Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 30723 del 27/11/2018

Cassazione civile sez. II, 27/11/2018, (ud. 14/09/2018, dep. 27/11/2018), n.30723

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PETITTI Stefano – Presidente –

Dott. BELLINI Ubaldo – rel. Consigliere –

Dott. FALASCHI Milena – Consigliere –

Dott. GIANNACCARI Rossana – Consigliere –

Dott. OLIVA Stefano – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 2334/2015 proposto da:

M.M., M.P. e M.A., rappresentate

e difese dagli Avvocati AURELIO MOLTENI e ALESSIO PETRETTI, ed

elettivamente domiciliate presso lo studio di quest’ultimo in ROMA,

VIA degli SCIPIONI 268/A;

– ricorrenti –

contro

CREDITO VALTELLINESE Soc. Coop., in persona del Procuratore Speciale

Ma.Ma., rappresentata e difesa dagli Avvocati GIOVANNI

LIGUORI, VINCENZO VASSALLO e LIDIA SGOTTO CIABATTINI ed

elettivamente domiciliata presso lo studio di qest’ultima in ROMA,

P.LE CLODIO 32;

– controricorrente –

e contro

M.I.B. di P.I. & C. s.n.c., in persona del legale

rappresentante P.I., rappresentata e difesa dall’Avvocato

FRANCESCO PAOLO ANZALDI, ed elettivamente domiciliata presso lo

studio dell’Avv. Lucia Zaccagnini in ROMA, LUNGOTEVERE dei MELLINI

7;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 3801/14 della CORTE D’APPELLO di MILANO,

depositata il 28/10/2014;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

14/09/2018 dal Consigliere Dott. UBALDO BELLINI.

Fatto

FATTI DI CAUSA

Con atto di citazione il CREDITO VALTELLINESE Soc. Coop. conveniva in giudizio davanti al Tribunale di Lecco M.M., M.P. e M.A., deducendo di essere proprietaria dei terreni di cui ai mappali n. (OMISSIS), siti in (OMISSIS) e confinanti con la Strada (OMISSIS) dalla quale accedevano agli stessi. Chiedeva di accertare la posizione, la larghezza e le coerenze dell’accesso lungo la predetta strada, attesa la contestazione già manifestata dalle convenute in ordine all’esistenza ed estensione del passaggio. Infatti, le convenute, proprietarie di altro terreno confinante con la medesima Strada (OMISSIS), ne avevano ostruito il transito apponendovi una sbarra, sostenendo che la strada seguisse un altro percorso, da individuarsi nel tracciato costituito da un fondo di grosse pietre unite a ciottoli esistente da epoca remota. L’attrice affermava che, a causa di questa opposizione, era stato necessario approntare altro accesso passando sul terreno della M.I.B. di I.P. & C. s.n.c., con il consenso della stessa, e che dunque era opportuno convenire in giudizio anche questa società.

Si costituivano in giudizio le convenute, le quali contestavano il diritto dell’attrice ad accedere ai fondi tramite la Strada (OMISSIS) e rilevavano come l’antico tracciato fosse stato ampliato e manomesso dall’attrice che aveva anche invaso il loro terreno scaricandovi massi e materiale di riporto. In via riconvenzionale, chiedevano la condanna dell’attrice alla riduzione in pristino della Strada (OMISSIS) e del loro fondo.

Le convenute, a loro volta, convenivano in giudizio la lottizzante M.I.B., al fine di ottenere la condanna anche di questa alla riduzione in pristino della Strada (OMISSIS).

I due procedimenti venivano riuniti, veniva espletata CTU, integrazione della stessa e disposti successivi chiarimenti.

Con sentenza n. 260/2013, depositata il 20.3.2013, il Tribunale di Lecco accertava e dichiarava il diritto della Soc. Coop. Credito Valtellinese di accedere dalla Strada provinciale ai mappali nn. (OMISSIS) siti nel Comune di (OMISSIS) tramite la Strada (OMISSIS), accertando il tracciato e l’ampiezza della strada come indicato nell’all. C) della CTU del 3.4.2009 e nell’all. B) della relazione integrativa del 12.2.2010; rigettava le domande riconvenzionali delle convenute, condannandole alle spese di lite e della CTU.

Avverso detta sentenza proponevano appello le soccombenti, insistendo per l’accoglimento delle eccezioni e delle domande formulate in primo grado.

Si costituiva il Credito Valtellinese Soc. Coop., chiedendo il rigetto dell’appello e, in subordine, l’accoglimento della domanda di costituzione di servitù coattiva.

Si costituiva anche M.I.B. s.n.c. chiedendo il rigetto dell’appello e la conferma della sentenza impugnata.

Con sentenza n. 3801/2014, depositata il 28.10.2014, la Corte d’Appello di Milano condannava le appellanti, in solido tra loro, a rifondere a M.I.B. i tre quarti delle spese del giudizio di primo grado, confermando nel resto la sentenza impugnata e condannava le stesse a rifondere alle appellate le spese di lite del secondo grado di giudizio. In particolare, la Corte territoriale faceva propria l’argomentazione del Giudice di primo grado, ritenendo che il diritto di accedere alla Strada (OMISSIS) da parte del Credito Valtellinese Soc. Coop. derivasse dalla creazione della strada ex collatione privatorum agrorum, con la conseguenza che ogni proprietario latistante potesse servirsene in applicazione del più generale principio di cui all’art. 1102 c.c..

Avverso detta sentenza le appellanti M.M., P. e A. propongono ricorso per cassazione sulla base di tre motivi; resistono il Credito Valtellinese e la M.I.B. ciascuna con controricorso. Le ricorrenti e il controricorrente Credito Valtellinese hanno depositato rispettive memorie.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. – Con il primo motivo, le ricorrenti deducono, “Ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 4 (la) nullità della sentenza e del procedimento a seguito della mancata partecipazione in giudizio, quali litisconsorti necessari, dei proprietari dei fondi latistanti alla Strada (OMISSIS)”, osservando che la Corte d’appello, pur prendendo atto che negli atti di provenienza precedenti all’ultimo non comparisse alcun diritto di accesso alla Strada (OMISSIS), ha presunto che “ai tempi remoti della sua creazione essa si fosse formata ex collatione privatorum agrorum, da cui poi ha mantenuto il nome di (OMISSIS)”, con la conseguenza che ogni proprietario latistante, in applicazione del più generale principio di cui all’art. 1102 c.c., avesse sempre potuto servirsi della stessa con l’unico limite di non alterarne la destinazione e di non impedire agli altri partecipanti di farne parimenti uso. Ma, se la titolarità di accedere alla Strada (OMISSIS) derivava dall’essere proprietari dei fondi latistanti, tutti i proprietari di essi avrebbero dovuto essere partecipi del giudizio quali litisconsorti necessari.

1.1. – Il motivo non è fondato.

1.2. – Oggetto della presente controversia è il diritto di accesso alla Strada (OMISSIS), azionato dal Credito Valtellinese contro le odierne ricorrenti, proprietarie di altro terreno confinante con la medesima Strada, le quali ne avevano ostruito il transito apponendovi una sbarra; la qual cosa aveva reso necessario all’attrice l’approntamento di altro accesso sul terreno della M.I.B., con il consenso della stessa, che dunque era stato opportuno convenire in giudizio (e che, costituitasi, aveva aderito integralmente alle argomentazioni svolte dalla società attrice).

E’ principio consolidato che l’accertamento relativo alla sussistenza di un litisconsorzio necessario vada effettuato in relazione al petitum, ovvero in base al risultato perseguito in giudizio dall’attore (Cass. n. 16939 del 2003), per cui ricorre, oltre che nei casi previsti dalla legge, quando la situazione sostanziale dedotta in giudizio deve essere necessariamente decisa in maniera unitaria nei confronti di ogni soggetto che ne sia partecipe (cfr. Cass. n. 1940 del 2004). Per stabilire se ricorre un’ipotesi di litisconsorzio necessario, occorre dunque considerare non le causae petendi (cioè le astratte configurazioni dei rapporti), bensì i petita delle domande giudiziali proposte (da intendersi, questi, come gli effetti che si vogliono conseguire) (Cass. sez. un. n. 25454 del 2013; cfr. Cass. n. 19804 del 2016; Cass. n. 5139 del 2012; Cass. n. 13453 del 2010).

E’ dunque la domanda che determina la necessità dell’integrazione del contraddittorio; sicchè – proprio in tema di strade consorziali o vicinali, formate ex collatione agrorum privatorum – questa Corte ha ritenuto che, se alcuni proprietari, che fruiscono del passaggio di uso pubblico su una strada vicinale, convengono in giudizio un soggetto che ne compromette illegittimamente il godimento al fine di sentirlo condannare alla rimozione dell’ostacolo, senza chiedere tuttavia l’accertamento di un diritto di servitù, non risulta proposta una confessoria servitutis e, pertanto, non sussiste il litisconsorzio necessario tra tutti i titolari degli immobili serviti dalla strada (Cass. n. 3707 del 2013; cfr. anche, con riferimento alla richiesta di riconoscimento dell’esistenza di servitù proposta nei confronti del solo proprietario del fondo gravato che ne contesti o ne impedisca l’esercizio, senza necessità di integrare il contraddittorio dei proprietari degli altri fondi, Cass. n. 12479 del 2013).

1.3. – La affermata infondatezza del motivo di ricorso consente di non esaminare il profilo di inammissibilità del medesimo motivo (in ordine alla dedotta nullità, ex art. 360 c.p.c., n. 4, del procedimento e della sentenza impugnata per mancata partecipazione ai giudizi di merito, quali litisconsorti necessari, dei proprietari dei fondi latistanti alla Strada (OMISSIS)) censurato dal Credito Valtellinese, in ragione della asserita tardiva proposizione da parte delle ricorrenti della relativa eccezione di violazione del litisconsozio necessario, e della produzione dei documenti che proverebbero la legittimazione di terzi a partecipare al giudizio effettuata in violazione del disposto dell’art. 372 c.p.c..

2. – Con il secondo motivo, le ricorrenti lamentano “Ai sensi dell’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5 (l’)omesso esame da parte della Corte di un fatto decisivo per il giudizio nonchè violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. e artt. 2697,2729 e 1102 c.c., in relazione alla prova della costituzione ex collatione privatorum agrorum della Strada (OMISSIS), e agli effetti giuridici da ciò conseguenti”. Secondo le ricorrenti la Corte di merito avrebbe erroneamente riconosciuto il diritto di accesso alla strada (OMISSIS) al Credito Valtellinese, presumendone la creazione, filo tempore, ex collatione privatorum agrorum, ed il diritto di servirsene da parte dei proprietari dei fondi latistanti, tra cui il Credito Valtellinese. Con ciò ricorrendo a presunzioni semplici, violando e falsamente applicando l’art. 2729 c.c..

2.1. – Il motivo è, in parte, non fondato e, in parte, inammissibile.

2.1.1. – L’accertamento della comunione di una via privata, costituita ex collatione agrorum privatorum, non è soggetto al rigoroso regime probatorio della rivendicazione, potendo, tale comunione, al pari di ogni altra communio incidens, dimostrarsi con prove testimoniali e presuntive, comprovanti l’uso prolungato e pacifico della strada da parte dei frontisti e la rispondenza della stessa alle comuni esigenze di comunicazione in relazione alla natura dei luoghi, con la conseguente necessità di una valutazione complessiva degli elementi, anche indiziari addotti, al fine di stabilire l’effettiva destinazione della via alle esigenze comuni di passaggio (Cass. n. 19994 del 2008; conf. Cass. n. 13238 del 2010; Cass. n. 15521 del 2011). Peraltro, è principio consolidato che la prova per presunzioni costituisce prova “completa” alla quale il giudice di merito può legittimamente ricorrere, anche in via esclusiva, nell’esercizio del potere discrezionale, istituzionalmente demandatogli, di individuare le fonti di prova, di controllarne l’attendibilità, di scegliere, tra gli elementi probatori sottoposti al suo esame, quelli ritenuti più idonei a dimostrare i fatti costitutivi della domanda o dell’eccezione, senza che possa, per converso, legittimamente predicarsi l’esistenza, nel complessivo sistema processualcivilistico, di una gerarchia delle fonti di prova, salvo il limite della motivazione del proprio convincimento da parte del giudicante (Cass. n. 4743 del 2005; nello stesso senso, Cass. n. 17546 del 2007, in motivazione).

Spetta, pertanto, al giudice di merito valutare l’opportunità di fare ricorso alle presunzioni, individuare i fatti da porre a fondamento del relativo processo logico e valutarne la rispondenza ai requisiti di legge, con apprezzamento di fatto che, ove adeguatamente motivato, sfugge al sindacato di legittimità, dovendosi tuttavia rilevare che la censura per vizio di motivazione in ordine all’utilizzo o meno del ragionamento presuntivo non può limitarsi ad affermare un convincimento diverso da quello espresso dal giudice di merito (come nel presente giudizio, in cui le ricorrenti lamentano la non corretta valutazione delle risultanze istruttorie con particolare riferimento alle presunzioni semplici), ma deve fare emergere l’assoluta illogicità e contraddittorietà del ragionamento decisorio, restando peraltro escluso che la sola mancata valutazione di un elemento indiziario possa dare luogo al vizio di omesso esame di un punto decisivo; Cass. n. 15737 del 2003; Cass. 10847 del 2007; Cass. 8023 del 2009; Cass. n. 21961 del 2010; Cass. n. 101 del 2015).

2.1.2. – Quanto alla asserita violazione dell’art. 2697 c.c., costituisce orientamento consolidato che il vulnus a tale norma si configura soltanto nell’ipotesi in cui il giudice abbia attribuito l’onere della prova ad una parte diversa da quella che ne è gravata secondo le regole dettate da quella norma, e non anche quando, a seguito di una incongrua valutazione delle acquisizioni istruttorie, il giudice abbia errato nel ritenere che la parte onerata abbia assolto tale onere, poichè in questo caso vi è soltanto un erroneo apprezzamento sull’esito della prova, sindacabile in sede di legittimità solo per il vizio di cui all’art. 360 c.p.c., n. 5 (ex plurimis Cass. n. 571 del 2017; Cass. n. 15107 del 2013; Cass. n. 19064 del 2006).

2.1.3. – Riguardo alla lamentata violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., va rilevato che parte ricorrente incorre nell’errore di ritenere, in sintesi, che la violazione o la falsa applicazione di norme di legge processuale dipendano o siano ad ogni modo dimostrate dall’erronea valutazione del materiale istruttorio. Al contrario, un’autonoma questione di malgoverno degli artt. 115,116 c.p.c., può porsi, rispettivamente, solo allorchè il ricorrente alleghi che il giudice di merito abbia posto a base della decisione prove non dedotte dalle parti ovvero disposte d’ufficio al di fuori o al di là dei limiti in cui ciò è consentito dalla legge; ovvero abbia disatteso, valutandole secondo il suo prudente apprezzamento, delle prove legali; ovvero, ancora, abbia considerato come facenti piena prova, recependoli senza apprezzamento critico, elementi di prova che invece siano soggetti a valutazione (Cass. n. 27000 del 2016). E poichè, in realtà, nessuna di queste due situazioni è rappresentata nei motivi anzi detti, le relative doglianze sono mal poste.

2.1.4. – Altrettanto infondata, inoltre, si configura la dedotta falsa applicazione dell’art. 1102 c.c., da parte della Corte di merito, nella parte in cui avrebbe alterato la destinazione ad uso agricolo a passaggio di automezzi pesanti, giacchè nuovamente – la censura si trasforma da vizio di violazione di legge a vizio di motivazione, sindacabile ai sensi dall’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, nella nuova formulazione adottata dal D.L. n. 83 del 2012, convertito dalla L. n. 134 del 2012, applicabile alle sentenze impugnate dinanzi alla Corte di cassazione ove le stesse siano state pubblicate in epoca successiva al 12 settembre 2012, e quindi ratione temporis anche a quella oggetto del ricorso in esame, pubblicata il 28 ottobre 2014.

2.1.5. – Infine, con riferimento alla censura di omesso esame da parte della Corte di un fatto decisivo per il giudizio, che le ricorrenti attribuiscono alla mancata considerazione della presenza di un diverso comodo accesso ai mappati di proprietà del Credito Valtellinese, va rilevato che secondo le Sezioni Unite (Cass. n. 8053 e n. 8054 del 2014), la norma consente di denunciare in cassazione – oltre all’anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, e cioè, in definitiva, quando tale anomalia si esaurisca nella “mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico”, nella “motivazione apparente”, nel “contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili” e nella “motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile”, esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di “sufficienza” della motivazione – solo il vizio dell’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo, vale a dire che, ove esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia (Cass. n. 14014 e n. 9253 del 2017).

2.1.6. – Ne consegue che, nel rispetto delle previsioni dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6 e art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4, le ricorrenti avrebbero dovuto specificamente indicare il “fatto storico”, il cui esame sia stato omesso, il “dato”, testuale o extratestuale, da cui esso risulti esistente, il “come” e il “quando” tale fatto sia stato oggetto di discussione processuale tra le parti e la sua “decisività” (Cass. n. 14014 e n. 9253 del 2017).

Orbene, della enucleazione di siffatti presupposti (sostanziali e non meramente formali), onde poter procedere all’esame del denunciato parametro, non v’è traccia. Sicchè, alla luce del sopra richiamato consolidato indirizzo giurisprudenziale, riguardante la più angusta latitudine della nuova formulazione rispetto al previgente vizio di “omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio”, le censure mosse in riferimento al parametro di cui dell’art. 360 c.p.c., n. 5, si risolvono, in buona sostanza, nella richiesta generale e generica al giudice di legittimità di una (ri)valutazione alternativa delle ragioni poste a fondamento in parte qua della sentenza impugnata (Cass. n. 1885 del 2018), inammissibile seppure effettuata con asserito riferimento alla congruenza sul piano logico e giuridico del procedimento seguito per giungere alla soluzione adottata dalla Corte distrettuale e contestata dalla ricorrente.

3. – Con il terzo motivo, le ricorrenti denunciano “Ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3 (la) violazione e falsa applicazione dell’art. 2697 c.c., nonchè degli artt. 115,116,183,184 e 187 c.p.c., in relazione alla valutazione delle prove” ed alla mancata ammissione delle prove testimoniali richieste ritualmente e ribadite nell’atto di appello.

3.1. – Il motivo è inammissibile.

3.2. – Esso si sostanzia in una critica ai passaggi motivazionali della sentenza impugnata, di cui le ricorrenti richiedono una diversa valutazione; e si risolve pertanto nella inammissibile sollecitazione ad effettuare una nuova ricognizione di risultanze di fatto come emerse nel corso dei precedenti gradi del procedimento, cosi mostrando le ricorrenti di anelare ad una surrettizia trasformazione del giudizio di legittimità in un nuovo, non consentito, giudizio di merito, nel quale ridiscutere tanto il contenuto di fatti e vicende processuali, quanto gli apprezzamenti espressi dal giudice di merito non condivisi e per ciò solo censurati al fine di ottenerne la sostituzione con altri più consoni ai propri desiderata, quasi che nuove istanze di fungibilità nella ricostruzione dei fatti di causa potessero ancora legittimamente porsi dinanzi al giudice di legittimità (Cass. n. 5939 del 2018). Peraltro, è principio consolidato che l’apprezzamento del giudice di merito, nel porre a fondamento della propria decisione una argomentazione, tratta dalla analisi di fonti di prova con esclusione di altre, non incontra altro limite che quello di indicare le ragioni del proprio convincimento, senza essere tenuto a discutere ogni singolo elemento o a confutare tutte le deduzioni difensive, dovendo ritenersi implicitamente disattesi tutti i rilievi e circostanze che, sebbene non menzionati specificamente, sono logicamente incompatibili con la decisione adottata (ex plurimis, Cass. n. 9275 del 2018; Cass. n. 16056 del 2016; Cass. n. 15927 del 2016).

3.3. – A fronte di ciò, compito della Corte di cassazione non è quello di condividere o meno la ricostruzione dei fatti contenuta nella decisione impugnata, nè quello di procedere ad una rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, al fine di sovrapporre la propria valutazione delle prove a quella compiuta dai giudici del merito (Cass. n. 3267 del 2008), dovendosi questa Corte limitare a controllare se costoro abbiano dato conto delle ragioni della loro decisione e se il ragionamento probatorio, da essi reso manifesto nella motivazione del provvedimento impugnato, si sia mantenuto entro i limiti del ragionevole e del plausibile.

4. – Il ricorso va dunque rigettato. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo. Va emessa altresì la dichiarazione di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso. Condanna le ricorrenti al pagamento, in favore delle due società controricorrenti delle spese del presente grado di giudizio, che liquida per ciascuna in Euro 7.200,00 di cui Euro 200,00 per rimborso spese vive, oltre al rimborso forfettario spese generali, in misura del 15%, ed accessori di legge. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte delle ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 14 settembre 2018.

Depositato in Cancelleria il 27 novembre 2018

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA