Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 30724 del 21/12/2017


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Civile Ord. Sez. 2 Num. 30724 Anno 2017
Presidente: MIGLIUCCI EMILIO
Relatore: ORICCHIO ANTONIO

ORDINANZA

sul ricorso 8726-2013 proposto da:
LANFRANCHI GIACOMO LNEGCM52S05F158S, COLETTA LETTERIA
CLTLTR32M58F158W, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA
CELIMONTANA 38, presso lo studio dell’avvocato PAOLO
PANARITI, rappresentati e difesi dall’avvocato GIUSEPPE
AFFANNATO;
– ricorrenti contro
2017

FIUMARA GIOVANNI;
– intimato –

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avverso la sentenza n. 1314/2011 del TRIBUNALE di
MESSINA, depositata il 15/07/2011;
udita la relazione della causa svolta nella camera di
consiglio del 17/05/2017 dal Consigliere Dott. ANTONIO

Data pubblicazione: 21/12/2017

ORICCHIO.

é

Rilevato che :
è stata impugnata l’ordinanza ai sensi dell’art. 348 ter c.p.c.
(R.G. 646/2012) della Corte di Appello di Messina con
ricorso fondato su tre ordini di motivi ;
la gravata decisione della Corte territoriale ha, in sostanza,

Lanfranchi di declaratoria di acqifisto in loro favore per
intervenuta usucapione dell’immobile di cui in atti, per il
quale essi stessi ricorrenti erano già stati condannati al
rilascio ne11977 e che, poi, hanno rioccupato;
la parte intimata non ha svolto attività difensiva ;
il P.G. ha svolto proprie argomentate osservazioni
concludendo come in atti ;
parti ricorrenti hanno depositato memoria ex art. 380-bis,
co. c.p.c.;
il ricorso viene deciso ai sensi dell’art. 375, ult. co . c.p.c.
con ordinanza in camera di consiglio non essendo stata
rilevata la particolare rilevanza delle questioni di diritto in
ordine alle quali la Corte deve pronunciare.
Considerato che :
1.- In via preliminare si prospetta, in ricorso, l’eccezione di
legittimità- costituzionale degli artt. 348 bis e ter c.p.c. in
quanto le dette norme sovrapporrebbero aspetti procedurali
a quelli di merito, negando il diritto all’azione che andrebbe

disatteso la domanda degli odierni ricorrenti Coletta-

garantito ex art. 24 Cost. a prescindere dalla fondatezza o
meno dell’azione medesima.
In particolare viene prospettata l’incongruenza delle norme
processuali innanzi citate, che richiedono una “ragionevole
probabilità di rigetto” dell’appello.

di cui in ricorso, a mezzo della comparazione con la analoga
norma processuale tedesca dello ZPO che, invece, richiede
la “manifesta carenza di qualsivoglia prospettiva di
successo”.
Inoltre la “ragionevole probabilità di rigetto” prevista nel
nostro ordinamento processuale civile configgerebbe,
sempre secondo la prospettazione del ricorso, col principio che si asserisce enunciato dalla CEDU per cui “una volta
concesso grado giurisdizione lo stesso non può più essere
sottoposto a “valutazioni eccessivarpente discrezionali” “.
L’eccezione è infondata e va disattesa.
Tanto, in particolare, condividendosi in pieno le argomentate
conclusioni rassegnate dal P.G..
Le norme di cui parti ricorrenti lamentano il contrasto con
l’art. 24
ricorso

Cost. non ostano affatto alla proponibilità del
in

Cassazione

e

non

sono,

dunque,

costituzionalmente illegittime.
Il ricorso innanzi a questa Corte è, difatti, sempre possibile
per vizi di violazione e falsa applicazione di legge.
4

Tale incongruenza emergerebbe, secondo la prospettazione

Il principio del doppio grado di merito non è mai stato
costituzionalizzato ( si veda, al riguardo : Cass. n.
26097/2014).
Il doppio -grado di giurisdizione di merito ( che viene in
ricorso adombrato in riferimento a non meglio precisati

europea come questa Corte ha già avuto modo di chiarire (
Cass. n. 26936/2016).
2.-Con il primo motivo del ricorso si lamenta , senza
indicazione del parametro normativo di rifermento in
relazione al quale viene mossa la censura, i’ “errata
valutazione della deposizione dei testi e contraddizione tra le
dichiarazioni rese” .
3.-

Con il secondo motivo del ricorso si deduce l’omessa

valutazione dei requisiti dell’invocata usucapione.
4.- Con il terzo motivo si lamenta l’errata valutazione della
prova della proprietà.
5.-

I tre motivi di cui innanzi possono essere trattati

congiuntamente e vanno ritenuti inammissibili.
Oltre che per mancanza della dovuta indicazione delle
norme pretesamente violate (quanto, in particolare, al primo
motivo), i suddetti motivi si risolvono, tutti e
sostanzialmente, in una inammissibile ed impropria istanza
di rivalutazione delle risultanze processuali per conseguire

principi della CEDU ) non è imposto neanche da quella Corte

una valutazione diversa da quella sostenuta dal Giudice del
merito con adeguata e logica motivazione.
6.- Il ricorso deve, pertanto, essere rigettato.
7.- Sussistono i presupposti per il versamento, da parte dei
ricorrenti in solido, dell’ulteriore importo a titolo di

principale, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13 del
D.P.R. n. 115 del 2002.
P.Q.M.
La Corte
rigetta il ricorso .
Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del D.P.R. n. 115 del
2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il
versamento, da parte dei ricorrenti in solido, dell’ulteriore
importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto
per il ricorso principale, a norma del comma 1 bis dello
stesso art. 13.
Così deciso nella Camera di Consiglio della Seconda
Sezione Civile della Corte Suprema di Cassazione il
17 maggio 2017.

contributo – unificato pari a quello dovuto per il ricorso

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