Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 30724 del 26/11/2019

Cassazione civile sez. III, 26/11/2019, (ud. 26/06/2019, dep. 26/11/2019), n.30724

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Presidente –

Dott. SESTINI Danilo – Consigliere –

Dott. SCARANO Luigi Alessandro – rel. Consigliere –

Dott. SCODITTI Enrico – Consigliere –

Dott. MOSCARINI Anna – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 22102-2017 proposto da:

C.L., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA TRIONFALE N

21, presso lo studio dell’avvocato EUGENIO MAURIZIO CARPINELLI, che

lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato LUCA GRANZOTTO;

– ricorrente –

contro

AZIENDA SANITARIA ULSS N (OMISSIS) MARCA TREVIGIANA, in persona del

suo Direttore Generale pro tempore, elettivamente domiciliata in

ROMA, VIA OTRANTO 36, presso lo studio dell’avvocato MARIO MASSANO,

rappresentata e difesa dall’avvocato GIUSEPPE SARTI;

– controricorrente –

e contro

MINISTERO DELLA SALUTE, (OMISSIS), SINDACO DEL COMUNE DI CONEGLIANO,

ASSICURATORI DEI LLOYD’S;

– intimati –

Nonchè da:

ASSICURATORI DEI LLOYD’S, che hanno assunto il rischio del

certificato n. (OMISSIS), in persona del loro Rappresentante

Generale per l’Italia, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA DELLE

QUATTRO FONTANE, 161, presso lo studio dell’avvocato GUIDO FOGLIA,

che li rappresenta e difende unitamente all’avvocato ANGELO ANGLANI;

– ricorrenti incidentali –

contro

C.L., SINDACO DEL COMUNE DI CONEGLIANO, MINISTERO DELLA

SALUTE (OMISSIS), AZIENDA SANITARIA ULSS N (OMISSIS) MARCA

TREVIGIANA, D.C.E., D.A., G.S.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 1257/2017 della CORTE D’APPELLO di VENEZIA,

depositata il 13/06/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

26/06/2019 dal Consigliere Dott. LUIGI ALESSANDRO SCARANO.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza del 13/6/2017 la Corte d’Appello di Venezia ha respinto il gravame interposto dal sig. C.L. in relazione alla pronunzia Trib. Venezia 10/9/2015, di rigetto della domanda proposta nei confronti della Azienda Sanitaria Locale n. (OMISSIS) Pieve di Soligo ed altri di risarcimento dei danni lamentati in conseguenza di T.S.O. adottato nei suoi confronti asseritamente in difetto dei relativi presupposti.

Avverso la suindicata pronunzia della corte di merito il C. propone ora ricorso per cassazione, affidato a 5 motivi, illustrati da memoria.

Resistono con separati controricorsi l’Azienda Sanitaria U.L.S.S. n. (OMISSIS) Marca Trevigiana (già Azienda Sanitaria Locale n. (OMISSIS) Pieve di Soligo) e gli Assicuratori dei Lloyd’s, i quali ultimi spiegano altresì ricorso incidentale sulla base di 3 complessi motivi.

Gli altri intimati non hanno svolto attività difensiva.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il 1 motivo il ricorrente in via principale denunzia “violazione o falsa applicazione” della L. n. 833 del 1978, artt. 34, 35, artt. 13 e 32 Cost., in riferimento all’art. 360 c.p.c., n. 3.

Con il 2 motivo denunzia “violazione o falsa applicazione” degli artt. 61 e 191 c.p.c., in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n…..

Con il 3 motivo denunzia “violazione o falsa applicazione” degli artt. 153 e 194 c.p.c., in riferimento all’art. 360 c.p.c., n. 3.

Con il 4 motivo denunzia “violazione o falsa applicazione” dell’art. 2697 c.c., art. 116 c.p.c., in riferimento all’art. 360 c.p.c., n. 3.

Con il 5 motivo denunzia “violazione o falsa applicazione” degli artt. 2,13,24,29,32 Cost., in riferimento all’art. 360 c.p.c., n. 3.

Con il 1 e il 2 motivo i ricorrenti in via incidentale denunziano violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c., in riferimento all’art. 360 c.p.c., n. 3.

Con il 3 motivo denunziano violazione degli artt. 132 c.p.c., in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5.

I ricorsi, principale ed incidentale, sono sotto plurimi profili inammissibili.

Va anzitutto osservato che essi risultano formulati in violazione dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6, atteso che i ricorrenti -principali e incidentale – fanno rispettivamente riferimento ad atti e documenti del giudizio di merito (in particolare, all'”accertata il (OMISSIS)… invalidità civile solo fisica nella misura del 46% (cfr. doc. 4 fascicolo di primo grado di parte C. che si dimette nuovamente sub all. 1)”, al “licenziamento”, all’associazione da parte del medico della “sindrome ansioso depressiva alla situazione di disoccupazione (cfr. doc. 5 fascicolo di primo grado che si dimette sub all. 2)”, al “riconoscimento dell’invalidità nella misura del 75%,parzialmente comprensiva della natura psichica… di cui al verbale del (OMISSIS) (cfr. docc. 2 – 3 fascicolo di primo grado, che si dimette sub all. 3- 4)”, ai “due successivi certificati” dello “psichiatra Dott. D.C.E. in data (OMISSIS) (cfr. docc. 6-7 fascicolo di primo grado che si dimettono sub all. 5-6)”, al riconoscimento da parte di una “Commissione integrata” di “un’invalidità del 75% di tipo esclusivamente psichico (cfr. doc. 1 fascicolo di primo grado, che si dimette sub all. 7)”, all'”appuntamento fissato con il direttore sanitario Dott. Ci.Sa.”, alle “legittime proteste dell’odierno ricorrente”, all'”avvertimento del Dott. D.C. di chiamare il 118″, alla sottoposizione al “Trattamento Sanitario Obbligatorio a lui imposto con ordinanza sottoscritta dall’allora Vice-Sindaco del Comune di Conegliano in data 21.02.2007, emessa su proposta del Dott. D.C.E. e convalidato dalla Dott.ssa D.A., poi prorogato su richiesta della Dott.ssa G.S., per il complessivo periodo di 13 giorni (dal 21.02.2007 al 05.03.2007)”, alla “chiamata in causa” della “Compagnia assicurativa Assicuratori del Lloyd’s”, alle “produzioni documentali”, alle “prove orali”, alla CTU, alla sentenza del giudice di prime cure, all'”atto di citazione in appello del 16.12.2015 (all. 11) notificato in data 18.12.2015″, alla “documentale… assenza, al momento dell’adozione della misura coercitiva, di alterazioni psichiche preesistenti e/o in atto nel soggetto medesimo, di gravità tale da necessitare l’adozione di un TSO”, ai “documenti dimessi (cfr. all. 1-2-3-4-5-6-7), tra cui i due redatti dallo stesso psichiatra Dott. D.C.”, al “breve incontro avvenuto il 21.02.2007”, alle dichiarazioni testimoniali del Ci., del B. e della M., alle “certificazioni datate (OMISSIS)”, al “verbale d’udienza del 16.05.2014 e seguenti atti di parte”, alle domande formulate dall'”ausiliario del CTU”, ai “documenti non acquisiti nel procedimento”, alle “apodittiche conclusioni del CTU”, i ricorrenti in via principale; all'”atto di intervento”, alla “domanda di manleva”, alla “Polizza Lloyd’s n. (OMISSIS) (cfr. doc. 1 degli Assicuratori nel fascicolo di primo grado), alla “domanda svolta dal Comune di Conegliano”, alle “domande di indennizzo e manleva svolte dal sig. Ma.Al. nel confronti degli Assicuratori”, al “Modulo allegato alla Polizza e sottoscritto dal Dott. Ma.”, al “Modulo sottoscritto dal Dott. Ma. in data 6 aprile 2009”, alle “eccezioni e difese di copertura (sia preliminari che di merito) svolte dagli Assicuratori anche nel giudizio di appello””, la ricorrente in via incidentale) limitandosi a meramente richiamarli, senza invero debitamente – per la parte d’interesse in questa sede – riprodurli nel ricorso ovvero, laddove riprodotti, senza fornire puntuali indicazioni necessarie ai fini della relativa individuazione con riferimento alla sequenza dello svolgimento del processo inerente alla documentazione, come pervenuta presso la Corte Suprema di Cassazione, al fine di renderne possibile l’esame (v. Cass., 16/3/2012, n. 4220), con precisazione (anche) dell’esatta collocazione nel fascicolo d’ufficio o in quello di parte, e se essi siano stati rispettivamente acquisiti o prodotti (anche) in sede di giudizio di legittimità (v. Cass., 23/3/2010, n. 6937; Cass., 12/6/2008, n. 15808; Cass., 25/5/2007, n. 12239, e, da ultimo, Cass., 6/11/2012, n. 19157), la mancanza anche di una sola di tali indicazioni rendendo il ricorso inammissibile (cfr., da ultimo, Cass., Sez. Un., 19/4/2016, n. 7701).

A tale stregua non deducono le formulate censure in modo da renderle chiare ed intellegibili in base alla lettura dei soli rispettivi ricorsi, non ponendo questa Corte nella condizione di adempiere al proprio compito istituzionale di verificare il relativo fondamento (v. Cass., 18/4/2006, n. 8932; Cass., 20/1/2006, n. 1108; Cass., 8/11/2005, n. 21659; Cass., 2/81/2005, n. 16132; Cass., 25/2/2004, n. 3803; Cass., 28/10/2002, n. 15177; Cass., 12/5/1998 n. 4777) sulla base delle deduzioni contenute nei medesimi, alle cui lacune non è possibile sopperire con indagini integrative, non avendo la Corte di legittimità accesso agli atti del giudizio di merito (v. Cass., 24/3/2003, n. 3158; Cass., 25/8/2003, n. 12444; Cass., 1/2/1995, n. 1161).

Non sono infatti sufficienti affermazioni – come nel caso – apodittiche, non seguite da alcuna dimostrazione (v. Cass., 21/8/1997, n. 7851).

Deve porsi ulteriormente in rilievo che i ricorrenti inammissibilmente si dolgono dell’erronea valutazione delle emergenze probatorie, laddove alla stregua della vigente formulazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 – nel caso ratione temporis applicabile – il vizio di motivazione denunciabile con ricorso per cassazione si sostanzia solamente nell’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, dovendo riguardare un fatto inteso nella sua accezione storico-fenomenica, e non anche come nella specie l’omesso esame (e a fortiori l’erronea valutazione) di determinate emergenze probatorie ovvero l’illogicità, l’insufficienza e la contraddittorietà della motivazione (cfr. Cass., Sez. Un., 7/4/2014, n. 8053, e, da ultimo, Cass., 29/9/2016, n. 19312).

A tale stregua, dagli odierni ricorrenti – principali ed incidentale – viene inammissibilmente richiesta una rivalutazione delle emergenze probatorie, laddove solamente al giudice di merito spetta individuare le fonti del proprio convincimento e a tale fine valutare le prove, controllarne la attendibilità e la concludenza, scegliere tra le risultanze istruttorie quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione, dare prevalenza all’uno o all’altro mezzo di prova.

Per tale via, infatti, in realtà rispettivamente sollecitano, cercando di superare i limiti istituzionali del giudizio di legittimità, un nuovo giudizio di merito, in contrasto con il fermo principio di questa Corte secondo cui il giudizio di legittimità non è un giudizio di merito di terzo grado nel quale possano sottoporsi alla attenzione dei giudici della Corte di Cassazione elementi di fatto già considerati dai giudici del merito, al fine di pervenire ad un diverso apprezzamento dei medesimi (cfr. Cass., 14/3/2006, n. 5443).

All’inammissibilità dei motivi, assorbita ogni altra e diversa questione, consegue l’inammissibilità dei ricorsi.

Stante la reciproca soccombenza va disposta la compensazione tra i ricorrenti, in via principale ed incidentale, delle spese del giudizio di cassazione.

Le spese del giudizio di cassazione, liquidate come in dispositivo a carico di entrambi i ricorrenti e in favore della controricorrente Azienda Sanitaria U.L.S.S. n. (OMISSIS) Marca Trevigiana (già Azienda Sanitaria Locale n. (OMISSIS) Pieve di Soligo), seguono la soccombenza.

Non è viceversa a farsi luogo a pronunzia in ordine alle spese del giudizio di cassazione in favore degli altri intimati, non avendo i medesimi svolto attività difensiva.

PQM

La Corte dichiara i ricorsi inammissibili. Compensa le spese del giudizio di cassazione tra i ricorrenti in via principale ed incidentale. Condanna i ricorrenti – sia in via principale che in via incidentale – al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, che liquida in Euro 5.200,00 – di cui Euro 5.000,00 per onorari – in favore della controricorrente Azienda Sanitaria U.L.S.S. n. (OMISSIS) Marca Trevigiana (già Azienda Sanitaria Locale n. (OMISSIS) Pieve di Soligo).

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, come modif. dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dei ricorrenti in via principale ed incidentale dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per i rispettivi ricorsi, principale ed incidentale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 26 giugno 2019.

Depositato in Cancelleria il 26 novembre 2019

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