaminare congiuntamente, il contribuente denuncia la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 53, nonchè del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 14 e art. 53, comma 2, e degli artt. 101 e 331 c.p.c.. Sostiene che l’appello sarebbe inammissibile per avere l’amministrazione omesso di evocare dinanzi alla CTR anche la concessionaria Montepaschi S.p.A., che era stata parte del giudizio dinanzi alla CTP, e che il giudizio di secondo grado sarebbe nullo per omessa integrazione del contraddittorio nei confronti di un litisconsorte. Entrambe le censure sono manifestamente infondate.

1.2.- Com’è noto, l’azione del contribuente rivolta a far valere l’illegittimità dell’avviso di mora, per assenza dei presupposti di legge, può essere esercitata indifferentemente nei confronti dell’ente creditore o del concessionario della riscossione, senza che tra costoro si realizzi un’ipotesi di litisconsorzio necessario (Cassazione civile sez. trib., 9 febbraio 2010, n. 2803; v. anche Sez. Un., 25 luglio 2007, n. 16412).

1.3.-Inoltre, la disposizione di cui al D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 53, comma 2, secondo cui l’appello dev’essere proposto nei confronti di tutte le parti che hanno partecipato al giudizio di primo grado, non fa venir meno la distinzione tra cause inscindibili e cause scindibili: pertanto, ove la controversia abbia ad oggetto – come nella specie – l’esistenza dell’obbligazione tributaria, la mancata proposizione dell’appello anche nei confronti del concessionario del servizio di riscossione, convenuto in primo grado unitamente all’Amministrazione finanziaria, non comporta l’obbligo di disporre la notificazione del ricorso in suo favore, quando sia ormai decorso il termine per l’impugnazione, essendo egli estraneo al rapporto sostanziale dedotto in giudizio, con la conseguente scindibilità della causa nei suoi confronti (Cassazione civile sez. trib., 9 maggio 2007, n. 10580).

2.1.-Con il terzo motivo, il contribuente denuncia la violazione delle norme sul giudicato per acquiescenza parziale, avendo la CTR erroneamente ritenuto che l’invocazione, da parte dell’Ufficio appellante, della presentazione a cura dell’interessato di “domanda di ulteriore rateizzazione per le annualità oggetto del contendere” fosse sufficiente a investire l’intera decisione della CTP, fondata sulla ritenuta assenza di prova delle presupposta notifica delle cartelle. Rileva il ricorrente che, invece, il gravame riguardava solo gli anni d’imposta 1987 e 1988, in relazione ad un pregresso contenzioso, sicchè le annate 1989 e 1990 erano estranee all’impugnazione. Il motivo va disatteso.

2.2.-Si tratta, riguardo alla domanda di rateizzazione, di argomentazioni giuridiche e fattuali poste dall’Ufficio a sostegno del complessivo impianto difensivo basato sull’effettiva conoscenza delle presupposte cartelle da parte del destinatario degli avvisi di mora, il tutto secondo una dialettica processuale instauratasi sin dal giudizio di prime cure, per quel che appare dalla sentenza d’appello; mentre, in cassazione, il ricorso pecca di autosufficienza mancando la trascrizione degli atti processuali di riferimento.

2.3.-Riguardo, poi, alla asserita riferibilità della rateizzazione ad anni d’imposta estranei alla vertenza, la questione è correlata al sesto motivo, con il quale ricorrente denuncia violazione di legge (art. 116 c.p.c.) e vizi motivazionali, avendo i giudici d’appello erroneamente ritenuto la conoscenza dei ruoli da parte del contribuente per effetto dalla domanda di rateizzazione avanzata per gli anni 1989 e 1990. Al contrario, secondo l’assunto del ricorrente, tale documento di riferiva non agli 1989 e 1990, oggetto assieme agli anni 1987 e 1988 degli impugnati avvisi di mora, bensì alle successive e diverse annate dal 1991 al 1994.

2.4.-I rilievi peccano di autosufficienza, atteso che manca del tutto la trascrizione delle parti salienti del documento contestato.

Peraltro il ricorrente assume che la sentenza, impugnata con ricorso ordinario per cassazione, sarebbe viziata a causa della erronea in- terpretazione di un fatto da parte del giudice di merito, cioè il riferimento temporale della domanda di rateizzazione, che ha fondato la sua decisione sulla esistenza di un fatto, la conoscenza dei ruoli, risultante a suo dire chiaramente inesistente dal documento;

sicchè la censura deve ritenersi inammissibile in quanto trattasi di errore revocatorio, da rimuovere a mezzo dello specifico strumento di impugnazione disciplinato dall’art. 395 c.p.c. (Cassazione civile sez. 3, 25 maggio 2004, n. 10027).

3.1.-Con il quarto motivo, il ricorrente denuncia la violazione o falsa applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 58, per avere la CTR “…basato la motivazione della sentenza unicamente sui documenti prodotti tardivamente in giudizio dall’AC contro il divieto prescritto dal D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 58”, mentre “…l’AC avrebbe dovuto produrre i documenti (non in appello, ma) in sede di costituzione nel giudizio di primo grado, poichè a quel tempo ne era già in possesso”.

3.2.-Premesso che il motivo pecca di autosufficienza, atteso che il ricorrente non indica neppure di quali documenti si tratti, esso è pure manifestamente infondato. Infatti, riguardo al gravame avverso le decisioni della CTP, il D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 58, comma 2, fa salva la facoltà delle parti di produrre in appello nuovi documenti indipendentemente dalla impossibilità dell’interessato di produrli in prima istanza per causa a lui non imputabile; requisito, quest’ultimo, richiesto dall’art. 345 c.p.c., u.c. (come sostituito dalla L. n. 535 del 1990, art. 52), ma non dal citato art. 58.

3.3.-Da ciò consegue che costituisce erronea applicazione della norma in parola l’affermazione dell’odierno ricorrente, secondo cui la produzione documentale dell’amministrazione nel giudizio d’appello sarebbe illegittima non essendo stata provata l’impossibilità incolpevole di versarla agli atti del giudizio di primo grado (Cassazione civile sez. trib., 11 febbraio 2003, n. 2027).

4.1.-Con i motivi quinto e settimo, correlati tra loro, il ricorrente denuncia, violazioni di legge e vizi motivazionali, per avere i giudici d’appello trascurato che gli avvisi di mora erano stati illegittimamente notificati in regime di sospensione, sino al 30 giugno 2002, della riscossione coattiva per il sisma del 1990, in forza dell’ordinanza ministeriale n. 2057 del 1990 e della L. n. 388 del 2000, art. 138 modificata dalla L. n. 448 del 2001, art. 52, comma 24. Entrambi i mezzi vanno integralmente disattesi.

4.2.-La L. n. 448, art. 52, comma 24, nel sostituire il comma 1, rt.

138 della L. n. 388, stabilisce: “I soggetti colpiti dal sisma del 13 e 16 dicembre 1990, che ha interessato le province di Catania, Ragusa e Siracusa, individuati ai sensi dell’articolo 3 dell’ordinanza del 21 dicembre 1990, n. 2057, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 299 del 24 dicembre 1990, destinatari dei provvedimenti agevolativi in materia di versamento delle somme dovute a titolo di tributi e contributi, possono regolarizzare la propria posizione relativa agli anni 1990, 1991 e 1992, versando l’ammontare dovuto per ciascun tributo a titolo di capitale, al netto dei versamenti già eseguiti a titolo di capitale ed interessi, entro il 30 giugno 2002”. Indi, aggiunge allo stesso art. 138, il comma 7-bis: “Fino al termine di cui al comma 1, sono sospesi i procedimenti di riscossione coattiva e le azioni concorsuali relativi ai tributi, contributi e premi di cui al presente articolo”.

4.3.-Dunque, essendo pacifico che gli avvisi di mora impugnati siano stati notificati il 7 gennaio 2002, ciò è avvenuto durante la vigenza del citato art. 52, atteso che la L. n. 448 (pubblicata in Gazz. Uff., 29 dicembre 2001, n. 301) è entrata in vigore il 1 gennaio 2002, ai sensi dell’art. 79. Tuttavia, pur operando sino al 30 giugno 2002 la sospensione dei procedimenti di riscossione coattiva, ciò non riguardava affatto gli avvisi di mora. Essi, infatti, sono destinati a svolgere la funzione, primaria e necessaria, di atto equivalente al precetto nel processo di esecuzione forzata (Cassazione civile sez. trib., 8 maggio 2006, n. 10533).

4.4.-Perciò, trattandosi di atto solo prodromico all’inizio dell’esecuzione forzata, la sospensione ex lege dei procedimenti di riscossione coattiva non è di ostacolo alla notifica dell’avviso di mora, ma condiziona esclusivamente l’inizio dell’esecuzione forzata, atteso che l’avviso di mora, al pari del precetto, costituisce solo atto prodromico dell’esecuzione stessa.

5.1.-Con l’ottavo motivo, il ricorrente denuncia violazioni di legge (D.M. n. 321 del 1999, artt. 1 e 6; L. n. 212 del 2000) e vizi motivazionali, avendo la CTR erroneamente e immotivatamente trascurato che gli avvisi di mora, come ritenuto invece dalla CTP, erano illegittimi perchè non indicavano la data in cui i ruoli erano stati resi esecutivi e la motivazione della pretesa tributaria e sia, comunque, perchè la motivazione non aveva il contenuto minimo richiesto dallo Statuto del Contribuente.

5.2.-Il motivo è inammissibile. Esso pecca di autosufficienza mancando la trascrizione degli avvisi di mora, o quanto meno delle parti salienti di essi. Deve ribadirsi, in conformità del resto a una giurisprudenza più che consolidata di questa Corte regolatrice, da cui totalmente prescinde parte ricorrente, che è necessario, nell’ipotesi di vizio di motivazione come anche in caso di denuncia di errore di diritto, che la parte ottemperi al principio di autosufficienza del ricorso (correlato all’estraneità del giudizio di legittimità all’accertamento del fatto), riportando in maniera adeguata la situazione documentale della quale si chiede un’adeguata valutazione giuridica (Cassazione civile nn. 9206 del 2000, 721 del 2001, 9777 del 2001).

6.-Nessuna pronunzia va adottata in punto di spese, stante la mancata costituzione della parte intimata.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Così deciso in Roma, il 18 ottobre 2011.

Depositato in Cancelleria il 30 dicembre 2011

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA