Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 30723 del 30/12/2011
Cassazione civile sez. trib., 30/12/2011, (ud. 18/10/2011, dep. 30/12/2011), n.30723
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. ADAMO Mario – Presidente –
Dott. BERNARDI Sergio – Consigliere –
Dott. VIRGILIO Biagio – rel. Consigliere –
Dott. CIRILLO Ettore – Consigliere –
Dott. COSENTINO Antonello – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
sentenza
sul ricorso proposto da:
COMUNE di SPINAZZOLA, in persona del legale rappresentante pro
tempore, elettivamente domiciliato in Roma, viale di Villa Massimo n.
57, presso l’avv. BARILE Giuseppe, che lo rappresenta e difende
giusta delega in atti;
– ricorrente –
contro
ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI DELLA PROVINCIA DI BARI, in
persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente
domiciliato in Roma, viale Umberto Tupini n. 133, presso l’avv. De
Zordo Agostino, che lo rappresenta e difende unitamente all’avv. Vito
A. Martielli giusta delega in atti;
– controricorrente e ricorrente incidentale –
avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della
Puglia n. 83/03/07, depositata il 23 ottobre 2007.
Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 18
ottobre 2011 dal Relatore Cons. Biagio Virgilio;
udito l’avv. Roberto Bragaglia (per delega) per il controricorrente e
ricorrente incidentale;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale dott.
DEL CORE Sergio, il quale ha concluso per l’estinzione del giudizio
relativo al ricorso principale per rinuncia e per l’inammissibilità
del ricorso incidentale.
Fatto
RITENUTO IN FATTO
Il Comune di Spinazzola ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Puglia indicata in epigrafe, con la quale, in accoglimento dell’appello dell’Istituto autonomo per le case popolari della Provincia di Bari, è stata affermata l’illegittimità della cartella di pagamento emessa nei confronti dell’Istituto per ICI relativa all’anno 2001.
L’I.A.C.P. ha resistito con controricorso e proposto altresì ricorso incidentale.
Diritto
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. I ricorsi vanno preliminarmente riuniti ai sensi dell’art. 335 cod. proc. civ..
2. Il Comune ricorrente principale ha depositato atto di rinuncia al ricorso, sottoscritto anche dall’avvocato, sul quale hanno apposto il visto gli avvocati dell’Istituto controricorrente e ricorrente incidentale, aderendo alla rinuncia.
Pertanto, ai sensi degli artt. 390 e 391 cod. proc. civ., il giudizio relativo al ricorso principale va dichiarato estinto, senza che occorra provvedere sulle spese.
3. Il ricorso incidentale, per il quale non risulta proposta rinuncia, deve essere dichiarato inammissibile per carenza di interesse, poichè con esso la parte, vittoriosa in appello, si limita a sollevare questioni sulle quali il giudice d’appello non si è pronunciato, avendole ritenute assorbite (per tutte, Cass. Sez. un., n. 14382 del 2002).
P.Q.M.
La Corte riunisce i ricorsi.
Dichiara estinto il giudizio relativo al ricorso principale e inammissibile il ricorso incidentale.
Così deciso in Roma, il 18 ottobre 2011.
Depositato in Cancelleria il 30 dicembre 2011